Si parla di contabilità separata quando un titolare di partita IVA svolge l’esercizio di più attività. La separazione delle attività è molto importante ai fini IVA ed è disciplinata dall’articolo 36 del DPR 633/72 .
Precisamente il comma 1 del suddetto articolo stabilisce in linea del tutto generale che: soggetti passivi che svolgono contemporaneamente più attività all’interno della stessa impresa, devono applicare un’imposta unica per tutte le attività con riferimento al volume d’affari complessivo.
Come gestire più attività svolte dallo stesso soggetto in contabilità separata
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Quindi se un impresa svolge contemporaneamente due attività, supponiamo produzione di software e gestione di pagine all’interno di social network ed il loro volume d’affari è pari 300 mila per la prima attività e 200 mila per seconda attività, dovrà cumulare entrambi i volumi d’affari per la determinazione dell’imposta.
Ai sensi del comma 1 dell’articolo 36 del DPR 633/72 per quanto riguarda le fatture emesse è possibile utilizzare un’unica numerazione. E’ fatto salvo, però, solo per questioni organizzative gestionali, scegliere una numerazione separata relativa ad ogni singola attività, annotando il tutto in due sezioni diverse del registro vendite. Stessa procedura può essere applicata anche per quanto riguarda il registro acquisti. Questo per quanto riguarda i registri delle fatture.
Per quanto riguarda la liquidazione IVA, invece, deve essere calcolata cumulando l’ammontare di ogni singola attività ed il versamento sarà stabilito della somma dei due volumi d’affari che, in questo caso è pari a 500 mila Euro. Superando il tetto massimo di 400 mila Euro previsto per le attività relative a prestazione di servizi, dovrà effettuare il versamento della liquidazione IVA con cadenza mensile e non trimestrale.
In sede di dichiarazione dovrà essere presentata un una dichiarazione IVA indicando la sommatoria derivante dai dati delle due attività in questione.
Quando è obbligatoria la contabilità separata
Vi sono dei casi, però, in cui la separazione della contabilità è obbligatoria (commi 2 e 4 dell’art. 36 ):
- esercizio contemporaneo di attività di impresa e lavoro autonomo;
- commercio al minuto con il metodo della ventilazione;
- attività agricole (art.34 e 34bis del DPR 633/72), qualora non abbiano optato per l’applicazione dell’IVA ordinaria;
- attività di spettacolo con detrazione dell’IVA forfetaria.
Nel caso di contabilità separata, la numerazione delle fatture emesse, nonché la loro annotazione all’interno dei registri deve avvenire separatamente. Stessa identica cosa per quanto riguarda le fatture d’acquisto.
Per gli acquisti la cui operatività è promiscua la detraibilità dell’IVA è imputabile a ciascuna attività e, tale detraibilità dovrà essere oggettiva e dimostrabile, a pena di nullità.
Nella contabilità separata la liquidazione dell’IVA dovrà essere effettuata in base al volume di affari di ogni singola attività.
In presenza di attività separate con diversa periodicità di liquidazione dell’IVA la Circolare del Ministero delle finanze n. 52 del 03/12/1991 contiene delle disposizioni dettagliate per il calcolo dell’acconto sia con metodo storico che previsionale.
Stando alla risoluzione risoluzione 144/E del 20/12/2006 nel caso in cui il calcolo dell’acconto venga effettuato con il metodo della registrazione al 20 dicembre, le attività vengono considerate cumulativamente.
In sede di dichiarazione il modello della dichiarazione IVA sarà uno solo, si tratterà, pertanto, di un modello base articolato su più moduli quante sono le attività gestite.
Ai sensi del comme 3 del citato articolo, è previsto la facoltà di separare le attività quando non vi è alcun obbligo specificato. Questa facoltà può essere espressa in sede di inizio attività (modelli AA7/AA9), oppure se l’attività è già iniziata nel quadro VO della dichiarazione IVA;
Tale opzione è vincolante per 3 anni e si rinnova tacitamente fino a revoca che, verrà richiesta, eventualmente, dandone indicazione nel quadro VO.
Non è ammessa fino al termine del periodo di rettifica della detrazione sull’acquisto dei beni ammortizzabili (art. 19-bis2 DPR 633/72).
Da sottolineare che, è possibile la separazione delle attività solo se i codici ATECO di ciascuna di esse differiscono tra loro. Pertanto non è attuabile qualora i codici sono uguali anche in presenza di regimi IVA diversi per le singole posizioni (risoluzione 87/E/2010).
La separazione facoltativa risulta conveniente nel momento in cui si esercitano attività imponibile ed esenti e, attuandola, si evitano gli le conseguenze negative del pro-rata.