Il codice ateco collegato all’attività di avvocato o studio legale è il 691010. Cosa è inserito all’interno di questo codice ateco e quali sono le attività che possono essere svolte dall’avvocato nell’ambito della suo professione. Vediamo nel dettaglio, la descrizione del codice ateco collegato all’attività di studio legale e le norme ad esse associate.
ATTIVITA’ DEGLI STUDI LEGALI
Indice degli argomenti:
- difesa degli interessi di una parte nei confronti di un’altra parte effettuata da (o sotto la direzione di) persone abilitate ad esercitare la professione forense, innanzi a un tribunale o altro organo giudiziario, e in particolare: l’assistenza e rappresentanza nei processi civili, l’assistenza e rappresentanza nei processi penali, l’assistenza e rappresentanza in materia di controversie del lavoro;
- attivita’ di consulenza giuridica e legale;
INFORMAZIONI NORMATIVA R.E.A. DI DETTAGLIO
Codice Ateco: 69.10.1
Descrizione attività : ATTIVITA’ DEGLI STUDI LEGALI ; DIFESA DEGLI INTERESSI DI UNA PARTE NEI CONFRONTI DI UN’ALTRA PARTE EFFETTUATA DA (O SOTTO LA DIREZIONE DI) PERSONE ABILITATE AD ESERCITARE LA PROFESSIONE FORENSE, INNANZI A UN TRIBUNALE O ALTRO ORGANO GIUDIZIARIO, E IN PARTICOLARE: L’ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA NEI PROCESSI CIVILI, L’ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA NEI PROCESSI PENALI, L’ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA IN MATERIA DI CONTROVERSIE DEL LAVORO; ATTIVITA’ DI CONSULENZA GIURIDICA E LEGALE
Informazioni sul codice ATECO
- Specificità di attività ATECO: Attività degli studi legali, esercitata in forma individuale
- Attività che non può essere dichiarata all’Albo Artigiani come attività primaria
INDICAZIONI NORMATIVA R.E.A. NAZIONALE: Attività non iscrivibile nel Registro delle imprese.
- Ente competente:
- Riferimento legislativo: D.Lgs. 02/02/2001, n. 96, artt. 16 e ss.; L. 31/12/2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense); L. 4 agosto 2017, n. 124, art. unico, co. 141.
- Informazioni aggiuntive: L’attività è iscrivibile al Registro delle imprese solo se esercitata in forma societaria come società di persone, società di capitali o società cooperativa iscritta in un’apposita sezione dell’albo tenuto dall’Ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società (Società tra avvocati di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96).
- Data ultimo aggiornamento: 13/09/2017
Le indicazioni contenute nel “documento di dettaglio” fanno riferimento a provvedimenti o iscrizioni in Elenchi di tipo abilitativo/autorizzatorio dei quali l’impresa deve essere già in possesso prima di operare, o a SCIA (Segnalazioni Certificate di Inizio Attività), presentate all’Ente competente al momento dell’inizio dell’attività. Eventuale documentazione prevista da altre norme (es. SCIA edilizia) non è indicata nel riquadro del portale. La documentazione richiesta dalle singole pubbliche amministrazioni deve essere comunque pubblicata sui siti internet, ai sensi della legge 180/2011 (cd. STATUTO DELLE IMPRESE) integrato dal d.lgs. 33/2013 art.35 c.2
In caso di attività esercitata dagli studi legali in forma societaria ( Società tra avvocati )
INFORMAZIONI NORMATIVA R.E.A. DI DETTAGLIOCodice Ateco: 69.10.1 Descrizione attività :
ATTIVITA’ DEGLI STUDI LEGALI ; DIFESA DEGLI INTERESSI DI UNA PARTE NEI CONFRONTI DI UN’ALTRA PARTE EFFETTUATA DA (O SOTTO LA DIREZIONE DI) PERSONE ABILITATE AD ESERCITARE LA PROFESSIONE FORENSE, INNANZI A UN TRIBUNALE O ALTRO ORGANO GIUDIZIARIO, E IN PARTICOLARE: L’ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA NEI PROCESSI CIVILI, L’ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA NEI PROCESSI PENALI, L’ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA IN MATERIA DI CONTROVERSIE DEL LAVORO; ATTIVITA’ DI CONSULENZA GIURIDICA E LEGALE
- Specificità di attività ATECO: Attività degli studi legali, esercitata in forma societaria (Società tra avvocati)
- Attività che non può essere dichiarata all’Albo Artigiani come attività primaria
INDICAZIONI NORMATIVA R.E.A. NAZIONALE:
- Ente competente:
- Riferimento legislativo: D.Lgs. 02/02/2001, n. 96, art. 16 e ss.; L. 31/12/2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense); L. 4 agosto 2017, n. 124, art. unico, co. 141
- Informazioni aggiuntive: – L’attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio può essere esercitata in forma comune esclusivamente secondo il tipo della società tra professionisti, denominata “società tra avvocati”.- La società tra avvocati agisce sotto la ragione sociale costituita dal nome e dal titolo professionale di tutti i soci ovvero di uno o più soci, seguito dalla locuzione “ed altri”, e deve contenere la indicazione di società tra professionisti, in forma abbreviata s.t.p.- L’esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un’apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società.- E’ vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona.
– I soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; la maggioranza dei membri dell’organo di gestione deve essere composta da soci avvocati; i componenti dell’organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori.
– Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale. L’incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell’incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilità, iniziali o sopravvenuti.
– La responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione.
– La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall’albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalle società tra avvocati che sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell’ordine di appartenenza.
- Data ultimo aggiornamento: 13/09/2017
Le indicazioni contenute nel “documento di dettaglio” fanno riferimento a provvedimenti o iscrizioni in Elenchi di tipo abilitativo/autorizzatorio dei quali l’impresa deve essere già in possesso prima di operare, o a SCIA (Segnalazioni Certificate di Inizio Attività), presentate all’Ente competente al momento dell’inizio dell’attività. Eventuale documentazione prevista da altre norme (es. SCIA edilizia) non è indicata nel riquadro del portale. La documentazione richiesta dalle singole pubbliche amministrazioni deve essere comunque pubblicata sui siti internet, ai sensi della legge 180/2011 (cd. STATUTO DELLE IMPRESE) integrato dal d.lgs. 33/2013 art.35 c.2