Bitcoin nel quadro RW: le criptovalute entrano nella Dichiarazione dei Redditi 2018. Quali sono le novità?

Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti utili in merito ai guadagni delle criptovalute che devono essere dichiarati nel quadro RW della Dichiarazione dei Redditi ma non pagano l’IVAFE. Ecco le novità introdotte dal Fisco in materia di valute digitali.

Dichiarazione dei Redditi 2018: Bitcoin nel quadro RW

Indice degli argomenti:

L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che i Bitcoin e le altre criptovalute vanno inseriti nel quadro RW del modello redditi PF 2018. Ecco le ultime novità sulla tassazione delle criptovalute (Interpello 956-39/2018).

I guadagni ottenuti dal Bitcoin vanno inseriti nella Dichiarazioni dei Redditi 2018? Ecco la risposta dell’Agenzia delle Entrate all’Interpello sopra richiamato relativamente alla dichiarazione dei guadagni derivanti dalla compravendita di Bitcoin.

L’Agenzia delle Entrate ha sancito che il Bitcoin (“l’oro delle valute digitali”) e più di tutte le criptovalute, vanno inseriti nel quadro RW del modello Redditi PF 2018 se sono detenuti al di fuori del circuito degli intermediari residenti. Dunque, tutti guadagni derivanti dall’attività di trading e di detenzione delle monete virtuali devono trovare l’opportuna collocazione in Dichiarazione dei Redditi, secondo quanto pubblicato nella Risoluzione 72/E/2016 con la quale le valute virtuali sono state assimilate a quelle estere.

In buona sostanza, se nel corso dell’anno 2017 si è stati detentori di criptovalute, occorre compilare il quadro RW della Dichiarazioni dei Redditi 2018.

Inoltre, sono state fornite interessanti precisazioni sui profili Irpef e Ivafe.

Ai fini Irpef, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che le criptovalute se detenute al di fuori del regime di impresa generano un reddito diverso tassabile secondo i principi che regolano le operazioni aventi ad oggetto le valute tradizionali.

Rientra in questo ambito il cambio di Bitcoin con altra criptovaluta realizzata per effetto di un’operazione di cessione a termine oppure a pronti se la giacenza media detenuta dal contribuente supera i 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi.

Il Fisco ha stabilito che la plusvalenza (al netto di eventuali minusvalenze) deve essere inserita nel quadro RT ed occorre utilizzare il criterio Lifo in caso di vendite parziali, liquidando la relativa imposta sostitutiva del 26%.

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Fisco: definizione e chiarimenti sulle valute digitali

In “attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006”, è stato adottato il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, in vigore dal 4 luglio 2017.

Il succitato Decreto ha fornito una definizione ad hoc di “valuta virtuale” che deve essere considerata come “la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi è trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”.

Con questa nozione si viene in definitiva a riconoscere dal punto di vista legislativo l’utilizzo delle criptovalute come strumento di pagamento alternativo a quello utilizzato tradizionalmente nello scambio di beni e servizi.

Già con la Risoluzione 2 settembre 2016, n. 72/E era stato precisato che il Bitcoin è una tipologia di moneta “virtuale” utilizzata come strumento di pagamento alternativo a quello tradizionale.

Le caratteristiche delle valute digitali sono ascrivibili alle seguenti:

  • sono digitali e non fisiche, vengono generate, memorizzate e utilizzate attraverso dispositivi elettronici e conservate in e-Wallet o “portafogli elettronici”,
  • sono liberamente accessibili e trasferibili dal titolare senza bisogno dell’intervento di terzi,
  • sono decentralizzate,
  • funzionano grazie ai sistemi crittografici.

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