In questo articolo ci occuperemo della ritenuta d’acconto. Vediamo cos’è e perché deve essere fatta per essere in regola. Infine come funziona con tutto quello che c’è da sapere sulla ritenuta d’acconto per le diverse prestazioni lavorative ed il fac-simile da seguire per essere sicuri di non sbagliare.
Ritenuta d’acconto: cos’è e a cosa serve
Indice degli argomenti:
La ritenuta d’acconto è un anticipo sulle imposte che devono essere versate per legge da un lavoratore. Questa è la definizione generale, dalla quale è bene fare alcune precisazioni in modo da capire a cosa serve questa forma di tributo. Innanzitutto la ritenuta d’acconto deve essere pagata in caso di prestazioni lavorative offerte da lavoratori autonomi. Questo anticipo sulle imposte non riguarda i lavoratori dipendenti, i quali effettuano i pagamenti delle imposte in modo differente. In ogni caso al giorno d’oggi è piuttosto complicato trovare un posto di lavoro fisso come avveniva fino a qualche anno fa. Per questo motivo l’argomento della ritenuta d’acconto riguarda moltissimi italiani.
Chi si occupa di pagare la ritenuta d’acconto? Ad effettuare il pagamento dell’importo previsto sarà il datore di lavoro (definito anche sostituto d’imposta). Quest’ultimo verserà dunque un anticipo delle imposte totali dovute dal proprio collaboratore oppure dal proprio fornitore. Come vedremo meglio in seguito in base al tipo di lavoro svolto e al rapporto di collaborazione sono previste differenti aliquote, così come differente sarà anche la base imponibile. Ma a cosa serve la ritenuta d’acconto? Questa è una domanda lecita, visto che per quanto detto finora non è molto chiaro quale sia lo scopo del versamento di questo importo. Quello che abbiamo detto è che la ritenuta d’acconto rappresenta un anticipo sulle imposte.
Ma per quale motivo deve essere versato questo anticipo? Per quanto riguarda la legge italiana, a definire obbligatoria la ritenuta d’acconto è l’articolo 64 comma 1 del d.p.r. 600/1973. Il motivo di tale obbligo, che potrebbe sembrare poco utile oltre che un’ulteriore complicazione per coloro che devono effettuare pagamenti ai propri collaboratori, riguarda l’evasione fiscale. Il pagamento delle ritenute d’acconto garantisce infatti una riscossione delle imposte sicura ed integrale. Il datore di lavoro viene infatti denominato “sostituto d’imposta”, in quanto si occupa di effettuare il pagamento dell’imposta al posto del proprio collaboratore. Colui che viene sostituito viene in qualche modo obbligato a pagare le imposte dovute in seguito al pagamento dell’anticipo avvenuto in automatico tramite appunto la ritenuta d’acconto.
Come funziona la ritenuta d’acconto: quando è obbligatoria?
Vediamo ora quali sono i casi in cui è obbligatorio il pagamento della ritenuta d’acconto. Il caso più comune è quello delle prestazioni occasionali. Questo tipo di collaborazione viene proposta dai datori di lavoro a coloro che non abbiano una partita IVA. In base alla legge vigente, la collaborazione occasionale può essere definita quando i compensi relativi alla collaborazione stessa non superino i 5.000 euro annui. Nel caso in cui un datore di lavoro si trova a pagare un collaboratore occasionale dovrà necessariamente effettuare il pagamento della ritenuta d’acconto.
Questo significa che nel caso in cui l’accordo di massima con il collaboratore prevede il pagamento di un certo importo, ciò che dovrà essere pagato dal datore di lavoro sarà un importo più elevato. Alla somma di denaro che entrerà effettivamente nelle casse del collaboratore dovrà essere infatti aggiunto l’importo della ritenuta d’acconto. È bene sottolineare che in questo modo colui che offre il servizio richiesto dal datore di lavoro si comporterà proprio come se fosse un professionista, pur non avendo una partita IVA.
Un altro caso in cui è previsto il pagamento della ritenuta d’acconto è per tutti i compensi dovuti agli amministratori di condominio. Questo anticipo d’imposta riguarda allo stesso modo anche i lavoratori e le società che offrono servizi ai condomini, anche se come vedremo nei prossimi paragrafi le aliquote previste sono differenti. Le ritenute d’acconto sono poi obbligatorie per redditi derivanti dall’utilizzazione di brevetti, processi, opere d’ingegno ed anche per la cessione di diritti d’autore. In tutti questi casi il datore di lavoro o comunque colui che usufruisce di determinati servizi dovrà necessariamente effettuare il pagamento della relativa ritenuta d’acconto.
Aliquote della ritenuta d’acconto e base imponibile
Un aspetto molto interessante delle ritenute d’acconto è quello relativo alle aliquote che devono essere applicate. Come abbiamo già detto infatti l’importo da pagare come anticipo sulle imposte dovute da colui che viene sostituito nel pagamento non è fisso. Per quanto riguarda i lavoratori autonomi che svolgono prestazioni occasionali, l’aliquota prevista è del 20%. La stessa aliquota dovrà essere applicata anche sugli utili in caso di contratti di partecipazione e associazione. Una differente aliquota viene applicata in caso di lavoratori autonomi non residenti in Italia. La ritenuta d’imposta che dovrà essere pagata dal datore di lavoro sarà in questo caso pari al 30% del compenso dovuto.
