Multe stradali tramite PEC: tutte le novità dal 2018

Caccia alla Posta Elettronica Certificata (PEC) prevista dal Codice dell’amministrazione digitale e senza spese per il destinatario trasgressore del Codice stradale che deve ricevere una Multa stradale.

Il Decreto ministeriale (Dm Interno 18 dicembre 2017) attuativo, pubblicato lo scorso 16 gennaio 2018 e che potrà avere già i primi effetti già dal primo febbraio 2018 sancisce che, prima di avviare la consueta procedura di notifica “fisica”, gli uffici di polizia sono tenuti a verificare se è possibile quella telematica via PEC (posta elettronica certificata).

Si tratta di una novità interessante che risponde all’esigenza di “sburocratizzare” e snellire le procedure burocratiche riguardanti i rapporti intercorrenti tra Pubblica Amministrazione e cittadini/imprese.

Inoltre, l’intento riformistico di notificare le multe stradali tramite PEC del soggetto trasgressore risponde all’obiettivo di ridurre gli sprechi e i costi, a beneficio della collettività e del “taglio” di oneri legati all’eccessiva burocratizzazione della “macchina statale”.

Questa guida si propone di approfondire le novità concernenti il nuovo sistema di notifica delle multe dato che dal mese di febbraio 2018 i verbali di violazione del Codice della Strada saranno consegnati tramite posta elettronica certificata (PEC).

Vediamo come funzionerà la consegna delle multe via PEC e come saranno inviati i verbali agli automobilisti sprovvisti di un indirizzo di posta elettronica certificata.

Ammende stradali tramite PEC: Novità 2018

Indice degli argomenti:

A partire dal prossimo mese di febbraio 2018, oramai alle porte, partirà (molto probabilmente, anche se non c’è alcuna certezza) il nuovo sistema di notifica delle multe via PEC.

Si tratta di una novità introdotta dal Decreto del Ministero dell’Interno del 18 dicembre 2017 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 16 gennaio 2018.

La novità prevede che tutti i soggetti contribuenti che hanno un indirizzo PEC potranno ricevere la multa direttamente nella propria casella di posta elettronica.

Probabilmente, il nuovo sistema partirà dal prossimo mese di febbraio 2018, tuttavia l’unica certezza è che ad oggi la maggior parte dei corpi di polizia non si è ancora organizzata per procedere con le notifiche delle multe stradali via PEC.

Il soggetto destinatario riceve la notifica, corredata di firma digitale che riporta la denominazione dell’Ufficio Carabinieri o Polizia che ha emesso il verbale, il nome del responsabile della notifica, l’indirizzo PEC a cui è stato inviato il verbale, il nome dell’elenco consultato per recuperare la PEC, una copia per immagine su supporto informatico del verbale cartaceo conforme all’originale ed un documento contenente tutte le informazioni utili al trasgressore del Codice civile per esercitare il proprio diritto alla difesa.

Multa stradale tramite PEC: chiarimenti

Il testo normativo sopra richiamato prevede che il trasgressore del Codice stradale che viene fermato possa fornire agli agenti di Polizia il proprio indirizzo PEC.

Il verbale viene spedito al trasgressore entro 90 giorni previsti dal Codice della Strada dopo aver verificato che lo stesso abbia un indirizzo PEC.

Il controllo dell’indirizzo PEC deve essere fatto «nei pubblici elenchi» cui l’organo di polizia ha accesso. Il verbale si considera spedito e notificato al trasgressore quando il sistema informatico genera una «ricevuta di accettazione» del relativo messaggio PEC viene generata la «ricevuta di avvenuta consegna», che fa piena prova del fatto che l’intero contenuto del messaggio ha raggiunto il destinatario. Dunque, non rileva il momento di avvenuta lettura del messaggio da parte del soggetto destinatario della PEC.

Nel caso in cui l’invio della notifica non vada a buon fine, il sistema genera un «avviso di mancata consegna»: se ciò dovesse accadere, l’ufficio della Polizia provvede ad inviare il tutto (messaggio, allegati, ricevuta di accettazione e avviso di mancata consegna) mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (normale procedura prevista per gli atti cartacei).

Si tratta della stessa procedura che si segue quando l’ufficio della Polizia accerta che il destinatario non abbia una PEC.




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