Dal 12 agosto 2017, il Ministero dello Sviluppo Economico ha annunciato che sarà operativo il Registro nazionale degli Aiuti di Stato.
In data 28 luglio sono stati infatti pubblicati il regolamento 31 maggio 2017 che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato e il decreto direttoriale 28 luglio 2017 che fornisce le specifiche tecniche per l’utilizzo del sistema.
Infatti, sono forniti dettagli interessanti in merito a:
1) tracciati di dettaglio relativi ai dati e alle informazioni individuati dal Regolamento;
2) modalità tecniche e protocolli di comunicazione per l’interoperabilità del Registro nazionale degli aiuti con i sistemi informatici utilizzati per le agevolazioni pubbliche alle imprese;
3) modalità di accreditamento al Registro nazionale aiuti delle Autorità responsabili e dei Soggetti concedenti;
4) centro unico di responsabilità per le funzionalità del Registro nazionale aiuti presso il Ministero dello sviluppo economico.
Si deve notare che le modalità tecniche e i protocolli di comunicazione per l’interoperabilità del Registro nazionale aiuti con i sistemi informatici utilizzati per le agevolazioni pubbliche alle imprese attengono ai seguenti ambiti:
a) servizi per la registrazione degli aiuti individuali;
b) servizi per la variazione degli aiuti individuali;
c) servizi per la richiesta delle visure;
d) servizi per la gestione della lista “Deggendorf”.
Vediamo di capire meglio di cosa si tratta e quali novità ci attenderanno dal 12 agosto 2017.
Registro Nazionale Aiuti di Stato: che cos’è
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Il Registro Nazionale Aiuti di Stato diventerà operativo a partire dal prossimo 12 agosto 2017 ed è il primo primo strumento informatizzato attivato da un Paese membro per il controllo e la pubblicità degli aiuti di Stato.
Infatti, permette di verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, al fine di evitare il cumulo dei benefici ed il superamento del massimale di aiuto concedibile imposto dall’Unione europea.
Lo strumento informatizzato consente a tutte le amministrazioni pubbliche titolari di misure di aiuto alle imprese di effettuare i controlli ed ispezioni necessari con modalità automatiche, grazie al rilascio di specifiche “visure” recanti l’elencazione dei benefici di cui l’impresa ha già goduto negli ultimi esercizi.
Grazie a questo sistema di “visure” si evitano duplicazioni di interventi da parte delle diverse amministrazioni concedenti e si viene ad evitare il superamento dei limiti massimi concedibili a ciascuna impresa imposti dalla disciplina UE.
Le “visure” recheranno l’elencazione dei benefici di cui il destinatario dell’aiuto abbia già goduto negli ultimi esercizi in qualunque settore.
Nel Registro, infatti, saranno inseriti tutti gli elementi identificativi delle misure di aiuto istituite a favore delle singole imprese: per questo le amministrazioni saranno in grado di rendere efficaci i monitoraggi necessari superando il sistema, basato sulla mera richiesta alle imprese di dichiarazioni sostitutive (fino ad oggi previsto).
Per garantire questo, Il Registro è già interconnesso con molti sistemi informativi e database fra i quali il Registro delle imprese e con i registri SIAN e SIPA sui quali continueranno ad essere inseriti gli elementi relativi agli aiuti concessi alle imprese del comparto dell’agricoltura e della pesca.
Dati ed informazioni: il dettaglio del Regolamento
Il Regolamento 31 maggio 2017 che disciplina il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato definisce i tracciati di dettaglio relativi ai dati ed alle informazioni individuati dal Regolamento relativamente ai seguenti ambiti:
1. dati identificativi dell’Autorità responsabile di cui all’art. 8 comma 4 del Regolamento;
2. dati identificativi del Soggetto concedente di cui all’art. 9 comma 4 del Regolamento;
3. dati identificativi del Regime di aiuti o dell’aiuto ad hoc di cui all’art. 8 comma 4 del Regolamento, in particolare:
I. dati identificativi della Misura di aiuto
II. dati identificativi del Bando/Procedura Attuativa
4. dati identificativi del beneficiario, del progetto e dell’aiuto individuale di cui all’art. 9 comma 4 e all’Art 10 comma 5 del Regolamento attinenti le fasi di:
I. Registrazione dell’aiuto individuale e conferma dei dati di concessione
II. Registrazione di una variazione aiuto per rideterminazione di importo o conclusione del progetto, per cambio beneficiario e conferma dei dati di variazione
5. dati identificativi per la registrazione dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali oggetto di Decisione di recupero di cui ai comma 3 e 4 dell’Art. 11 del Regolamento;
6. Schema di dettaglio contenente le informazioni riportate nella “Visura Aiuti” di cui al comma 3 dell’art 12 del Regolamento, nella “Visura de minimis” di cui al comma 5 dell’art 13 del Regolamento e nella “Visura Deggendorf” di cui al comma 3 dell’art 14 del Regolamento.