Blocco delle Pensioni per chi non è in regola con il Fisco: ecco le novità dal primo marzo

Blocco dell’erogazione delle prestazioni previdenziali per chi vanta obbligazioni inadempiute con il Fisco: ecco la novità entrata in vigore dal primo marzo 2018 per effetto dell’articolo 1, commi da 986 a 989, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di stabilità 2018) che ha introdotto i nuovi limiti ai controlli propedeutici al pagamento delle pensioni.

Che cosa è cambiato per chi vanta debiti con il Fisco? rima di pagare gli assegni, dovrà controllare se il contribuente è titolare di cartelle dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Ecco le novità in vigore dal 1° marzo 2018 dato che la stretta anti-evasione colpisce i pensionati ai quali l’Istituto di Previdenza Nazionale può definitivamente bloccare la pensione nel caso di obbligazioni tributarie inadempiute con il Fisco. Tutti i chiarimenti con Messaggio INPS n.1085 pubblicato il 12 marzo 2018.

Pensioni: rischio blocco erogazioni per gli inadempienti

Indice degli argomenti:

Per chi vanta debiti tributari con il Fisco italiano si rischia il blocco dei pagamenti degli assegni previdenziali da parte dell’INPS, il quale con Messaggio n.1085 del 12 marzo 2018 è stato sancito e chiarito definitivamente che lo Stato potrà pignorare direttamente le somme del contribuente debitore in caso di pagamenti diretti effettuati dalla Pubblica Amministrazione.

La possibilità di blocco dei trattamenti previdenziali non è una novità ma a partire dal 1° marzo 2018 è stato revisionato l’importo che fa “scattare” in modo immediato l’arresto preventivo per la verifica degli inadempimenti.

In buona sostanza, l’Istituto di Previdenza può sospendere i pagamenti degli assegni previdenziali per l’importo pari o superiore a 5.000 euro e il Fisco, entro 60 giorni, può definitivamente esercitare azione di pignoramento diretto sul quantum debeatur.

Si tratta in definitiva di nuovi limiti di controllo per i pagamenti effettuati dalla PA: il blocco preventivo del pagamento delle pensioni nel caso di debiti con l’Amministrazione tributaria, a partire dal primo marzo 2018, scatterà per tutti i pagamenti di importi superiori a 5.000 euro.

Ecco quanto sancito dalla normativa: “[…] i commi 986 e 987 dell’art. 1 della citata legge n. 205/2017 hanno modificato il comma 1 dell’art. 48 – bis del già menzionato DPR 602/1973 e gli articoli 1 e 2 del DM 40/2008 riducendo da € 10.000 ad € 5.000 l’importo del pagamento oltre il quale le pubbliche amministrazioni devono obbligatoriamente attivare la procedura di verifica degli inadempimenti derivanti da cartelle di pagamento non saldate da colui che deve ricevere detto pagamento”.

Blocco “preventivo” pagamento Pensioni: quale obiettivo?

L’obiettivo della normativa fiscale e della novità operativa dal primo marzo 2018 è quello di consentire allo Stato di verificare se il beneficiario del trattamento pensionistico è titolare di una o più cartelle esattoriali di importo pari o superiore all’importo da accreditare.

In caso positivo, l’Istituto di Previdenza deve procedere con il blocco dell’erogazione dell’assegno, indennità di fine servizio e di fine rapporto: in questi casi, la somma viene “congelata” in modo tale da consentire al Fisco di effettuare le apposite verifiche e monitoraggi ed eventualmente di procedere mediante pignoramento.

Con la Legge di Bilancio 2018, oltre alla riduzione dell’importo che fa scattare i controlli, è stato anche esteso il periodo di sospensione dei pagamenti da parte della PA.

Ecco quanto recitato dalla normativa in vigore dal primo marzo 2018: “il medesimo comma 987, modificando l’art. 3, IV comma, del DM 40/2008, ha elevato a 60 giorni l’intervallo di tempo durante il quale il soggetto pubblico che sta effettuando il pagamento deve sospendere lo stesso, o parte di esso, in attesa che l’agente della riscossione notifichi l’ordine di versamento delle somme dovute dal beneficiario del pagamento pubblico, ovvero che accadano altri eventi che abbiano l’effetto di eliminare le pendenze del medesimo beneficiario”.

In buona sostanza, il termine di sospensione è di 60 giorni e non più di 30; inoltre, sono escluse dal procedimento di verifica le prestazioni assistenziali, le rendite INAIL e alcune prestazioni erogate per conto dell’Istituto.

Si rammenta che sono escluse dal procedimento di verifica ai sensi dell’art.48 bis del DPR 602/73, le prestazioni assistenziali (cat.044, 077, 078), le rendite INAIL (cat. da 700 a 799) e le prestazioni VOCRED (cat.027), VOCOOP (cat. 028), VOESO (cat. 029) erogate per conto di soggetti diversi dall’Istituto.

 


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