Il famoso Bonus Renzi 80 euro introdotto con decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) all’articolo 1 diventato strutturale prevede il riconoscimento di un credito Irpef dal datore di lavoro al lavoratore dipendente o assimilato direttamente in busta paga, senza necessità di presentare l’istanza.
La Legge di Bilancio 2018 ha incrementato il numero di destinatari del beneficio fiscale Bonus Renzi 80 euro: quali sono le principali novità introdotte? Scopriamo in questa guida che cos’è il Bonus 80 euro, a quali categorie di lavoratori spetta e quali sono le principali novità introdotte.
Bonus 80 euro: che cos’è? Novità 2018
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Il Bonus Fiscale 80 euro è un credito Irpef riconosciuto dal datore di lavoro al lavoratore dipendente o assimilato direttamente in busta paga che spetta nella misura di 960 euro annuali ai lavoratori con reddito complessivo fino ai 24.600,00 euro.
L’importo è ridotto per coloro che hanno un reddito compreso tra i 24.600 euro ed i 26.600 euro e non è corrisposto ai lavoratori con redditi inferiori agli 8.174,00 euro.
Le principali novità riguardano il cambiamento delle soglie di reddito previste per beneficiare del Bonus fiscale 80 euro: sono passate da 24.000 a 24.600 euro per la soglia relativa al bonus integrale, e da 26.000 a 26.600 euro per la soglia di reddito prevista per ottenere il bonus ridotto.
Questa Novità, valida a partire dall’anno 2018, è stato introdotto al fine di consentire che l’incremento del contratto degli statali non fosse “sterilizzato” da una possibile perdita del Bonus Fiscale.
La normativa fiscale prevede che il credito sia riconosciuto in via automatica da parte dei sostituti di imposta (datori di lavoro), senza attendere la richiesta esplicita da parte dei potenziali beneficiari (senza presentare l’istanza) ove ne sussistano i requisiti (tipo di reddito, sussistenza di IRPEF a debito in seguito alle detrazioni da lavoro dipendente, limiti di reddito).
Bonus Renzi 80 euro: Quali sono i requisiti?
La norma è volta a concedere un credito a coloro che percepiscono redditi di lavoro dipendente, di cui all’articolo 49, commi 1-2, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), oppure redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all’articolo 50, comma 1 del TUIR, appartenenti alle seguenti categorie:
- compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative;
- indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità;
- somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale;
- redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- remunerazioni dei sacerdoti;
- prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 comunque erogate;
- compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.
Oltre ai requisiti soggettivi scanditi dalla normativa, occorre fare riferimento anche ai “limiti reddituali” come modificati a partire dal corrente anno 2018.
A chi non spetta il Bonus Fiscale?
Per il diritto al credito i titolari dei redditi di lavoro dipendente devono avere una imposta lorda di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti in base all’articolo 13, comma 1-bis del TUIR.
Sono pertanto esclusi i cosiddetti “incapienti“, ossia coloro che hanno un’imposta lorda, calcolata sui redditi da lavoro dipendente, inferiore o uguale alle detrazioni determinate per il medesimo reddito.
Inoltre, sono esclusi:
- i titolari di redditi professionali (titolari di partita IVA in forma autonoma o d’impresa);
- i titolari di redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a) del TUIR.
Adempimenti del Datore di Lavoro
Come sancito al punto 3 della Circolare Agenzia delle Entrate 28 aprile 2014 n.8/E : «i sostituti di imposta devono determinare la spettanza del credito e il relativo importo sulla base dei dati reddituali a loro diposizione effettuando le verifiche di spettanza del credito e del relativo importo, in base al reddito previsionale e alle detrazioni riferiti alle somme e ai valori che il sostituto corrisponderà durante l’anno, nonché in base ai dati di cui entri in possesso, a esempio, per effetto di comunicazioni da parte del lavoratore, relative ai redditi provenienti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell’anno».
Il paragrafo 2 della successiva circolare Agenzia delle Entrate 14 maggio 2014 n. 9/E chiarisce le modalità di calcolo che il sostituto ovvero il datore di Lavoro deve adottare per la concessione del credito.