La base imponibile in caso di prestazioni occasionali è il 100% del compenso, dunque l’aliquota si applicherà proprio all’importo netto dovuto al collaboratore. È bene sottolineare che nella base imponibile non rientra solamente il compenso precedentemente pattuito con il collaboratore. L’aliquota dovrà essere applicata anche all’importo relativo al rimborso delle eventuali spese di vitto e alloggio e di tutte le spese per lo svolgimento della propria attività documentate e rimborsate dal committente.
Per quanto riguarda gli amministratori di condominio, l’aliquota fiscale da applicare per il pagamento della ritenuta d’acconto sarà sempre pari al 20%, su una base imponibile del 100%. Differente è invece il trattamento fiscale previsto per la cessione di diritti d’autore. Se l’aliquota è sempre del 20%, in questo caso a cambiare è la base imponibile, che sarà pari al 60% del compenso netto dovuto all’artista nel caso in cui questi abbia un’età inferiore ai 35 anni, mentre sale al 75% per soggetti di età superiore ai 35 anni. Per quanto riguarda invece i pagamenti relativi all’utilizzo di opere d’ingegno, brevetti industriali, formule, processi e quant’altro si applicherà un’aliquota del 30% su una base imponibile del 75%.
La ritenuta d’acconto non riguarda solamente le persone fisiche ma anche le società. Tra queste troviamo le società di persone soggette ad Irpef che effettuano servizi a condomini. In questo caso la ritenuta d’acconto si calcola su una base imponibile pari al totale, ma l’aliquota da applicare sarà pari al 4%. La stessa aliquota fiscale sarà applicata in caso di servizi offerti a condomini da parte di società di capitali ed enti soggetti ad Ires. Per quanto riguarda invece le vendite a domicilio, è prevista una ritenuta a titolo d’imposta con aliquota pari al 23% su una base imponibile pari al 78%. Sulle provvigioni dovute ad agenti e rappresentanti i committenti dovranno effettuare un pagamento per la ritenuta d’acconto pari al 23% da applicare sul 50% dell’importo dovuto. Infine per quanto riguarda i pagamenti relativi alla levata di protesti effettuata da segretari comunali, la ritenuta d’acconto avrà un’aliquota del 20% su base imponibile pari all’85% del totale.
Come si compila la ricevuta con ritenuta d’acconto: fac-simile da seguire
Abbiamo analizzato dunque tutte le caratteristiche della ritenuta d’acconto. A questo punto non ci resta che vedere come si compila la ricevuta di prestazione occasionale da realizzare al momento del pagamento per i servizi che abbiamo elencato in precedenza. Un aspetto che molto spesso non è chiaro riguarda la produzione della ricevuta in cui dovrà essere riportata anche la ritenuta d’acconto. È il collaboratore che deve presentare tale ricevuta al committente, riportando sulla stessa il tipo di servizio svolto, il compenso previsto e l’importo relativo alla ritenuta d’acconto in base all’aliquota prevista, che come abbiamo visto per le prestazioni occasionali è pari al 20%. Spesso tuttavia il lavoratore autonomo potrebbe essere poco esperto, visto che è anche senza partita IVA, e dunque sebbene formalmente i ruoli non cambiano sarà il committente a fornire la ricevuta precompilata al proprio collaboratore.
Cosa deve essere riportato sulla ricevuta? Prima di vedere un fac-simile da seguire per il pagamento delle prestazioni occasionali e della relativa ritenuta d’acconto vediamo quali informazioni non devono assolutamente mancare su questo documento. Innanzitutto, nella ricevuta per il pagamento di una prestazione occasionale non potrà mancare ovviamente la data ed il numero relativo alla ricevuta stessa. Inoltre dovranno essere riportati tutti i dati relativi ad entrambe le parti, e cioè sia quelli del collaboratore che quelli del committente. Per entrambi dovranno essere riportati nome e cognome, l’indirizzo di residenza con città e CAP ed il codice fiscale, mentre per i datore di lavoro dovrà essere specificato anche il numero di partita IVA.
Nella ricevuta dovrà essere riportata inoltre una descrizione dell’attività lavorativa svolta dal collaboratore. Infine dovrà essere specificato il compenso erogato dal datore di lavoro per la prestazione occasionale. In particolare dovranno essere specificati i tre differenti importi: l’importo lordo, che è quello effettivamente pagato dal datore di lavoro, la ritenuta d’acconto, pari al 20% dell’importo lordo, e l’importo netto, pari all’importo lordo meno la ritenuta d’acconto, ed è quanto effettivamente entra nelle tasche del collaboratore. Di seguito vi presentiamo un fac-simile della ricevuta per il pagamento di prestazioni occasionali con ritenuta d’acconto, che potrete copiare e modificare con i dati relativi alla prestazione che dovete offrire se siete lavoratori autonomi.
Allo stesso modo questo fac-simile vi sarà utile se avete ricevuto una prestazione lavorativa occasionale da un vostro collaboratore al quale dovete effettuare un pagamento.
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