Codice ateco per aprire un bar, pub, caffetteria

Il codice ateco per aprire un bar, un pub, una caffetteria o una birreria è il 563000. Vediamo nel dettaglio quale attività è possibile svolgere con questo codice ateco e quali sono le norme ad esso associate, che bisogna rispettare per avere un apertura fiscalmente corretta.

L’attività presente nel codice 56300 è descritta nel modo seguente: Bar e altri esercizi simili senza cucina. Questa classe include le attivita’ di preparazione e somministrazione di bevande per il consumo immediato nei locali; bar; pub; birrerie; caffetterie; enoteche;

INFORMAZIONI NORMATIVA R.E.A. DI DETTAGLIO PER ATTIVITA’ DI BAR

Indice degli argomenti:

Codice Ateco:   56.30.00  Descrizione attività: BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA

Informazioni sul codice ATECO

  • Specificità  di attività  ATECO: Bar, pub, birrerie, enoteche, caffè
  • Attività  che non può essere dichiarata all’Albo Artigiani come attività  primaria

INDICAZIONI NORMATIVA R.E.A. NAZIONALE:

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

  • Ente competente:  COMUNE
  • Riferimento legislativo:  R.D. 18/06/1931, n. 773, art. 86; R.D. 06/05/1940, n. 635, art. 152; L. 30/04/1962, n. 283, artt. 4 e 14; L. 26/03/1980, n. 327, art. 25; L. 25/08/1991, n. 287; D.M. 17/12/1992, n. 564; D.M. 05/08/1994, n. 534; D.Lgs. 26/03/2010, n. 59, artt. 64 e 71; D.Lgs. 06/08/2012, n. 147, art. 2; Ministero dello Sviluppo Economico – Circolari n. 3635/C del 06/05/2010 (Punto 3.3.) e n. 3656/C del 12/09/2012 (Punti 1, 2 e 3); L. 07/08/1990, n. 241, art. 19.
  • Data ultimo aggiornamento:  06/08/2013

INDICAZIONI DELLA REGIONE LOMBARDIA CHE SOSTITUISCONO ALCUNE INDICAZIONI DELLA NORMATIVA NAZIONALE:

– Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), secondo quanto previsto dall’apposita MODULISTICA pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 22 marzo 2011, n. 12, con la dichiarazione di possesso dei requisiti morali e professionali.

– Autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio, solo per le zone del territorio comunale sottoposte a programmazione o a tutela.

  • Ente competente:  COMUNE
  • Riferimento legislativo:  L.R. 02/04/2007, n. 8, art. 5, poi abrogata dalla L.R. 30/12/2009, n. 33; Deliberazione Giunta Regionale n. 6919 del 02/04/2008; L.R. 02/02/2010, n. 6; D.D.G. 18/03/2011, n. 2481; D.D.G. 21/03/2011, n. 2520; Circolare n. 3 del 21/03/2011; L.R. 02/02/2010, n. 6, artt. 61-80, così come modificati, da ultimo, dalla L.R. 27/02/2012, n. 3 (in vigore dal 1° marzo 2012).
  • Informazioni aggiuntive: MODULISTICA da utilizzare, a seconda dei casi:
    • SCIA – MODELLO A – Inizio / Modifica attività
    • SCIA – MODELLO B – Subingresso, cessazione, sospensione e ripresa, cambiamento ragione sociale di attività produttiva
    • SCIA – SCHEDA 1 – Attività di vendita ex art. 7, D.Lgs. n. 114/1998; Forme speciali di vendita ex artt. da 16 a 21 del D.Lgs. n. 114/1998 e Somministrazione ex art. 68 comma 4 L.R. n. 6/1010
    • SCIA – SCHEDA 2 – Requisiti morali e professionali per le attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande
    • SCIA – SCHEDA 3 – Requisiti professionali per attività di servizi alla persona
    • SCIA – SCHEDA 4 – Attività di produzione
    • SCIA – SCHEDA 5 – Compatibilità ambientale – Tale scheda deve essere compilata in tutti i casi in cui l’attività presenti caratteristiche di rilevanza ambientale, indipendentemente dalla tipologia e dalla dimensione (es: emissioni in atmosfera, rischio incendio, impatto acustico ecc.)
    • SCIA – SCHEDA 6 – Attività turistico-ricettiva
    • SCIA – ATTIVITA’ AGRITURISTICA (L.R. n. 31/2008, art. 154) e COMUNICAZIONI VARIE.
  • Data ultimo aggiornamento:  03/01/2013

INDICAZIONI DELLA REGIONE TOSCANA CHE SOSTITUISCONO ALCUNE INDICAZIONI DELLA NORMATIVA NAZIONALE:

Segnalazione Certificata di inizio attività

  • Ente competente:  COMUNE
  • Riferimento legislativo:  L.R. Toscana n. 28/2005
  • Informazioni aggiuntive: A titolo meramente esemplificativo si tratta dell’attività di: bar e altri esercizi simili senza cucina questa classe include le attività di preparazione e somministrazione di bevande per il consumo immediato nei locali; bar; pub; birrerie; caffetterie; enoteche.
  • Data ultimo aggiornamento:  14/12/2014

INDICAZIONI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA CHE SOSTITUISCONO ALCUNE INDICAZIONI DELLA NORMATIVA NAZIONALE:

Segnalazione Certificata di inizio attività debitamente ricevuta dal S.u.a.p. del Comune competente.

