Detrazioni Locazioni studenti fuori sede: cosa cambia?

Novità in vista in materia di detrazioni fiscali relative ai contratti di locazione degli studenti universitari “fuori sede”. Quali novità “bollono in pentola”? Scopriamolo in questa guida utile.

Detrazione locazione studenti universitari: normativa

Indice degli argomenti:

Ai sensi del comma 1, lett. i–sexies, dell’articolo 15 del Tuir, dall’Irpef lorda può essere detratto un importo pari al 19% dei canoni di locazione pagati da studenti universitari per alloggi ubicati in città universitarie o in comuni limitrofi.

Per procedere con la detrazione fiscale dei canoni di locazione, essi rilevano fino a concorrenza di un importo massimo pari a 2.633,00 euro e la detrazione massima consentita è pari a 500,00 euro.

Tale beneficio fiscale è stato esteso a decorrere dall’anno 2012 anche ai contratti di locazione di unità immobiliari utilizzate da studenti iscritti a un corso di laurea presso un ateneo universitario ubicato nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea.

Prima che entrasse in vigore il D.Lgs. 147/2017 la detrazione fiscale competeva a condizione che l’ateneo universitario fosse ubicato in un Comune diverso da quello in cui lo studente ha la propria residenza anagrafica, distante almeno 100 Km e fosse sito in un’altra provincia rispetto a quello di residenza.

Cosa cambierà adesso con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 147/2017? Vediamo le principali novità

Novità detrazioni locazione studenti fuori sede: cosa cambia?

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 147/2017 l’articolo 20, comma 8-bis è intervenuto a modificare la citata disposizione normativa, riducendo la distanza minima prevista tra il comune di residenza dello studente e quello di ubicazione dell’ateneo universitario.

Infatti, a seguito della revisione normativa apportata ad opera dell’articolo 20, comma 8-bis, D.L. 147/2017, la distanza minima che consente l’accesso alla detrazione in commento è scesa a 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.

Non finisce qui dato che la modifica normativa riguarda l’abrogazione relativa al fatto che la provincia di residenza dello studente sia diversa da quella dell’Ateneo universitario.

La novità normativa ha un’applicazione che riguarda soltanto i periodi d’imposta 2017 e 2018. Sotto il profilo procedurale il riconoscimento della detrazione è subordinato alla stipula contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della Legge 431/1998, regolarmente registrati e non deve trattarsi di affitti in nero. Neppure, l’ipotesi del “subcontratto” e della sublocazione non è contemplato tra le ipotesi contrattuali di cui all’articolo 15 comma 1, lett. i-sexsies, del Tuir.

Detrazione canoni di locazione: chiarimenti Agenzia delle Entrate

La stessa Agenzia delle Entrate con la pubblicazione della Circolare 34 nell’anno 2008 ha fornito chiarimenti davvero interessanti in merito alla detrazione nel caso di spese sostenute per familiari fiscalmente a carico.

In primis, il contratto di locazione può essere intestato sia al soggetto universitario, sia al soggetto di cui è a carico; nel caso di un genitore con due figli studenti universitari fiscalmente a carico l’importo della spesa di euro 2.633,00 costituisce il limite complessivo di spesa di cui può usufruire ciascun contribuente.

Nel caso in cui il figlio sia a carico di entrambi i genitori il limite va suddiviso tra i genitori in base all’effettivo sostenimento della spesa. In particolare, la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento comprovante la spesa sostenuta.


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