Proroga dal 30 novembre 2017 al 7 dicembre 2017 per procedere con il saldo delle rate dei contribuenti che si sono avvalsi della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 prevista dall’art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 (c.d. rottamazione delle cartelle di pagamento), i quali devono procedere con il pagamento della terza rata del debito residuo che è stato comunicato dall’Agente delle riscossione, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225.
Vediamo in questa guida quando è stata fissata la nuova Proroga e le novità introdotte dal Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2018, oltre alle categorie di contribuenti chiamati a perfezionare la propria posizione e con quali modalità di pagamento.
Proroga al 7 dicembre 2017: pagamento Rottamazione Cartelle
Indice degli argomenti:
Il legislatore all’articolo 1 della legge di conversione del decreto fiscale collegato alla Stabilità 2018 ha apportato modifiche e revisioni alla norma relativa la rottamazione delle cartelle.
Al centro delle novità introdotte dalla Commissione Bilancio del Senato vi sono le misure relative alla rottamazione cartelle Equitalia: la scadenza per il pagamento della terza rata, fissata ad oggi 30 novembre 2017, viene prorogata al 7 dicembre 2017.
Dunque, il nuovo termine fissato è il 7 dicembre 2017 per procedere con il pagamento rateale del quantum dovuto per aderire alla definizione agevolata dei carichi pendenti per l’anno 2017.
Altre novità introdotte riguardano:
- la proroga da aprile a luglio il termine per il pagamento della rata da versare nel 2018;
- le Università che abbiano aderito al beneficio della definizione agevolata 2016 possono pagare le rate in scadenza nel mese di novembre 2017 entro il mese di novembre 2018;
- riaperti i termini per la definizione agevolata dei carichi affidati nel periodo 2000-2016, anche se non sono stati oggetto di dichiarazione secondo le prescrizioni del decreto-legge n. 193 del 2016;
- possibilità di estinguere con modalità agevolate i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, riaprendo dunque i termini per accedere al beneficio;
- estensione dei termini per disciplinare, da parte delle regioni e degli enti locali, la definizione agevolata delle proprie entrate non riscosse oggetto di provvedimenti di ingiunzione fiscale.
Definizione agevolata: Categorie di contribuenti
Entro il 7 dicembre 2017 sono chiamati a pagare le prime tre rate del debito residuo per perfezionare la rottamazione tutti i contribuenti che hanno presentato domanda per la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 prevista dall’art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, ma non hanno ancora perfezionato il pagamento del debito residuo dovuto entro le scadenze del 31 luglio 2017 e del 30 settembre 2017.
Le categorie di soggetti istanti della c.d. rottamazione delle cartelle di pagamento e categorie di soggetti contribuenti chiamati a pagare sono ascrivibili ai seguenti:
- Dipendenti, pensionati, persone fisiche non titolari di partita Iva, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori occasionali
- Imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc.
- Lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali
- Società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati
- Società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società
- Istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie
- Enti che non svolgono attività commerciali
- Organi e amministrazioni dello Stato.
Modalità di pagamento Rata Rottamazione Cartelle
Per procedere con il pagamento ecco le diverse modalità:
- sportelli bancari e uffici postali, presentando all’operatore il bollettino RAV ricevuto dall’Agente della riscossione;
- Internet banking, collegandosi al sito della propria banca per utilizzare il servizio per il pagamento dei RAV (è sufficiente inserire il numero del bollettino RAV e l’importo da pagare, non è obbligatorio indicare la causale);
- sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione (il contribuente non deve necessariamente presentare il bollettino RAV, ma può richiedere di pagare indicando anche solo il proprio codice fiscale. L’operatore di sportello provvederà a effettuare il pagamento);
- tabaccai convenzionati con Banca 5 SpA, punti vendita Sisal e Lottomatica (in tal caso, il contribuente deve presentare il bollettino RAV ricevuto dall’Agente della riscossione e il rivenditore provvederà a effettuare il pagamento);
- Sportelli bancomat (Atm) abilitati, utilizzando la propria tessera bancomat e accedendo al servizio per il pagamento dei RAV;
- sito Agenzia delle entrate-Riscossione e App Equiclick (il contribuente può pagare il bollettino RAV collegandosi alla sezione pagamenti del sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, inserendo il proprio codice fiscale, il codice RAV e l’importo dovuto);
- compensazione con i crediti commerciali “certificati” nei confronti della Pubblica Amministrazione.