Bonus registratore di cassa

Tra le tante novità apportate dalla Legge di Bilancio c’è né una che, sicuramente, visto che dal prossimo anno entrerà in vigore la trasmissione dei corrispettivi telematici, farà sicuramente successo.

Come sappiamo, infatti, a decorrere dall’ 1 gennaio 2020, diremo addio agli scontrini ed alle ricevute fiscale.

Infatti, tutti i soggetti che esercitano commercio al minuto o attività simili che precludono l’utilizzo del registratore di cassa, devono memorizzare elettronicamente e poi trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate tutti i dati relativi corrispettivi giornalieri.

Il nuovo adempimento, entrerà in vigore gradualmente, infatti per tutti i soggetti che hanno un volume d’affari superiore a 400 mila Euro, viene anticipato, ed entrerà in vigore dall’1 luglio 2019.

Trasmissione telematica corrispettivi

Indice degli argomenti:

Questo adempimento, voluto fortemente, ha un unico scopo: contrastare l’evasione fiscale.

Tale novità si andrà affiancare alla lotteria degli scontrini prevista a decorrere dal 2020, cioè l’estrazione a sorte di premi fatta nei confronti dei cittadini italiani e strettamente collegata ai dati dei corrispettivi giornalieri trasmessi dai negozianti.

Si tratterà di una vera e propria rivoluzione, che andrà ad interessare non solo i commercianti al minuto, ma anche i consumatori finali poiché gli scontrini di carta o le ricevute, saranno solo un lontano ricordo. Questo perché, attraverso la trasmissione telematica non sarà più necessario erogare lo scontrino cartaceo al cliente di turno. Al contempo, ci sarà anche l’abolizione del registro dei corrispettivi e, conseguentemente  anche la modalità di conservazione dei documenti verrà stravolta.

Si dirà addio a tutte questa tipologia di documentazione, ad esclusione del caso in cui il cliente non decida di richiedere espressamente la fattura elettronica.

Con lo scopo di agevolare  l’acquisto o l’adattamento degli strumenti (c.d. misuratori fiscali) necessari per effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi è stato istituito il Credito d’imposta ammodernamento registratori di cassa.

Ovvero un contributo erogato nei confronti di quei soggetti titolari di partita IVA che, in base all’attività svolta sono obbligati alla tenuta del registratore di cassa. Il credito spetta a tutti questi soggetti che si adoperano di nuovi registratori di cassa utili per la trasmissione, appunto, dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.

Ma entriamo più nei dettagli per vedere come funziona realmente questo bonus.

Che cos’è il bonus registratore cassa?

Si tratta di un contributo che viene riconosciuto a tutti quei soggetti che, nel 2019 e nel 2020, si impegnano a rendere il proprio registratore di cassa idoneo a poter memorizzare e trasmettere i corrispettivi all’Amministrazione finanziaria.

Il bonus previsto viene riconosciuto sotto forme di credito d’imposta. Come sai, il credito d’imposta non è altro che un piccolo sconto che va ad abbassare o addirittura ad azzerare l’eventuali tasse da pagare.

Pertanto, se acquisti un registratore nuovo hai diritto ad un credito pari al 50% per un importo massimo di 250 Euro.

Mentre, se decidi di adattare il registratore di cassa, al nuovo adempimento, il tuo vecchio registratore, hai sempre diritto ad un credito pari al 50%, però il tetto massimo di spesa scende a 50 Euro. 

Il credito può essere utilizzato a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’IVA successiva, al mese nel quale hai effettuato la contabilizzazione della fattura inerente l’acquisto del nuovo registratore di cassa oppure quella relativa all’adattamento del tuo vecchio registratore.

Come vedi, la condizione perché tu possa usufruire del bonus è che tu effettui l’acquisto oppure ammoderni quello già preesistente a patto che venga tutto comprovato mediante la fattura con annessa registrazione.

Inoltre, il pagamento della fattura non deve avvenire in contanti, ma attraverso qualsiasi mezzo tracciabile, quindi mediante:

  • assegni, bancari e postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali;
  • addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate, quindi attraverso altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che però consentano anche l’addebito sul conto corrente.

Com’è possibile beneficiare del bonus registratore di cassa

Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui hai effettuato la spesa per l’acquisto o l’ammodernamento del registratore di cassa e nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, quindi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

Quindi, finché non si conclude l’utilizzo, deve essere indicato nelle dichiarazioni successive.

Tale bonus è utilizzabile solo ed esclusivamente in compensazione. Pertanto il bonus è fruibile solo mediante modello F24, attraverso il seguente codice:

  • 6899, ovvero “Credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri – articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”.

 Al momento della predisposizione del modello F24, il predetto codice tributo dovrà essere indicato nella sezione “Erario” e più precisamente all’interno della colonna “importi a credito compensati”.

Qualora il contribuente per qualsiasi causa che porta alla perdita del bonus, è tenuto al riversamento dell’agevolazione, indicando l’importo nella colonna “importi a debito versati”.

