Come non pagare il canone Rai Speciale per titolari di Partita Iva

Il Canone RAI Speciale 2017 è un’imposta che aziende, imprese, esercizi commerciali devono pagare qualora detengano nei loro locali uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio tv. All’interno dell’articolo affrontiamo tutte le tematiche, e le casistiche che permettono di non pagare il canone rai speciale per i titolari di partita iva, e si cerca di rispondere a tutte le domande che sono arrivate su come poter non pagare il canone.

Canone Speciale RAI per titolari di partita iva

Indice degli argomenti:

Liberi Professionisti, aziende e titolari di Partita Iva, prestate attenzione in quanto vi arriverà o vi è già stato recapitato il Bollettino prestampato inerente il pagamento del canone Rai Speciale. Come nel 2012 e nel 2014 la Rai in questi giorni di inizio luglio sta inviando a migliaia di imprese, ditte, liberi professionisti e semplici possessori di Partita Iva un bollettino precompilato per il pagamento del canone speciale per la ricezione fuori dall’ambito domestico delle trasmissioni radiotelevisive.

Canone Rai Speciale per i titolari di Partita Iva: quando lo si deve pagare?

Correva l’anno 2012 quando il Dipartimento delle Comunicazioni aveva chiarito come “un apparecchio privo di sintonizzatori radio operanti nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione non è ritenuto né atto, né adattabile alla ricezione delle radioaudizioni e quindi, in base alla legge, per esso non vada pagato alcun canone Televisivo”.

In pratica, chi è che deve pagare il bollettino che giungerà o è già giunto a chi è titolare di Partita Iva? Il canone speciale deve essere pagato oltre che in presenza di una radio o di una tv, anche nel caso di un pc, un display o un monitor che contenga al suo interno, indipendentemente dall’uso effettivo che se ne faccia, un dispositivo per la sintonizzazione debbono prestare la massima attenzione nel verificare che gli apparecchi detenuti in ambito aziendale siano o meno provvisti di sintonizzatore.

In caso affermativo, il pagamento del canone speciale Rai sarà dovuto e dovrà essere data evidenza del numero di abbonamento nella dichiarazione dei redditi dell’impresa. In caso negativo, nulla sarà dovuto ed è necessario restituire il questionario, contenuto all’interno della richiesta, con la quale si sottoscrive la dichiarazione di non possesso TV o dispositivi con sintonizzatori;

Fac-simile autocertificazione per non pagamento Canone speciale RAI

Il sottoscritto Ragione sociale di Rossi Mario, con sede in Via Trieste, 43 – 89044 Locri (RC), con Codice Fiscale XXXXXXXX e Partita IVA XXXXXX , in seguito alla Vostra richiesta protocollo: TV 5562465 RC 01 AV ABARS ( LO TROVATE QUESTO CODICE NELLA PAGINA INIZIALE DELLA BUSTA ARRIVATA ) dichiara di non possedere all’interno della propria sede, alcun dispositivo atto o adattabile alla ricezione delle bande destinate alla radiodiffusione o radioaudizioni, pertanto si richiede la cancellazione immediata del canone speciale RAI.

Consiglio di inviare la presente comunicazione tramite la busta affrancata che trovate all’interno della richiesta che vi è pervenuta, ma di inoltrare il tutto anche tramite raccomandata, affinchè rimanga traccia dell’inoltro della comunicazione. Il mio consiglio è quello di inviare tutto tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (a questo indirizzo http://www.abbonamenti.rai.it/Speciali/SediSpeciali.aspx troverete i contatti) oppure se non volete spendere i soldi della raccomandata di inoltrare il tutto tramite PEC all’indirizzo [email protected]

Prestate la massima attenzione prima di procedere al pagamento del Canone speciale Rai, verificate sempre! La RAI ricorda che il canone non è dovuto per i computer privi di sintonizzatore. In caso di dubbi, nel doveroso rispetto dell’utenza e della normativa in materia, possono essere contattati gli sportelli al pubblico, il call center 199.123.000 o compilare il form COMUNICAZIONI VARIE.

Pertanto, devono pagare il canone speciale coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto. Il Canone speciale ha validità limitata all’indirizzo per cui è stipulato, indicato nel libretto di iscrizione; pertanto, chi detenga più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in sedi diverse dovrà stipulare un canone per ciascuna di esse (è il caso, ad esempio, delle catene alberghiere, o delle filiali di banca).

Disdettare il pagamento del Canone speciale

Il Canone speciale è strettamente personale: in caso di cessione degli apparecchi o di cessione o cessazione dell’attività, deve essere data disdetta del canone alla RAI nei termini e con le modalità specificate. I titolari di canone speciale che non detengono più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive fuori dall’ambito familiare devono inviare alla sede regionale RAI competente per territorio, comunicazione di disdetta del canone speciale, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, specificando la destinazione dell’apparecchio. A decorrere dal 1 gennaio 2016 non è più esercitabile la facoltà di presentare la denuncia di cessazione dell’abbonamento radiotelevisivo per suggellamento, ovvero rendere inutilizzabili, mediante chiusura in appositi involucri, gli apparecchi televisivi detenuti dal titolare e dalla ditta.

