Era di Internet e del commercio elettronico? Che cosa significa svolgere un’iniziativa commerciale con mezzi elettronici e tramite il supporto della Rete? Quali sono le implicazioni normative ed operative? Sono tutte valide domande che ogni imprenditore 4.0 deve conoscere in dettaglio la risposta.
Scopriamo in questa guida quale definizione viene fornita dal Legislatore, quali sono le fonti normative comunitarie e nazionali che disciplinano l’E-Commerce o Commercio Elettronico.
E-Commerce: Definizione
Indice degli argomenti:
E-Commerce è l’abbreviazione dell’inglese Electronic Commerce o commercio elettronico è una forma di commercio online in cui l’acquisto/vendita viene effettuato attraverso un Sito internet.
Secondo la definizione elaborata dalla Commissione europea nel 1997 (nella comunicazione Com (97)157 “Un’iniziativa europea in materia di commercio elettronico”), l’E-Commerce “… consiste nello svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via elettronica e comprende attività diverse, quali la commercializzazione di beni e servizi, la distribuzione di contenuti digitali, l’effettuazione di operazioni finanziarie e di borsa, gli appalti pubblici e le altre procedure di tipo transattivo delle pubbliche amministrazioni”.
Operare nell’E-commerce riguarda sia gli store online che mettono in vendita beni di tipo materiale (abbigliamento, elettronica, libri, ecc.) sia tutti i siti online che vendono beni “immateriali” come ebook, software, videocorsi e servizi assicurativi, finanziari e bancari.
Si sa oggi è possibile commercializzare e distribuire ogni genere di prodotto anche se naturalmente alcuni prodotti sono più adatti ad essere venduti sul canale telematico; si pensi ai prodotti digitali come ebook e software che devono il 100% dei loro introiti quasi totalmente dal web.
Classificazioni più diffuse dell’e-commerce
Le due classificazioni più diffuse dell’e-commerce sono ascrivibili alle seguenti:
- in base alla diversa natura dei soggetti coinvolti nelle transazioni,
- in base alla natura dei beni oggetto delle transazioni commerciali.
In base alla prima classificazione, si suole distinguere il commercio B2B (“Business to Business) da quello B2C (Business to Consumer). Il B2B è una tipologia di commercio in cui i soggetti coinvolti sono imprenditori o professionisti; mentre nel B2C, l’utente finale è un consumatore privato.
Dal punto di vista fiscale rileva la classificazione in base alla diversa natura dei beni oggetto delle transazioni, si distingue a tal fine tra:
- commercio elettronico diretto (On line), in caso di fornitura di beni “virtuali” o di servizi. In quest’ipotesi l’oggetto della transazione viene trasferito al cliente attraverso il sistema informatico stesso. Riguarda la cessione di beni immateriali e servizi informatici forniti attraverso «Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo e, in assenza della tecnologia dell’informazione, impossibile da garantire» (art. 11, Regolamento CE, 17.10.2005, n. 1777/2005; in merito R.M. 15.11.2004, n. 133/E e 21.7.2008 n. 312/E).
- commercio elettronico indiretto (Off line), in caso di fornitura di beni materiali: il bene oggetto della transazione viene consegnato utilizzando i tradizionali canali fisici di distribuzione. A seguito dell’ordine il bene viene spedito o consegnato all’acquirente con i canali tradizionali (spedizione postale, vettore, corriere); il pagamento può avvenire o direttamente al momento dell’ordine in via elettronica (carta di credito o altri sistemi elettronici di pagamento) oppure alla consegna.
E-Commerce: Normativa italiana e definizioni
Prima di intraprendere un’attività di E-Commerce è opportuno avere un quadro sulla normativa legislativa che regola tale attività. Le norme da seguire in materia d’attività di commercio elettronico sono numerose e possono essere ascrivibili alle seguenti:
- lgs. 114/98 riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997
- lgs. 185/99 attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza
- lgs. 70/2003 attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno
Tra le definizioni e le nozioni che il Legislatore ha introdotto e disciplinato ad hoc, ecco le principali:
- a) “servizi della società dell’informazione”: le attività economiche svolte in linea -on line-, nonché i servizi definiti dall’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni;
- b) “prestatore”: la persona fisica o giuridica che presta un servizio della società dell’informazione;
- c) “prestatore stabilito”: il prestatore che esercita effettivamente un’attività economica mediante una stabile organizzazione per un tempo indeterminato. La presenza e l’uso dei mezzi tecnici e delle tecnologie necessarie per prestare un servizio non costituiscono di per sé uno stabilimento del prestatore;
- d) “destinatario del servizio”: il soggetto che, a scopi professionali e non, utilizza un servizio della società dell’informazione, in particolare per ricercare o rendere accessibili informazioni;
- e) “consumatore”: qualsiasi persona fisica che agisca con finalità non riferibili all’attività commerciale, imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
- f) “comunicazioni commerciali”: tutte le forme di comunicazione destinate, in modo diretto o indiretto, a promuovere beni, servizi o l’immagine di un’impresa, di un’organizzazione o di un soggetto che esercita un’attività agricola, commerciale, industriale, artigianale o una libera professione.
Per quanto riguarda l’Iva, con l’emanazione della direttiva del Consiglio 7 maggio 2002, n. 2002/38/CE e delle successive direttive e regolamenti, viene introdotto un regime speciale per le operazioni di commercio elettronico diretto. Si stabilisce, infatti, che:
- tutte le forniture tramite mezzi elettronici devono essere considerate prestazioni di servizi;
- la tassazione ai fini Iva deve avvenire nel luogo del consumo;
- i servizi elettronici utilizzati nel territorio dell’Unione europea devono essere assoggettati a Iva nel singolo Paese del consumo quando sono posti in essere da un soggetto residente in un Paese non appartenente all’Unione europea;
- per i soggetti extra Ue devono essere emanate procedure semplificate per l’assolvimento degli obblighi tributari che derivano dall’effettuazione delle predette operazioni nel territorio dell’Unione europea.