Per quanto concerne il campo “anno di riferimento”, deve essere indicato l’anno nel quale viene effettua realmente la spesa, nel formato “AAAA”.

I soggetti titolari di partita IVA, che intendono beneficiare del bonus, sono tenuti a presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Provvedimento Agenzia delle Entrate Prot. n. 49842/2019

Definizione delle modalità di attuazione del credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri – articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

 In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,dispone:

  1. Modalità di fruizione del credito d’imposta
    • Il credito d’imposta di cui all’articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, spettante in relazione alle spese sostenute negli anni 2019 e 2020 per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
    • Il credito di cui al punto 1.1, pari al 50 per cento della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento, per ogni strumento, è utilizzato a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento degli strumenti e sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.
    • All’utilizzo in compensazione del credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come aumentato dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.
    • Il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.
    • Ai sensi dell’articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e successive modificazioni, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti a presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
    • Con successiva risoluzione è istituito il codice tributo da indicare nel modello F24 per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta e sono impartite le relative istruzioni di compilazione.
  1. Modalità di pagamento del corrispettivo per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti
    • Ai fini di cui al punto 1.2, il pagamento del corrispettivo si considera effettuato con modalità tracciabile se avvenuto tramite gli strumenti individuati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 73203 del 4 aprile 2018.
  1. Monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta
    • Per le finalità di monitoraggio della spesa, l’Agenzia delle entrate comunica mensilmente al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, l’ammontare dei crediti d’imposta utilizzati in compensazione tramite modello F24, dando esplicita segnalazione qualora le fruizioni operate, tenuto anche conto del relativo andamento, facciano ritenere prossimo il raggiungimento del limite di spesa stabilito dall’articolo 2, comma 6- quinquies, ultimo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127

Motivazioni

L’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (esercenti attività di commercio al minuto e assimilate), debbano memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri. L’applicazione di tale disposizione è anticipata al  1° luglio 2019 per gli esercenti con un volume d’affari superiore a 400 mila euro.

Allo scopo di agevolare, negli anni 2019 e 2020, l’acquisto o l’adattamento degli strumenti (c.d. misuratori fiscali) necessari per effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, l’articolo 2, comma 6-quinquies, del d.lgs. n. 127 del 2015, ha previsto, in favore dei suddetti esercenti, la concessione di un contributo pari al 50 per cento della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento, per ogni misuratore fiscale.

Il contributo è concesso all’esercente come credito d’imposta di pari importo utilizzabile in compensazione tramite modello F24, a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’IVA successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento del misuratore fiscale e sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

Inoltre, l’articolo 2, comma 6-quinquies, del d.lgs. n. 127 del 2015, prevede che, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, siano definiti le modalità attuative dell’agevolazione in argomento, comprese le modalità per fruire del credito d’imposta, il regime dei controlli, nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell’agevolazione stessa e per il rispetto del limite di spesa.

Tanto premesso, con il presente provvedimento sono definite le modalità di attuazione del sopra descritto credito d’imposta.

In particolare, l’articolo 2, comma 6-quinquies, del d.lgs. n. 127 del 2015 prevede, tra l’altro, che il corrispettivo dovuto per l’acquisto o l’adattamento dei misuratori fiscali sia pagato con modalità tracciabile. In proposito, il presente provvedimento richiama gli strumenti già individuati dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 73203 del 4 aprile 2018 (assegni, bancari e postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali, nonché, a titolo esemplificativo, addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate, ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente).

Inoltre, acquisito il parere positivo del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato (nota prot. n. 24832 del 18 febbraio 2019), il punto 3 del presente provvedimento individua le modalità per il monitoraggio della spesa derivante dall’utilizzo in compensazione del credito d’imposta.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

  • Decreto legislativo 30 luglio 1999, 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1;

art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

  • Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
  • Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

  • Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 del 12 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

  • Articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, recante disposizioni in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei corrispettivi giornalieri, da parte dei soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
  • Articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, che disciplina il contributo, riconosciuto come credito d’imposta, spettante ai soggetti tenuti alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei corrispettivi giornalieri, di cui al comma 1 del medesimo articolo 2, per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti utilizzati per tali operazioni;
  • Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante disposizioni in materia di versamenti unitari dei tributi e contributi, con eventuale compensazione di crediti d’imposta;
  • Articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni circa i limiti annuali applicabili ai crediti d’imposta utilizzabili in compensazione tramite modello F24;
  • Articolo 9, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, che ha aumentato il limite annuo dei crediti d’imposta utilizzabili in compensazione tramite modello F24;
  • Articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni circa i limiti annuali applicabili ai crediti d’imposta, da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, utilizzabili in compensazione tramite modello F24;
  • Articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, 248 e successive modificazioni, recante disposizioni circa le modalità di presentazione del modello F24 contenente compensazioni di crediti d’imposta;
  • Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 73203 del 4 aprile 2018, che individua alcune modalità di pagamento ritenute

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Se hai bisogno di aiuto su come usufruire del credito d’imposto rivolgiti a SCR News, tramite la richiesta di una consulenza fiscale personalizzata.




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