  • Ente competente:  COMUNE
  • Riferimento legislativo:  Legge Regionale n. 14 del 26 luglio 2003 (Disciplina dell’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande).
  • Informazioni aggiuntive: Secondo quanto previsto dall’art. 86, secondo comma, del T.u.l.p.s. (come modificato dal D.l.79 del 2012 convertito nella L.131/2012), per la somministrazione di bevande alcooliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, è necessaria la comunicazione al Questore.
  • Data ultimo aggiornamento:  22/12/2014

INDICAZIONI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO CHE SOSTITUISCONO ALCUNE INDICAZIONI DELLA NORMATIVA NAZIONALE:

Segnalazione Certificata di inizio attività (SCIA)

  • Ente competente:  COMUNE
  • Riferimento legislativo:  D.P.R. 31/08/1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), art. 20; L.P. 58/1988
  • Informazioni aggiuntive: 

    – I Presidenti delle Province esercitano le attribuzioni spettanti all’autorità di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in materia di industrie pericolose, di mestieri rumorosi ed incomodi, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, mestieri girovaghi, operai e domestici, di malati di mente, intossicati e mendicanti, di minori di anni diciotto.

    Ai fini dell’esercizio delle predette attribuzioni i Presidenti delle Province si avvalgono anche degli organi di polizia statale, ovvero della polizia locale, urbana e rurale.

    Le altre attribuzioni che le leggi di pubblica sicurezza vigenti devolvono al Prefetto sono affidate ai Questori.

    Restano ferme le attribuzioni devolute ai Sindaci quali ufficiali di pubblica sicurezza o ai funzionari di pubblica sicurezza distaccati (art. 20, D.P.R. n. 670/1972, così come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b) della Legge Costituzionale n. 2 del 31 gennaio 2001)

    – Nelle materie di cui all’art. 20, primo comma, dello statuto, i provvedimenti che le leggi attribuiscono all’autorità provinciale di pubblica sicurezza, sono adottati, nell’ambito del rispettivo territorio provinciale, dal Presidente della Giunta provinciale.

    Le attribuzioni di cui al precedente comma comprendono anche le funzioni di cui agli articoli 75 (commercio pellicole cinematografiche – Articolo ora abrogato dall’art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 112/1998) e 127 (fabbricazione e commercio di oggetti preziosi) del R.D. n. 773/1931, nonché il rilascio della licenza per l’esercizio dell’arte fotografica di cui all’art. 111 (Articolo abrogato dall’art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 112/1998) del medesimo regio decreto.

    Le attribuzioni di cui ai precedenti commi o parte di esse possono essere delegate ai Sindaci.

    I provvedimenti emanati ai sensi dell’art. 20 dello statuto sono comunicati al Questore della provincia (art. 3, D.P.R. n. 686/1973, cos’ come sostituito dall’art. 2 del D.P.R. n. 526/1987).

  • Data ultimo aggiornamento:  31/08/2016

INFORMATIVE S.U.A.P. (NON SONO DI INTERESSE PER LA DENUNCIA ALLA CAMERA DI COMMERCIO E NON SONO ESAUSTIVE PER IL S.U.A.P.)

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA SANITARIA) contenente la notificazione ai fini della registrazione dell’impresa alimentare e la dichiarazione del possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal Regolamento CE n. 852/2004 e dalle altre normative nazionali e regionali pertinenti.

  • Ente competente:  AZIENDA SANITARIA LOCALE (Servizi del Dipartimento di Prevenzione) IN CUI HA SEDE L’ATTIVITA’
  • Riferimento legislativo:  Regolamento CE 852/2004 del 29/04/2004, art. 6; Regolamenti CE 853/2004 e 854/2004 del 29/04/2004; D.Lgs. 06/11/2007, n. 193; Conferenza Stato Regioni, Accordo del 29/04/2010, n. 59/CSR; L. 07/08/1990, n. 241, art. 19.
  • Informazioni aggiuntive:  Le attività già in possesso di autorizzazione o nulla osta sanitario o di una registrazione /SCIA ai sensi di una specifica normativa di settore, non hanno necessità di effettuare una ulteriore notifica ai fini della registrazione /SCIA prevista dal Regolamento CE 852/2004. Di tale segnalazione non va presentata alcuna documentazione al Registro Imprese.
  • Data ultimo aggiornamento:  13/04/2012

Le indicazioni contenute nel “documento di dettaglio” fanno riferimento a provvedimenti o iscrizioni in Elenchi di tipo abilitativo/autorizzatorio dei quali l’impresa deve essere già in possesso prima di operare, o a SCIA (Segnalazioni Certificate di Inizio Attività), presentate all’Ente competente al momento dell’inizio dell’attività. Eventuale documentazione prevista da altre norme (es. SCIA edilizia) non è indicata nel riquadro del portale. La documentazione richiesta dalle singole pubbliche amministrazioni deve essere comunque pubblicata sui siti internet, ai sensi della legge 180/2011 (cd. STATUTO DELLE IMPRESE) integrato dal d.lgs. 33/2013 art.35 c.2




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