La Legge n. 205/2017 (cd. Legge di Bilancio 2018) ha modificato la tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche non in regime di impresa, rendendo omogeneo il trattamento delle partecipazioni ‘qualificate’ e ‘non qualificate’, ed assoggettando entrambe ad una ritenuta a titolo di imposta del 26%.
Per gli utili conseguiti a partire dal 2018 e distribuiti a partire dal 2019 sono pertanto previste le seguenti regole:
a) Persone fisiche non in regime di impresa: ritenuta a titolo di imposta del 26%. In tale ipotesi i dividendi non confluiranno nella dichiarazione dei redditi della persona fisica, essendo tassati a titolo definitivo.
b) Società di persone e persone fisiche operanti in regime di impresa (ditte individuali): tassazione progressiva Irpef sulla base imponibile del 58,14% (ovvero, esenzione del 41,86%). Su tale base imponibile si applicheranno le ordinarie aliquote previste per i soggetti IRPEF.
c) Società di capitali ed altri soggetti IRES: base imponibile pari al 5% (ovvero, esenzione del 95%).
Per le società a responsabilità limitata con soci persone fisiche non in regime di impresa, vale la pena verificare la convenienza di optare per la tassazione del reddito per trasparenza.
La tassazione per trasparenza consiste nella possibilità di trasferire l’imposizione del reddito d’impresa sui soci, in proporzione alle quote di partecipazione; conseguentemente la successiva distribuzione dell’utile ai soci non verrebbe tassata in capo al percipiente.
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Buongiorno, complimenti per il blog.
La mia srl ha chiuso il suo primo esercizio nel 2018. Ora ho scelto in ritardo, pagando la remissione in bonis, di aderire al regime di trasparenza. I miei dubbi riguardano gli acconti IRES (dovuti per il 1 anno di trasparenza)
Ho diritto di scegliere il metodo storico e, visto che non c’è uno storico (trattandosi del primo esercizio) non pagare acconti Ires ma solo iperf
Oppure non essendoci uno storico sono costretto a scegliere il metodo previsionale?
grazie
Buongiorno Luca, e grazie per i complimenti. In merito alla tua domanda, mi chiedo come mai, hai il dubbio su acconti IRES? Se scrivi, essere il primo periodo d’imposta il 2018, l’opzione per la trasparenza fiscale, la fai in sede dichiarativa, quindi non penso nemmeno tu sia in ritardo.
Aderire alla Trasparenza fiscale, ti permette di far traslare gli utili prodotti dalla SRL direttamente in campo ai soci, in proporzione alle quote, quindi la società paga solo l’IRAP, e i soci pagheranno l’IRPEF sulla quota di utili traslata.
Essendo il 2018, il primo anno d’imposta, non dovrai fare acconti IRES, ma nel caso ci dovesse essere necessità, farai acconti IRPEF 2019, sulla base del reddito 2018.
A presto,
SCR NEws