Aggiornamento articolo del 28/11/2017

In questi giorni stanno arrivando a studio, le richieste da parte di clienti, che hanno ricevuto la cartolina del canone Rai sezione speciale aziende, e si chiedono se devono pagarlo, come evitare di pagare il canone rai abbonamento speciale, e che tipo di comunicazione, lettera o modulo bisogna fare per disdire abbonamento speciale rai imprese.

Innanzitutto diciamo che il canone rai speciale non è dovuto soltanto se non si detengono apparecchi atti alla ricezione delle trasmissioni radio televisive. Nel caso in cui l’azienda che si è pervenuta arrivare il bollettino di abbonamento rai, e vuole fare la disdetta all’abbonamento può inoltrare un modulo di  autocertificazione per disdetta canone rai così come riportato nell’esempio sopra.

Come non pagare canone Rai

I contatti per canone Rai, canone rai negozio, canone rai abbonamento speciale, canone tv speciale sono: numero verde 800.93.83.62.  Il servizio è attivo dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 21.

Per informazioni riguardanti cartelle esattoriali, visite di agenti e canone fuori dell’ambito familiare, sui programmi o per esprimere un’opinione chiama il numero a rispondere è il call center rai abbonamenti 199.123.000

pec rai abbonamenti: [email protected]

Per inviare la lettera per non pagare canone rai l’indirizzo è il seguente: Qualora non sia possibile trasmettere l’autocertificazione per PEC, il modulo autocertificazione canone RAI, va spedito via posta insieme ad una copia di un valido documento di riconoscimento, tramite raccomandata al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino. La dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale.

sito internet: www.abbonamenti.rai.it sezione abbonamenti speciali

I titolari di canone speciale che non detengono più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive fuori dall’ambito familiare devono inviare alla sede regionale RAI competente per territorio, comunicazione di disdetta del canone speciale, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, specificando la destinazione dell’apparecchio.
A decorrere dal 1 gennaio 2016 non è più non è più esercitabile la facoltà di presentare la denuncia di cessazione dell’abbonamento radiotelevisivo per suggellamento (ART. 1, COMMA 158, LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 -Legge di stabilità 2016)

Ecco le domande frequenti che ci vengono poste sul canone RAI:

Chi possiede solo un computer privo di sintonizzatore TV o un vecchio televisore analogico deve pagare il canone?

No, perché solo apparecchi atti o adattabili a ricevere il segnale audio/video attraverso la piattaforma terrestre e/o satellitare sono assoggettabili a canone TV. Ne consegue che di per sé i computer, se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale digitale terrestre o satellitare, ed i vecchi televisori analogici non sono assoggettabili a canone (nota Min. Sviluppo Economico 22 febbraio 2012).

Se ho la sede legale dell’attività imprenditoriale presso un’abitazione privata devo pagare il canone speciale?

In tale ipotesi, è dovuto il canone speciale soltanto se nell’abitazione privata vi sono locali destinati all’attività di impresa (normalmente si tratta di attività direttiva, amministrativa e organizzativa) e in questi locali sono detenuti apparecchi radiotelevisivi. Se così non fosse, a seguito dell’eventuale ricezione di una lettera informativa RAI, si suggerisce di rispondere a mezzo dell’allegato questionario preaffrancato precisando di non detenere apparecchi radiotelevisivi. Nella casistica in esame non è rilevante il pagamento del canone per abitazione privata (con addebito in fattura elettrica o con mod. F24) che riguarda invece l’utenza TV presente nei locali del luogo di residenza anagrafica destinati ad abitazione privata. Naturalmente, qualora presso l’abitazione fosse detenuto un solo apparecchio televisivo, sarà dovuto il canone ordinario oppure quello speciale a seconda di dove lo stesso apparecchio sia collocato

Chi deve pagare il canone speciale RAI?

Devono pagare il canone speciale coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare (art. 27 del R.D.L. 21/02/1938 n. 246; art. 2 del D.L.Lt. 21/12/1944 n. 458 e art. 16 della L. 23/12/1999 n. 488), indipendentemente dall’uso al quale gli stessi vengono adibiti (quale ad esempio, visione di videocassette dimostrative, filmati, televideo, ecc.).

Perché si paga il canone speciale?

L’obbligo al pagamento del canone alle radioaudizioni, secondo quanto disposto dagli artt. 1 e 27 del R.D.L. del 21/02/1938 n. 246 e dall’art. 2 del D.L.Lt. 21/12/1944 n. 458, sorge a seguito della detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive detenuti in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare, indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo.

