Super Ammortamento Investimenti 2018: novità Legge di bilancio

La legge di Bilancio 2018, in corso di approvazione in questi giorni, ha cambiato le regole sul Bonus previsto per le imprese che investono in beni strumentali nuovi: il Super Ammortamento Beni Strumentali Nuovi 2018.

Confermata la proroga relativa alle agevolazioni fiscali connesse agli investimenti in beni strumentali nuovi per gli acquisti effettuati nel 2018.

Rispetto alla pregressa disciplina la Legge di Bilancio 2018 ha previsto delle modifiche normative che occorre analizzare ad hoc: infatti, è stata modificata l’aliquota di deduzione che per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2018 non sarà più del 140 per cento, ma si ridurrà lasciando inoltre fuori dall’incentivo fiscale i veicoli strumentali.

Vediamo di capire meglio in questa guida fiscale come funzionerà il Super Ammortamento Investimenti 2018 e quali modifiche normative saranno apportate dalla Legge di Bilancio 2018.

Legge di Bilancio 2018: Novità in materia di Super Ammortamento

Indice degli argomenti:

Si tratta di una delle novità attualmente previste dal testo della Legge di Bilancio 2018: l’articolo 1 al comma 14 prevede la proroga del super ammortamento con modifiche normative rispetto a quanto previsto negli anni precedenti.

Tra le Novità previste:

  1. sono esclusi dall’agevolazione del super ammortamento tutti gli investimenti in veicoli di cui al comma 1 dell’articolo 164 del Tuir, compresi quelli esclusivamente strumentali (di cui alla lett. a);
  2. la misura del Super ammortamento sarà ridotta dal 140% al 130%.

Una nuova proroga in materia di Super Ammortamento dopo quella prevista dell’articolo 1, comma 8, della Legge 232/2016, secondo cui spetta il beneficio fiscale del 40% per tutti gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta 2017, nonché per quelli eseguiti entro il 30 giugno 2018, a condizione che entro il 31 dicembre 2017 sia stato pagato un acconto almeno del 20% e che vi sia l’accettazione dell’ordine da parte del fornitore.

Alla luce della nuova “proroga” prevista dalla Legge di Bilancio 2018, occorre affermare che:

  • per gli investimenti eseguiti entro il 31 dicembre 2017 il Super Ammortamento spetta nella misura del 140%;
  • per gli investimenti eseguiti dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2018 il Super Ammortamento spetta nella misura del 130%;
  • per gli investimenti eseguiti nel periodo 1° gennaio 2019 – 30 giugno 2019 l’agevolazione fiscale spetta nella misura del 130%, a condizione che entro il 31 dicembre 2018 l’impresa abbia pagato un acconto almeno pari al 20% e che il fornitore abbia accettato l’ordine.

Super Ammortamento: Investimenti Primo Semestre 2018

Dunque, per gli investimenti effettuati nel primo semestre 2018, per i quali entro il 31 dicembre 2017 l’impresa abbia corrisposto un acconto almeno pari al 20% e che sia stato accettato l’ordine, l’impresa può beneficiare dell’agevolazione fiscale del Super Ammortamento del 140%.

Si ricorda che la nuova proroga è stata disposta dalla legge di Bilancio ed entrerà definitivamente in vigore solamente il 1° gennaio 2018.

Si ricorda che per le imprese che svolgono l’attività di noleggio di autoveicoli a lungo termine, per le quali i mezzi di trasporto costituiscono beni strumentali, l’agevolazione del Super Ammortamento non è stata prorogata per il periodo d’imposta 2018.

Legge di Bilancio 2018: i testi definitivi delle norme approvate

Super e iperammortamento (art. 1 commi 29-36)

  1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30 per cento. La maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  2. Le disposizioni dell’articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
  3. Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 30, le disposizioni dell’articolo 1, comma 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano anche agli investimenti in beni immateriali strumentali effettuati nel periodo di cui al comma 30.
  4. All’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci: «sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce; software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata; software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intrafabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field)».
  5. Ai fini della fruizione dei benefici di cui ai commi 30 e 31, l’impresa è tenuta a produrre la documentazione di cui all’articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  6. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  7. Ai soli effetti della disciplina di cui al comma 30 e di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa:
    1. sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;
    2. attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione secondo le regole previste dall’articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  1. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo di cui al comma 35 sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito e sempre che ricorrano le altre condizioni previste alle lettere a) e b) del comma 35, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.



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