Premi assicurazione: come procedere con la detrazione 2018?

L’approvazione della Legge di Bilancio 2018 ha fornito informazioni rilevanti in materia di detrazione dei premi assicurativi stipulati per la casa contro le calamità naturali.

Le spese che vengono sostenute per premi assicurativi sono ascrivibili tra i costi detraibili in sede di dichiarazione dei redditi nel limite del 19% ed il tetto massimo di spesa dipende dal tipo di polizza stipulata.

Vediamo in questa guida la disciplina delle detrazioni fiscali riconosciute sui Premi di assicurazione 2018, con particolare riguardo alle novità.

Detrazioni Premi assicurativi 2018: novità Legge di Bilancio

Indice degli argomenti:

Secondo le novità introdotte con l’approvazione della Legge di Bilancio 2018 sono detraibili tutte le spese sostenute che vengono sostenute dai soggetti contribuenti per assicurarsi una copertura e garanzia contro il rischio infortuni e contro il rischio premorienza.

Non è proprio una novità assoluta introdotta con l’approvazione dell’ultima Legge di Bilancio dato che da ormai due anni è data la possibilità di detrarre nel limite del 19% tutti i premi assicurativi che il contribuente ha sostenuto per assicurare il rischio di premorienza di individui o il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana.

Piuttosto la vera novità riguarda e concerne la possibilità di detrarre fiscalmente il premio assicurativo relativo alle assicurazioni sulla casa contro le calamità naturali.

Oggetto di detrazione fiscale saranno i premi assicurativi relativi alle polizze stipulate a partire dal 1° gennaio 2018 e si attende a breve la pubblicazione della Circolare con ulteriori chiarimenti in merito.

L’articolo 768 della Legge di Bilancio 2018 ha apportato una modifica all’articolo 15, comma 1, del TUIR e ha introdotto la lettera “f-bis” che aggiunge ai premi di assicurazione detraibili anche quelli “aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulati relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo

Tutte le polizze assicurative stipulate che, a partire dal 1° gennaio 2018, hanno per oggetto il rischio di eventi calamitosi che possono arrecare danni alle abitazioni ed immobili dei contraenti, possono essere portate in detrazione in dichiarazione dei redditi nel limite del 19%.

TUIR: Quali sono le spese assicurative detraibili?

L’articolo 15, comma 1 lettera f) del Testo Unico Imposte sui redditi illustra tutte le tipologie di premi di assicurazione che rientrano nella detrazione e i relativi limiti di detraibilità.

Tutti i premi assicurativi aventi per oggetto il rischio decesso e contro gli infortuni sono detraibili in sede di dichiarazione dei redditi nella misura del 19%.

Come sancito dal dettato normativo per le polizze assicurative stipulate sulla vita e contro gli infortuni, stipulati o rinnovati entro il 31.12.2000, la detrazione è possibile purché

  • il contratto di assicurazione abbia una durata di almeno 5 anni.

Per le coperture assicurative o i rinnovi dal 2001 la detrazione è possibile a condizione che abbiano ad oggetto:

  • il rischio di premorienza;
  • invalidità permanente non inferiore al 5%.

La detrazione viene computata su un ammontare massimo di 530 euro; possono essere detratti al 19% i premi di assicurazione relativi ai contratti che coprono il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana.

Il limite massimo su cui computare la detrazione è pari a 1.291,14 euro, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio decesso o di invalidità permanente.

Da 2016 sono detraibili anche i premi versati per le polizze assicurative aventi per oggetto il rischio decesso per gli individui affetti da disabilità grave (la misura di detrazione è fissata al 19%) ed il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione è pari a 750 euro.

Si ricorda che anche le polizze assicurative stipulate per un familiare fiscalmente a carico possono essere portate in detrazione.

 




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