Falso in bilancio o reato di falso in bilancio nel diritto commerciale si concretizza con la compilazione di false comunicazioni sociali ed aziendali a danno degli investitori, shareholders e di tutti i portatori di interesse nei confronti dell’impresa.
Nella storia dell’impresa sono stati diversi i casi di crack finanziari e dissesti aziendali dovuti a reati di falso in bilancio; tra i principali si ricorda: il Crack Parmalat di Callisto Tanzi, il tracollo di Enron, il caso Cirio, la vicenda di Xerox, il caso Tyco e numerosi altri dissesti e reati di falsi in bilancio che hanno avuto come conseguenza la reclusione dei responsabili dei danni cagionati agli azionisti ed obbligazionisti.
Dinanzi a questi Crack e dissesti finanziari dovuti al falso in bilancio ed ai trucchetti contabili volti a diffondere dati non veritieri, negli ultimi anni, la disciplina della frode contabile ha sollevato un ampio dibattito internazionale, da cui sono scaturiti numerosi contributi accademici e di studiosi ricercatori in ambito degli studi del filone della Corporate Governance.
Gli studi di strategia aziendale che sono stati portati avanti mirano a concettualizzare il tema oggetto di discussione e ad elaborare efficaci meccanismi di prevenzione del fenomeno del falso in bilancio.
La stessa normativa è stata revisionata dal Legislatore in seguito all’entrata in vigore dell’articolo 9 della Legge 27 maggio 2015 n. 69 che ha sostituito l’articolo 2621 del codice civile.
Il reato di falso in bilancio oggi, in seguito alla riforma attuata nel 2015, si inserisce appieno come delitto e non più come contravvenzione contemplando la reclusione da uno a cinque anni anziché l’arresto fino a due anni.
Questa guida si propone di approfondire dal punto di vista della Corporate Strategy e dal punto di vista normativo la disciplina del falso in bilancio, con particolare riguardo a cosa deve intendersi, cosa contempla la normativa in merito ai trucchetti contabili messi in atto da amministratori, direttori generali, dirigenti di società.
Cos’è il falso in bilancio?
Indice degli argomenti:
Una delle prime definizioni di falso in bilancio è offerta dal contributo degli accademici americani Elliott e Willingham (1980) i quali identificano come “frode contabile una frode deliberatamente protratta a danno degli investitori e dei creditori dell’impresa attraverso la falsificazione materiale dei libri contabili”.
Sempre negli Stati Uniti la National Commission of Fraudulent Financial Reporting ha definito la frode contabile come “una condotta fraudolenta che, tramite un’azione esplicita oppure un’omissione, provoca un’alterazione significativa della reale situazione economica e finanziaria dell’impresa”.
E, in tempi più recenti, l’Association of Certified Fraud Examiners (2002) si è pronunciata identificando la frode contabile come “una dichiarazione intenzionalmente falsa oppure una deliberata omissione di fatti materiali o di dati contabili. Ognuno di tali ingannevoli comportamenti, considerato insieme con le altre informazioni rese disponibili, provoca un cambiamento di giudizio nelle decisioni d’investimento del lettore”.
Si tratta di tre valide definizioni di falso in bilancio o di frode contabile che portano a ritenere che sia da considerarsi come un comportamento ingannevole messo in atto scientemente al fine ultimo di cagionare danno a terzi attraverso l’utilizzo di artifizi e raggiri.
La conseguenza diretta di questo comportamento truffaldino è quello di comportare la sostanziale divergenza tra la reale situazione economica e finanziaria societaria e le rappresentazioni contabili fornite in bilancio d’impresa.
Come si sostanzia il falso in bilancio?
Ci sono una serie di azioni e comportamenti che, nella prassi, sono da considerarsi come reati di falso in bilancio:
- la falsificazione, alterazione o manipolazione di documenti contabili attestanti avvenute transazioni economiche e finanziarie;
- l’omissione intenzionale di materiali o di altre informazioni rilevanti per la redazione del bilancio;
- la volontaria infrazione della normativa contabile;
- l’omissione consapevole delle disclosure societarie.
Cosa dice la norma vigente?
Dopo la modifica normativa intervenuta con l’articolo 9 della Legge 27 maggio 2015 n. 69 è stato revisionato l’articolo 2621 del codice civile, il quale recita che «Fuori dai casi previsti dall’art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».
Come si evince dal dettato normativo contenuto all’articolo 2621 Codice civile si introducono nuovi elementi: i fatti materiali non rispondenti al vero devono essere “rilevanti”, l’esposizione di questi deve essere “consapevole”, la condotta deve essere “concretamente” idonea ad indurre altri in errore per ricondurre i comportamenti e azioni compiute dal Top management aziendale nella fattispecie di reato di falso in bilancio.
I soggetti coinvolti sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.
Si tratta quindi di reato proprio caratterizzato dal fine di procurare per sé o per altri un ingiusto profitto e, dal punto di vista oggettivo, la condotta portata avanti dai rei soggetti aziendali deve sostanziarsi nell’esporre fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero e/o nell’omettere fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è cogente.