Le bollette di luce e gas non sempre vengono recapitate nei tempi prestabiliti dalla legge, venendo recapitate anche quando ormai sono già scadute.
Salvo un termine diverso deciso dagli operatori del mercato libero, le bollette di luce e gas, devono essere recapitate entro 45 giorni dall’ultimo giorno di consumo addebitato.
Qualora questo termine non venisse rispettato, conseguentemente la bolletta arriva in ritardo e, sicuramente, già scaduta, il consumatore ha diritto di chiedere un indennizzo.
L’indennizzo in questione, per sua caratteristica, non deve essere richiesto, quindi non è necessario presentare alcuna istanza. Il consumatore, avendo il diritto di ricevere tale indennizzo, in questo caso, si vedrà accreditato, automaticamente, nella prima bolletta utile.
Sembrerebbe del tutto facile, però questo automatismo non sempre funziona e, pertanto, è molto importante che ognuno di noi faccia valere sempre i propri diritti.
Gli obblighi, per fortuna, non sono sempre e solo rivolti verso i consumatori, ma anche verso i fornitori di energia elettrica e gas che, quando non rispettano i termini stabiliti nell’emissione delle bollette, sono obbligati ad indennizzare il cliente.
Quando si ha diritto all’indennizzo
Abbiamo tre casi ben distinti:
- ritardo fino a dieci giorni solari, l’indennizzo automatico è di euro 6,00con una maggiorazione di ” Euro ogni cinque giorni di ulteriore ritardo, fino ad un massimo di euro 20 Euro per ritardi fino a quarantacinque giorni;
- ritardo compreso tra quarantasei e novanta giorni solari, l’indennizzo è di 40 Euro;
- ritardo oltre novanta giorni solari, l’indennizzo è di 60 Euro.
A differenza, le bollette di chiusura devono essere obbligatoriamente inviate al destinatario cliente entro 6 settimane a decorrere dalla data di chiusura della fornitura. La fattura, quindi, per poter rispettare i termini previsti deve essere emessa dal venditore entro e non oltre il secondo giorno solare precedente la scadenza delle sei settimane. Questo se si tratta di una bolletta in formato elettronico, infatti, per tutti gli altri casi, non deve essere emessa oltre l’ottavo giorno solare precedente tale scadenza.
In questo caso, di quanto sarà l’indennizzo? Se l’emissione della fattura di chiusura avviene con un ritardo che non va oltre i dieci giorni solari, automaticamente l’indennizzo sarà pari a 4 Euro con conseguente maggiorazione di 2 Euro ogni dieci giorni di ulteriore ritardo, fino ad un massimo di euro 22 Euro per ritardi pari o superiori a novanta giorni.
E’ bene sottolineare che per giorni solari si intende quelli effettivi, compresi i giorni festivi, e che gli indennizzi automatici devono essere riconosciuti ed accreditati al cliente, nel caso di ritardo nell’emissione della bolletta ordinaria, nella prima fattura utile, invece nel caso di bolletta di chiusura, l’indennizzo deve essere accreditato direttamente nella medesima fattura.
Qualora l’indennizzo pur essendo automatico, ma non è stato ricevuto dal contribuente, quest’ultimo è tenuto a rivolgersi presso i cosiddetti sportelli energia promossi dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas della Casa del Consumatore, così dislocati:
- Milano: Via Bobbio, 6 dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13:30 Tel. 02 76316809;
- Genova: Salita S. Leonardo, 9/2 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 Tel. 010 2091060;
- Roma: Largo del Nazareno, 8/11 il lunedì dalle 10:00 alle 18:00, il mercoledì e venerdì dalle 10:00 alle 17:00 Tel. 06 64463420.