Bitcoin: trattamenti fiscali

Il re della criptovaluta ovvero il Bitcoin (ti ho linkato coinbase, piattaforma numero 1 al mondo per l’acquisto di bitcoin, inoltre se acquisti almeno 100$ riceverai 10$ in omaggio, solo se ti registri da qui) affascina ed attira sempre di più l’attenzione dei trader che ogni giorno concludono migliaia di operazioni di compravendita di asset tra cui le criptovalute.

Le criptovalute o le monete virtuali negli ultimi anni hanno conosciuto un incremento esponenziale nella quotazione: il Bitcoin è sicuramente la più conosciuta e la più apprezzata a livello mondiale.

Questa guida si propone di approfondire la tematica relativa al trattamento fiscale delle operazioni di trading con BTC (per le Società) e l’acquisto di bitcoin dalle Persone Fisiche. Quale regime di tassazione? Quale Risoluzione proposta da parte dell’Agenzia delle Entrate. Vediamo.

Che cos’è il Bitcoin, il “Re delle Criptovalute”?

Indice degli argomenti:

Bitcoin è la moneta vituale per eccellenza, è criptovaluta per definizione creata e tenuta elettronicamente, completamente decentralizzata e “svincolata” dall’influenza dalle politiche monetarie e dai tassi d’interesse.

Soggetti a variabilità nella quotazione, i Bitcoin non vengono stampati, come gli euro o ogni altra valuta corrente, ma sono creati da persone fisiche e da società che eseguono blockchain in tutto il mondo.

La moneta digitale è stata creata nel 2009 da una persona o, molto probabilmente, da un team di persone il cui pseudonimo è Satoshi Nakamoto.

Le transazioni digitali tra criptovalute vengono eseguite senza intermediari, non sono previste spese di transazione, né commissioni e si può rimanere in anonimato.

Si deve sottolineare il fatto che più esercenti commerciali stanno iniziando ad accettarli e, per il prossimo futuro, è previsto che si potrà pagare una pizza o fare la spesa o acquistare servizi di ogni genere pagando con un Wallet di BTC.

Bitcoin: Tassazione Pluvalenze (Minusvalenze) Società

Detenere criptovalute come il Bitcoin è come se si tenesse un “tesoretto” nascosto dato che questi asset sono considerabili come dei veri e propri investimenti di tipo digitale.

Si tratta di valute digitale che si propongono come vera e propria alternativa alle monete legali, con la differenza che non vengono controllate dai singoli Stati.

Per quanto concerne la tassazione: le plusvalenze generate dal trading con i Bitcoin sono soggette a tassazione come i redditi diversi da capitale.

A tale proposito l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risoluzione 72/E del 2 settembre 2016 considerando le criptovalute come vere e proprie banconote estere.

La stessa Amministrazione fiscale ritiene che il Bitcoin sia un mezzo di pagamento che “si fonda sull’accettazione volontaria da parte degli operatori del mercato che, sulla base della fiducia, la ricevono come corrispettivo nello scambio di beni e servizi, riconoscendone, quindi, il valore di scambio indipendentemente da un obbligo di legge”, come sottolineato nella stessa Risoluzione.

Gli user utilizzano le monete virtuali, in alternativa alle valute tradizionali:

  • come mezzo di pagamento per regolare gli scambi di beni e servizi
  • per fini speculativi attraverso piattaforme on line che consentono lo scambio di bitcoin con altre valute tradizionali sulla base del relativo tasso cambio.

Con riferimento al trattamento fiscale applicabile alle operazioni relative ai Bitcoin si deve richiamare quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nella sentenza 22 ottobre 2015, causa C-264/14.

Agli effetti dell’Iva, la Corte europea ha riconosciuto che le operazioni che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale BTC e viceversa, costituiscono prestazioni di servizio a titolo oneroso e rientrano tra le operazioni “relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio”.

