Devi aprire una società e stai valutando la forma giuridica da fare assumere alla tua impresa? Allora, se non sei ancora informato, valuta l’apertura della Società a Responsabilità Limitata “Semplificata”. Si parla di Srl a soli 1 euro, esenzione dal pagamento delle spese notarili e diritti di bollo.
La disciplina sulle Srl a 1 euro ha eliminato alcuni vincoli ostativi lasciando intatte tutte le agevolazioni in materia di minori oneri di avvio ma anche di statuto.
Come aprire una Srl semplificata e quali sono i vantaggi in termini di costo? Vediamo in questa guida di capire meglio la disciplina normativa che ruota intorno a questa forma societaria.

Statuto e atto costitutivo delle SRL semplificate
Indice degli argomenti:
Le Srl semplificate sono state disciplinate e previste per la prima volta con il Decreto liberalizzazioni e regolamentate dal DM 23 giugno 2012, il quale contiene lo Statuto standard che mantiene inalterate le clausole di base (Allegato 1 al DECRETO 23 giugno 2012, n. 138, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14-8-2012).
Il modello è standardizzato ma può essere integrato con ulteriori clausole condivise dalle parti.
STATUTO SRL SEMPLIFICATE: MODELLO STANDARD
L’anno ………., il giorno ………. del mese di ………. in ………., innanzi a me ………. notaio in ………. con sede in ……….
è/sono presente/i il/i signore/i ………. cognome, nome, data, luogo di nascita, domicilio, cittadinanza), della cui identità personale ed età anagrafica io notaio sono certo.
1. Il/I comparente/i costituisce/costituiscono, ai sensi dell’articolo 2463-bis del codice civile, una società a responsabilità limitata semplificata sotto la denominazione “………. società a responsabilità limitata semplificata”, con sede in ………. (indicazione di eventuali sedi secondarie).
2. La società ha per oggetto le seguenti attività: ……….
3. Il capitale sociale ammonta ad € ………. e viene sottoscritto nel modo seguente: il Signor/la Signora ………. sottoscrive una quota del valore nominale di € ………. pari al ……… percento del capitale.
4. E’ vietato il trasferimento delle quote, per atto tra vivi, a persone che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della cessione trasferimento e l’eventuale atto è conseguentemente nullo.
5. L’amministrazione della società è affidata a uno o più soci scelti con decisione dei soci.
6. Viene/vengono nominato/i amministratore/i il/i signori: ………. (eventuale specificazione del ruolo svolto nell’ambito del consiglio d’amministrazione), il quale/i quali presente/i accetta/no dichiarando non sussistere a proprio/loro carico cause di decadenza o di ineleggibilità ad amministratore della società.
7. All’organo di amministrazione spetta la rappresentanza generale della società.
8. L’assemblea dei soci, ove sia richiesta deliberazione assembleare per la decisione dei soci, è presieduta dall’amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione.
9. I soci dichiarano che conferimenti sono stati eseguiti nel modo seguente:
Il signor/la signora ……… ha versato all’organo amministrativo, che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, la somma di € ………. a mezzo di ………. . L’organo amministrativo dichiara di aver ricevuto la predetta somma ed attesta che il capitale sociale è interamente versato.
10. Il presente atto, per espressa previsione di legge, è esente da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili.
Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia
e composto di ………. fogli per ………. intere facciate e parte fin qui, da me letto alla/e parte/i che
lo ha/hanno approvato e sottoscritto alle ore…..……
Firma dei comparenti
Firma del notaio
Per quanto concerne l’atto costitutivo può contenere:
- eventuali clausole sulla durata della società,
- clausole sulla scelta del modello di amministrazione
- clausole sulla previsione della possibilità di decisioni non assembleari;
- dichiarazioni che le parti rivolgono al notaio al fine della redazione della domanda di iscrizione della società nel registro delle imprese; c
- clausole meramente riproduttive di norme di legge.
L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e contenere i dati anagrafici e requisiti della società. La denominazione sociale deve contenere l’indicazione di società a responsabilità limitata.
Il capitale sociale, compreso fra uno e 9.999 euro, deve essere sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione della società; il conferimento da parte dei soci deve essere in denaro e versato all’organo amministrativo. Devono essere indicati i nomi degli amministratori (non è detto che siano anche i soci).
SRL a 1 euro: Semplificazioni e oneri dovuti
Per quanto concerne la disciplina di snellimento e di semplificazione, il notaio controlla i requisiti senza chiedere ulteriori onorari e procede a depositare l’atto presso l’Ufficio del Registro Imprese tramite il software ComUnica, senza ulteriori oneri per i diritti di segreteria e bollo.
Gli oneri dovuti sono il diritto annuale alla Camera di Commercio, l’imposta di registro e la denuncia inizio attività, presso il Comune (SCIA).
Per le Srl, infatti, c’è l’obbligo di contabilità ordinaria, nonché di deposito del bilancio di esercizio presso il registro imprese e di tenuta dei libri sociali.
Per le Srl rimane l’obbligo di contabilità ordinaria, nonché di deposito del bilancio di esercizio presso il Registro imprese e di tenuta dei libri sociali.
Dunque, 1 euro si riferisce solo al capitale sociale che deve essere versato dai soci della SRL Semplificata contro i 10.000 richiesti per avviare una SRL (ordinaria).
Sebbene il risparmio, i costi da tenere in considerazione sono: Tassa di Registro, Diritto annuale CCIAA, CCGG Vidimazione Libri, Diritti e bolli per Vidimazione Libri, Bollatura Libro Giornale ed Inventari. L’ammontare di questi costi è di circa 700/800 euro. Ma il costo più significativo è sicuramente quello relativo alla tenuta della contabilità e può costare fra €2500 e €4000 l’anno a seconda del servizio di consulenza offerto dal Dottore Commercialista.
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