Che cosa succede se detengo un apparecchio e non pago il canone?

Il mancato pagamento può essere rilevato in qualsiasi momento dal nostro personale incaricato e dall’Autorità di controllo, quest’ultima agisce su propria iniziativa o su sollecitazione degli uffici competenti. Nel caso di accertamento, oltre all’obbligatorietà del pagamento del canone, l’utente sarà soggetto ad una maggiorazione che può arrivare sino all’importo di € 619 per mancato pagamento di canone e Tassa di Concessione Governativa.

Non vedo mai la RAI, devo pagare il canone?

Si. L’utilizzo dell’apparecchio televisivo limitatamente ai programmi delle TV private, straniere e a pagamento, con esclusione quindi delle trasmissioni messe in onda dalla RAI, non esonera dal versamento del canone.

Non ricevo il segnale RAI, devo pagare il canone speciale?

Si. L’obbligo del pagamento del canone speciale alla televisione deriva dalla semplice detenzione di un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive (artt. 1 e 27 del R.D.L. 21/2/1938 n. 246 convertito nella legge 4/6/1938 n. 880 e art. 2 del D.L.Lt. 21/12/1944 n. 458), indipendentemente dall’effettiva possibilità di ricezione del segnale, come precisato dalla Corte Costituzionale (sent. 12 maggio 1988, n. 535) e dalla Corte di Cassazione (sent. 3 agosto 1993, n. 8549). Per segnalazioni di disservizi tecnici e per informazioni sulle reti di diffusione e’ possibile telefonare al numero verde 800 111 555 tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 24,00

Posso dedurre dalle tasse il canone speciale ai fini fiscali?

L’IVA è compresa nel canone speciale: ai fini dell’eventuale recupero dell’imposta, i titolari di canone speciale sono autorizzati a considerare fattura la ricevuta del versamento effettuato solo tramite il bollettino prestampato e il modulo SBF della domiciliazione bancaria, inviati dalla RAI – Radiotelevisione Italiana. Inoltre, qualora sussistano i presupposti fiscali, la restante parte del canone speciale può essere dedotto dal reddito d’impresa ai sensi del D.P.R. 22/12/1986 n. 917.

Quali sono i soggetti esonerati dal pagamento del canone RAI?

1. Scuole

Le scuole materne statali e non statali ma autorizzate, le scuole elementari statali o parificate, le scuole di istruzione secondaria ed artistica di ogni grado statali pareggiate e legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione superiore e le Università, possono ottenere una licenza gratuita alle radiodiffusioni per la detenzione di apparecchi radiotelevisivi ad uso esclusivamente didattico (sulla base della L. 2/12/1951 n. 1571 e art. 1 L. 28/12/1989 n. 421) Per ottenere una licenza gratuita occorre inoltrare, tramite i propri Uffici Scolastici Provinciali o direttamente da parte delle Università, apposita istanza alla Rai Radiotelevisione Italiana Casella postale 10 – 10121 Torino.

2. Centri sociali diurni per anziani

I centri sociali diurni per anziani possono ottenere l’esenzione dal pagamento del canone qualora sussistano i requisisti previsti dall’art. 92 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289. La richiesta annuale di esenzione corredata di statuto o atto costitutivo del centro deve essere inviata al S.A.T. – Sportello Abbonamenti alla Televisione di Torino – Casella postale 22 – 10121 Torino.

3. Enti

Gli enti assistenziali posti alle dipendenze delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali nonchè gli enti culturali dipendenti dallo Stato e dalle province possono chiedere l’esonero annuale dal pagamento del canone ai sensi dell’art 37, comma 1, Regio Decreto 3 agosto 1928, n. 2295 e degli artt. 1, 2, 3 e 4 del Decreto del Ministero delle Comunicazioni 8 gennaio 1998, n. 54. La domanda dovrà essere inoltrata al Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione – V.le America 201 – 00144 ROMA, entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno.

Che cos’è il canone speciale RAI?

Il canone è un’imposta che viene comunemente definita abbonamento (Sentenze Corte Costituzionale nº. 284 del 26/06/02 e nº. 81 dell’8/6/1963 – Sentenza Corte di Cassazione del 03/08/93 n. 8549). L’abbonamento si rinnova tacitamente e l’utente, salvo che abbia dato tempestiva comunicazione di disdetta, è obbligato al pagamento del canone ogni anno nei termini stabiliti dalla legge.

 

Quali sono le scadenze per il rinnovo del canone?

I termini di scadenza per il pagamento del canone sono i seguenti:
Il 31 gennaio (pagamento annuale)
Il 31 gennaio ed il 31 luglio (pagamento semestrale)
Il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio ed il 31 ottobre (pagamento trimestrale).
Qualora la scadenza del termine per il pagamento del canone cada di sabato o di giorno festivo, il pagamento stesso e’ considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.



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