Partita Iva Forfettaria 2018: come funziona?

Anche per l’anno fiscale 2018 sarà possibile beneficiare della Partita Iva Forfettaria introdotta con la legge di stabilità 2015 e destinata agli operatori economici di ridotte dimensioni. Tale regime, applicabile dal 1° gennaio 2015, è stato successivamente revisionato dalla legge di stabilità 2016.

Si tratta di un regime fiscalmente vantaggioso che prevede rilevanti semplificazioni ai fini IVA e ai fini contabili e consente la determinazione forfetaria del reddito da assoggettare ad un’unica imposta in sostituzione di quelle ordinariamente previste, nonché di accedere ad un regime contributivo opzionale per le imprese. Vediamo i requisiti, soggetto esclusi, reddito e tassazione.

Regime Forfettario 2018: requisiti

Indice degli argomenti:

Il regime forfetario rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso di determinati requisiti stabiliti dalla legge e, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusione. La sua applicazione è subordinata solo al verificarsi delle condizioni e al possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

Infatti, le persone fisiche che intraprendono l’esercizio di impresa, arti e professioni possono avvalersi del regime forfetario comunicando nella dichiarazione di inizio attività di presumere il possesso dei seguenti requisiti necessari:

  • soggetti già in attività e/o coloro che iniziano un’attività di impresa, arte o professione,
  • aver conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a determinati limiti diversificati in base al codice ATECO, che contraddistingue l’attività esercitata. Si ricorda che non concorrono alla determinazione del limite di riferimento i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore e, quando il contribuente esercita più attività (contraddistinte da codici ATECO differenti), occorre considerare il limite più elevato tra quelli fissati per ciascuna delle attività esercitate,
  • aver sostenuto tutte le spese complessivamente non superiori a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori,
  • il costo complessivo dei beni strumentali, al lordo degli ammortamenti non deve eccedere alla data di chiusura dell’esercizio i 20.000 euro. Non concorrono alla formazione di detto limite i beni immobili acquisiti o detenuti in locazione utilizzati per l’esercizio dell’impresa, arte o professione. I beni utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, arte o professione e per l’uso personale o familiare concorrono alla formazione dei 20.000 euro nella misura del 50%, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo; mentre, non concorrono al calcolo del limite i beni strumentali all’esercizio dell’arte o della professione il cui costo unitario non sia superiore a 516,45 euro.

Regime Forfettario 2018: chi è escluso?

Sono esclusi dal regime forfetario 2018 tutte le seguenti categorie di soggetti:

  • persone fisiche che si avvalgono dei regimi speciali IVA o regimi forfetari per la determinazione del reddito,
  • soggetti che espletano cessioni in via esclusiva o prevalente di fabbricati, terreni edificabili, mezzi di trasporto nuovi,
  • soggetti non residenti, fatta eccezione di chi risiede in uno stato membro dell’unione Europea che assicuri uno scambio di informazioni e che producano in Italia almeno il 75% del reddito,
  • autonomi professionisti o esercenti arti o attività di impresa che partecipano contemporaneamente a società di persone o associazioni.

Reddito e tassazione Regime Forfettario 2018

I soggetti che, essendo in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa tributaria, rientrano nella possibilità di beneficiare del Regime Forfettario 2018 determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata.

Quali sono i coefficienti di reddito per ciascun codice Ateco?

La Legge di Stabilità per il 2018 ha confermato le seguenti soglie massime di ricavi/fatturato e coefficienti di redditività:

  • Industrie alimentari e delle bevande (codice Ateco 10 – 11): limite ricavi/fatturato 45.000 euro con coefficiente di redditività al 40%;
  • Commercio all’ingrosso e al dettaglio (codice Ateco 45 – da 46.2 a 46.9 – da 47.1 a 47.7 – 47.9): limite ricavi/fatturato è 50.000 con coefficiente di redditività al 40%;
  • Commercio ambulante di altri prodotti (codice Ateco 47.82 – 47.8): limite fatturato/ricavi 30.000 e coefficiente di redditività al 54%;
  • Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande (codice Ateco 47.81): limite fatturato/ricavi 40.000 e coefficiente di redditività al 40%;
  • Intermediari del commercio (codice Ateco 46.1): limite fatturato/ricavi 25.000 e coefficiente di redditività al 62%;
  • Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (codice Ateco 55 – 56): limite fatturato/ricavi 50.000 e coefficiente di redditività al 40%;
  • Costruzioni e attività immobiliari (codice Ateco 41 – 42 – 43) – (68): limite fatturato/ricavi 25.000 e coefficiente di redditività all’ 86%;
  • Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi (codice Ateco 64 – 65 – 66 – 69 – 70 – 71 – 72 -73 – 74 – 75 – 85 – 86 – 87 – 88): limite fatturato/ricavi 30.000 euro e coefficiente di redditività al 78%;
  • Altre attività economiche (codice Ateco da 01 a 03 a 05 a 09, da 12 a 33, da 35 a 39, 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63 – 77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82 -84 – 90 – 91 – 92 – 93 – 94 – 95 – 96 – 97 – 98 – 99): limite fatturato/ricavi 30.000 euro e coefficiente di redditività al 67%.

Una volta determinato il reddito imponibile, il contribuente forfetario applica un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP.

Tra le agevolazioni previste per i contribuenti che aprono partita IVA col Regime Forfettario 2018 si devono annoverare le seguenti: esonero liquidazione, versamento IVA e dichiarazione IVA; esonero Spesometro; esonero IRAP; esonero studi di settore ed esonero registrazione corrispettivi, fatture di acquisto e fatture emesse.




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