Enasarco 2018: chi deve versare i contributi previdenziali?

Dal primo gennaio 2018 sono entrate in vigore le nuove aliquote per i contributi Enasarco 2018. Ma come si caratterizza questa cassa previdenziale? Cos’è l’Enasarco e quali sono le novità per il corrente anno 2018?

Vediamo nel dettaglio in questa guida fiscale i contributi, pensione, minimali e massimali di reddito e anche le principali novità del 2018 che riguardano tutti gli Agenti di Vendita ed i Rappresentanti di Commercio.

Chi è Enasarco?

Indice degli argomenti:

Prima di approfondire le novità previste ed in vigore dall’anno 2018 in materia di contributi previdenziali a carico di chi si iscrive ad Enasarco, è bene puntualizzare quali sono le categorie professionali che devono essere iscritte a questa Cassa.

Enasarco è acronimo di Ente Nazionale di Assistenza Previdenziale per gli Agenti e i Rappresentanti di Commercio.

Si tratta di una Cassa previdenziale particolare perché in Italia è l’unica pensione integrativa e OBBLIGATORIA, rispetto al trattamento pensionistico INPS.

Infatti, secondo la disciplina normativa contenuta nell’articolo 5 della legge 12/73 sono tenuti all’iscrizione all’Enasarco tutte le seguenti categorie professionali:

  • gli agenti e rappresentanti di commercio operanti in forma individuale;
  • gli agenti costituiti in società di capitali;
  • i soci illimitatamente responsabili, nel caso di agenti costituiti in società di persone;
  • gli agenti in attività finanziaria;
  • i promotori finanziari;
  • i collaboratori delle agenzie immobiliari;
  • i collaboratori autonomi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

Esistono delle figure professionali che possono essere inquadrate nell’iscrizione Enasarco, tra questi possono essere inclusi anche:

  • i mediatori;
  • i procacciatori d’affari;
  • i propagandisti editoriali;
  • gli agenti assicurativi;
  • i propagandisti scientifici e gli informatori farmaceutici;
  • gli accomandanti delle società di persone.

Enasarco 2018: come iscriversi?

L’iscrizione all’Enasarco non è effettuata dal singolo agente o rappresentante ma dall’azienda con la quale inizia a collaborare.

L’azienda deve adoperarsi per iscrivere il nuovo agente o rappresentante entro 30 giorni dall’inizio del mandato di agenzia.

Una volta ricevuto il modello tramite l’azienda l’Enasarco fornisce al suo collaboratore un numero di posizione ed una matricola.

L’iscrizione avviene tramite la compilazione di un modulo che varia a seconda della tipologia di agente:

  • 501/2013 per gli agenti che operano individualmente;
  • 502/2013 per gli agenti che operano in società di persone;
  • 503/2013 per gli agenti che operano in società di capitali.

Nel modello vengono inseriti i dati anagrafici dell’agente, la data di conferimento del mandato e la tipologia di collaborazione.

Enasarco 2018: Come calcolare il contributo previdenziale?

Il contributo previdenziale è dovuto su tutte le somme a qualsiasi titolo all’agente o dal soggetto rappresentante.

Sulle provvigioni, rimborsi spese, premi di produzione, indennità di mancato preavviso si calcolano i contributi in dipendenza del mandato di agenzia.

Tenendo conto del limite di un minimale ed un massimale annuo, il versamento dei contributi previdenziali viene effettuato integralmente dall’azienda mandante, che ne è responsabile anche per la parte a carico dell’agente.

Il Regolamento Enasarco prevede un incremento delle aliquote contributive “spalmato” in un arco temporale di otto anni (dal 2013 al 2020) durante i quali si passerà dal 13,5% al 17%.

Ciò consentirà al rappresentante ed agente, alla fine dell’attività lavorativa, di godere e vedersi maturata una pensione di importo più cospicuo.

importi201520162017201820192020
Aliquota contributiva14,65%15,10%15,55%16,00%16,50%17,00%
(di cui aliquota previdenza)12,50%12,50%12,55%13,00%13,50%14,00%
(di cui aliquota previdenza a titolo di solidarietà)2,15%2,60%3,00%3,00%3,00%3,00%

I versamenti previdenziali prevedono una soglia minima e un tetto massimo annui: si ricorda che il contributo minimo annuo deve essere periodicamente tenendo conto dell’indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Foi).

Per i minimali di contribuzione è prevista la frazionabilità per trimestri e sono dovuti solo se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell’anno.

minimaliplurimandatarimonomandatari
Dal 01/01/2016418,00 €836,00 €
Fino al 31/12/2015418,00 €836,00 €
Fino al 31/12/2014417,00 €834,00 €
Fino al 31/12/2013412,00 €824,00 €

 




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