L’attività d’impresa è attività di relazioni sul mercato ed in un mercato che, di regola, vede coesistere più imprenditori che producono e/o distribuiscono beni o servizi identici o similari. Ciascun imprenditore utilizza di regola uno o più fattori di individuazione, uno o più segni distintivi che consentono di individuarlo sul mercato e di distinguerlo dagli altri imprenditori concorrenti.
La ditta, l’insegna ed il marchio sono i tre principali segni distintivi dell’imprenditore: la ditta contraddistingue la persona dell’imprenditore nell’esercizio dell’attività di impresa (c.d. nome commerciale) e, proprio, su questo asset concentriamo la nostra attenzione.
Formazione della Ditta: quale contenuto del diritto sulla Ditta?
Indice degli argomenti:
La ditta è il nome commerciale dell’imprenditore; lo individua come soggetto di diritto nell’esercizio dell’attività imprenditoriale, è segno distintivo necessario, nel senso che in mancanza di diversa scelta, essa coincide con il nome civile dell’imprenditore.
Non è però necessario che la ditta corrisponda al nome civile: essa può essere prescelta liberamente dall’imprenditore (articolo 2563, primo comma Codice civile). Nella scelta della propria ditta, l’imprenditore incontra due limiti specifici, limiti rappresentati dal rispetto dei principi della verità e della novità.
Principio della verità: Ditta originaria e Ditta derivata
Il principio di verità della Ditta (articolo 2563) ha, tuttavia un contenuto assai limitato e soprattutto contenuto diverso a seconda che si tratti di ditta originaria o di ditta derivata.
La ditta originaria è quella formata dall’imprenditore che la utilizza, essa “deve contenere almeno il cognome o la sigla dell’imprenditore”. Importante è che sia soddisfatto il requisito della verità, restando poi l’imprenditore libero di completare e perfezionare come preferisce la propria ditta.
La ditta derivata è quella formata da un dato imprenditore e, successivamente, trasferita ad altro imprenditore insieme all’azienda. L’articolo 2563, secondo comma, nel porre il principio della verità della ditta, fa “salvo quanto è disposto all’articolo 2565” (trasferimento della ditta) e né tale norma né altre impongono a chi utilizzi una ditta derivata di integrarla con il proprio cognome o con la propria sigla. La verità in tale caso si riduce ad una pura “verità storica”.
Principio di novità: articolo 2564 Codice civile
L’articolo 2564 del Codice civile, rubricato Modificazione della ditta, recita: “Quando la ditta è uguale o simile a quella usata da un altro imprenditore e può creare confusione per l’oggetto dell’impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla.
Per le imprese commerciali (2195) l’obbligo dell’integrazione o modificazione spetta a chi ha iscritto la propria ditta nel registro delle imprese in epoca posteriore”.
La ditta non deve essere “uguale o simile a quella usata da altro imprenditore” e tale da “creare confusione per l’oggetto dell’impresa o per il luogo in cui questa è esercitata”. Chi ha adottato per prima una data ditta, ha perciò diritto all’uso esclusivo della stessa e tale diritto acquista per il solo fatto dell’uso della ditta. Chi, successivamente adotti una ditta uguale o simile, può essere costretto ad integrarla o modificarla con indicazioni idonee a differenziarla. E ciò quand’anche la ditta usata per seconda corrisponda al nome civile dell’imprenditore (ditta patronimica); quand’anche l’altro imprenditore abbia per lungo tempo tollerato l’uso di una ditta confondibile.
Ditta e Imprese commerciali: priorità dell’iscrizione nel Registro delle Imprese
Il criterio della priorità dell’uso, per risolvere il conflitto tra ditte confondibili, trovava in passato applicazione anche per le imprese commerciali individuali, dato che la mancata attuazione del Registro delle Imprese aveva reso inoperante il sistema di registrazione delle ditte previste dal Codice civile (articolo 2566). L’attuazione del Registro delle Imprese rende ad oggi applicabile il secondo comma dell’articolo 2564 c.c., in base al quale “Per le imprese commerciali (2195) l’obbligo dell’integrazione o modificazione spetta a chi ha iscritto la propria ditta nel registro delle imprese in epoca posteriore”.
Per le imprese commerciali dovrebbe trovare piena applicazione il criterio della priorità dell’iscrizione nel registro delle Imprese. Tende, tuttavia, a prevalere l’opinione che la ditta registrata per prima prevalga solo quando chi ha preusato la stessa ditta senza registrarla non riesca a provare la conoscenza del proprio preuso da parte dell’altro imprenditore.