Ai sensi dell’articolo 1, commi 100-108 e 113-114, legge 27 dicembre 2017, n. 205 è stata pubblicata la Circolare sull’esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Si tratta di un’interessante novità volta a stimolare il mercato occupazionale giovanile.
La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto un nuovo esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni dei giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Si tratta di una novità introdotta a partire dal primo gennaio 2018 che trova applicazione per le assunzioni riguardanti i giovani che vengono a rivestire la qualifica di operai, impiegati o quadri. La Circolare INPS numero 40 del 2 marzo 2018 spiega nel dettaglio tutti i risvolti pratici della misura.
Questa guida mira a fornire informazioni utili ed interessanti a tutti i datori di lavoro ed imprenditori del settore privato che abbiano intenzione per il 2018 di assumere a contratto a tempo indeterminato i giovani.
Esonero Contributivo Giovani 2018: beneficiari ed esclusi
Indice degli argomenti:
Novità introdotta a partire dal primo gennaio 2018 è quella riguardante l’esonero pagamento contributi riconosciuto nei confronti dei datori di lavoro ed imprenditori del settore privato che abbiano intenzione di assumere giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Sono esclusi dal beneficio tutti coloro che sono assunti con rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo prevede già l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.
Requisiti necessari
L’esonero contributivo 2018 riconosciuto per assumere i giovani spetta a condizione che il contratto di lavoro subordinato siglato riguardi tutti i soggetti che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età (35 anni solo nel periodo fino al 31 dicembre 2018) e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa. Inoltre, il datore di lavoro deve essere in regola con i principi generali di fruizione degli incentivi art. 31 D. lgs 150/2015.
La circolare specifica che:
“il controllo in ordine al possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla legge ai fini del diritto all’assunzione agevolata sarà svolto dall’INPS e dall’INAIL, sulla base delle rispettive competenze”.
Misura incentivo Esonero Contributivo Giovani 2018
La misura dell’incentivo è pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile per un periodo massimo di 12 mesi.
La durata del beneficio è pari a trentasei mesi a partire dalla data di assunzione.
L’esonero contributivo è elevato nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per trentasei mesi a partire dalla data di assunzione è riconosciuto nel caso in cui l’assunzione del giovane avvenga con contratto a tempo indeterminato e riguardi giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo imprenditore attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
Bonus Giovani 2018: ulteriori chiarimenti
Si ricorda che il Bonus Giovani 2018 riconosce incentivi che riguardano le assunzioni dei giovani da parte di tutti i datori di lavoro del settore privato, compresi gli imprenditori agricoli. Inoltre, riguarda anche tutti gli studi professionali e gli enti pubblici economici che assumano i giovani, gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici; gli enti che – per effetto dei processi di privatizzazione – si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico; le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato; le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; i consorzi di bonifica; i consorzi industriali; gli enti morali e gli enti ecclesiastici che assumono giovani.
L’esonero contributivo si può applicare ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro e spetta per le assunzioni in somministrazione a tempo indeterminato, anche se si ha un contratto a termine.
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