La Corte europea in maniera pacifica sancisce che:

  • l’attività di commercializzazione di BTC debba essere qualificata quale prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso
  • le prestazioni in esame, pur riguardando operazioni relative a valute non tradizionali “costituiscono operazioni finanziarie in quanto tali valute siano state accettate dalle parti di una transazione quale mezzo di pagamento alternativo ai mezzi di pagamento legali e non abbiano altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento”.

Dunque, in buona sostanza, coerentemente all’inquadramento giurisprudenziale europeo, ai fini della tassazione diretta, una Società debba assoggettare ad imposizione i componenti di reddito derivanti dalla attività di intermediazione nell’acquisto e vendita di Bitcoin, al netto degli oneri economici inerenti a detta attività.

La plusvalenza (o la minusvalenza) realizzata dalla Società è rappresentata dalla differenza tra quanto anticipato dal cliente e quanto speso dalla Società per l’acquisto o tra quanto incassato dalla Società per la vendita e quanto riversato al cliente.

La differenza (positiva o negativa) è ascrivibile ai ricavi (o ai costi) caratteristici di esercizio dell’attività di intermediazione esercitata (Conto Economico d’esercizio) e contribuiscono quali elementi positivi (o negativi) alla formazione della materia imponibile soggetta ad ordinaria tassazione ai fini Ires (ed Irap).

Bitcoin acquisto da persone fisiche: trattamento fiscale

Partiamo con il dire che il Bitcoin è una criptovaluta che in Italia è considerata legale . All’interno della circolare che abbiamo sopra menzionato, si cerca di fare chiarezza in merito a bitcoin e tasse.

In questa si afferma la NON imponibilità delle plusvalenze per le persone fisiche al di fuori di società d’impresa, ovvero bitcoin (e tutte le altre criptovalute compresa ethereum, o meglio, ether) non è soggetta a tassazione per le persone fisiche.

Questo è valido, comunque, solo qualora fosse nei limiti prescritti per le valute estere, ovvero quei limiti che non possano mettere in dubbio la volontà NON speculativa della persona fisica, dimostrabile non superando la giacenza complessiva di tutti i depositi e conti correnti di 51.645,69 euro per almeno 7 giorni lavorativi continui.

In parole povere, se fai trading con ethereum o bitcoin ma rimani sotto ai 51.645,69 euro per almeno 7 giorni, non devi dichiarare nulla dei tuoi profitti.

Inoltre con comunicato stampa del 02/09/2016 numero 172 l’Agenzia delle Entrate afferma quanto segue:

Esenzione Iva per le operazioni di cambio di bitcoin. Le attività di intermediazione di valuta tradizionale con moneta virtuale svolte dagli operatori del mercato non scontano l’Iva in quanto rientrano tra le operazioni relative a banconote e monete. Per i clienti persone fisiche, invece, che detengono i bitcoin al di fuori dell’attività d’impresa, si tratta di operazioni a pronti che non generano redditi imponibili perché manca la finalità speculativa. Sono questi i principali chiarimenti della risoluzione n. 72/E , con cui l’Agenzia delle Entrate, in linea con i recenti orientamenti della Corte di Giustizia dell’UE, illustra il trattamento fiscale da applicare a chi svolge attività di acquisto e cessione a pronti di moneta virtuale in cambio di valuta “tradizionale”.

 

Ed ora sei pronto ad acquistare Bitcoin o altre criptovalute? Non farti sfuggire questa occasione del secolo. Naturalmente io personalmente ho creato il mio portafoglio alla fine di novembre, raddoppiando l’investimento in meno di un mese, ma il consiglio che mi sento di dare è di investire solo soldi che non servono per la quotidianità. La piattaforma che io utilizzo è coinbase ( la numero 1 al mondo, e l’app più scaricata degli Stati Uniti nell’ultimo mese) e se decidessi di investire anche solo 100 euro, registrandoti da qui riceverai 8,50 euro in bitcoin….




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