Interessanti novità in materia di Premio alla Nascita che, con ordinanza n. 6019/2017 del 12 dicembre 2017, il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso di APN, ASGI e Fondazione Giulio Piccini per avere limitato l’accesso al beneficio economico alle sole donne titolari della carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente.
Vediamo di capire meglio l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione presa dai giudici del Tribunale meneghino con Ordinanza n. 6019/2017 pubblicata in data 12 dicembre 2017.
Esposizione dei fatti: il ricorso al Tribunale milanese
Indice degli argomenti:
APN – Avvocati per niente Onlus, A.S.G.I. Associazioni Studi Giuridici sull’Immigrazione e Fondazione Guido Piccini per i Diritti dell’Uomo Onlus hanno presentato un ricorso al Tribunale di Milano affinché quest’ultimo dichiarasse il carattere “discriminatorio” della condotta tenuta dall’INPS consistente nell’aver limitato, per mezzo di tre circolari, l’accesso al beneficio economico a solo alcune “categorie” di donne straniere.
I ricorrenti hanno chiesto che, in caso di accoglimento delle richieste formulate, l’INPS rendesse conoscibile ai terzi i mutati presupposti per l’accesso al Premio alla Nascita attraverso un’idonea pubblicizzazione e, al contempo, venisse modificato il modulo telematico per la presentazione dell’istanza.
In buona sostanza, secondo i ricorrenti l’INPS aveva illegittimamente limitato i potenziali beneficiari del “premio alla nascita” introducendo presupposti giuridico-fattuali non previsti dalla normativa ordinaria, tali da generare un’evidente discriminazione a danno delle donne straniere con cittadinanza extraeuropea.
Chiarimenti del Tribunale milanese: Ordinanza n. 6019/2017
Il Tribunale di Milano ha conseguentemente ordinato all’INPS di estendere il beneficio del premio alla nascita a tutte le future madri regolarmente presenti in Italia che ne facciano domanda e che si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 1, comma 353, della Legge 232 del 2016.
Le motivazioni dell’INPS
INPS ha precisato che le circolari pubblicate sono state redatte seguendo le indicazioni scritte della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Secondo quanto riportato sulle Circolari, per accedere al premio per la nascita di 800 euro è necessario essere in possesso dei requisiti presi in considerazione per l’assegno di natalità di cui alla Legge di stabilità n. 190 del 2014; di conseguenza, sarebbe escluso l’accesso alle straniere senza Carta di soggiorno.
Lo stesso Istituto di Previdenza aveva già fatto presenti queste restrizioni e da alcuni mesi aveva chiesto ai Ministeri di valutare la possibilità di cambiare orientamento e fornire indicazioni per estendere la copertura.
In ottemperanza all’ordinanza emessa dal Tribunale milanese, l’INPS ha già interessato i Ministeri vigilanti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri e sta predisponendo i necessari interventi sulle procedure telematiche.
Premio alla nascita: che cos’è
Ricordiamo che il premio alla nascita di 800 euro, è la nuova agevolazione e beneficio economico previsto dalla Legge di Bilancio 2017 riservata alle donne incinte che entrano nel 7° mese di gravidanza o alle mamme che partoriscono il nuovo nato e sono in possesso dei requisiti sanciti per l’accesso al bonus bebè.
Con la Circolare Con la circolare n.39 del 27 febbraio 2017, l’INPS aveva provveduto ad illustrare i primi chiarimenti in merito al nuovo beneficio assistenziale per le future mamme e neo mamme.
I requisiti richiesti e fissati dalla Circolare INPS per fruire del premio alla nascita sono ascrivibili ai seguenti:
- essere donne incinte che entrano nel 7° mese di gravidanza;
- essere nella condizione di neo mamme che hanno già partorito nel corso dell’anno anche prima dell’ottavo mese;
- essere residenti in Italia con la cittadinanza italiana, comunitaria, extracomunitaria, purchè in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di carta di soggiorno per familiari di cittadini UE.