Reddito di Inclusione (REI): al via la presentazione delle domande

Dopo la pubblicazione della Circolare INPS in data 22 novembre 2017 n.172 che spiegava in modo dettagliato tutta la disciplina legislativa e i dettagli della nuova misura di sostegno economico alle famiglie italiane REI, ecco il nuovo messaggio pubblicato in data 4 dicembre 2017 attraverso il quale INPS fornisce informazioni sulla modalità di presentazione delle istanze.

Dal 1° dicembre 2017, data dalla quale è possibile presentare le istanze di accesso alla prestazione, sono operative tutte le modalità previste per la trasmissione delle domande per richiedere il REI da parte dei Comuni. In questa guida vediamo come procedere operativamente con la presentazione dell’istanza di richiesta del REI.

Reddito di inclusione (REI): come presentare l’istanza di richiesta

Indice degli argomenti:

Al via al REI, la tanto attesa misura di contrasto alla povertà ed all’esclusione sociale che dal 1° dicembre 2017, data dalla quale è possibile presentare le istanze di accesso alla prestazione, sono operative tutte le modalità previste per la trasmissione delle domande all’INPA da parte dei comuni.

I Comuni devono procedere con la trasmissione della domanda all’INPS entro 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della stessa.

L’INPS procede con il verificare i requisiti di propria competenza entro cinque giorni lavorativi dalla trasmissione della domanda da parte del comune.

Come procedere con la presentazione istanza REI?

L’istanza di richiesta del REI deve essere presentata presso i punti di accesso individuati dai Comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale. La domanda deve essere presentata al comune singolo o associato in ambito territoriale.

Il modulo di domanda è reperibile sia sul sito internet dell’INPS che su quello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed è possibile trasmetterlo a partire dal 1° dicembre 2017 attraverso i seguenti tre canali:

  • inserimento manuale da web, attraverso l’applicazione messa a disposizione sul sito internet dell’Istituto inps.it;
  • upload da web, attraverso la medesima applicazione;
  • cooperazione applicativa.

Trasmissione domanda REI: PIN INPS

La presentazione delle richieste ed il ritiro del PIN, necessario per l’utilizzo dei servizi web dell’INPS per la trasmissione delle domande del REI, possono essere effettuate attraverso le seguenti modalità:

  • compilazione della richiesta e sottoscrizione della stessa;
  • invio, a mezzo PEC, alla Struttura INPS territorialmente competente, del modulo compilato e sottoscritto, allegando copia/e del/i documento/i di riconoscimento del/i sottoscrittore/i; l’eventuale provvedimento di conferimento di delega o incarico da parte del legale rappresentante dell’ente.

L’INPS, dopo aver provveduto all’attivazione del PIN, comunica all’ente richiedente, a mezzo PEC, la disponibilità dello stesso, invitandolo al ritiro. Il ritiro del PIN può essere effettuato da parte di un soggetto a ciò incaricato dal legale rappresentante dell’ente e/o suo delegato.

Nel caso in cui gli utenti da abilitare siano già in possesso del PIN per procedere con l’abilitazione all’utilizzo dei servizi connessi al REI è sufficiente l’invio dei moduli, tramite PEC alla Direzione provinciale INPS territorialmente competente.

Istruttoria richiesta REI: competenze Comune e INPS

Le amministrazioni che sono coinvolte nel procedimento di concessione della misura sono:

  • i Comuni, singoli o associati in ambiti territoriali;
  • l’

Il modulo di domanda da presentare per richiedere il REI ha natura di autocertificazione, da parte del richiedente, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Si ricorda che il Comune deve verificare la sussistenza dei requisiti di residenza e di soggiorno in capo al richiedente la misura, requisiti che devono sussistere sia al momento della presentazione della domanda che per tutta la durata dell’erogazione della misura.

L’INPS ha competenze in materia di verifica dei requisiti familiari e di quelli economici, oltre alle cause di incompatibilità (fruizione della NASpI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria).

REI: importo e durata

Terminata la fase istruttoria, l’INPS verificati i requisiti per accedere al REI, procederà al calcolo della prestazione spettante al soggetto istante.

Il beneficio economico del REI è pari ad un valore massimo di euro 3.000 (annualmente) moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare per un parametro pari al 75 per cento.

L’importo erogato mensilmente è pari ad un dodicesimo del valore dello stesso calcolato su base annua.

Il REI è concesso per un periodo massimo di 18 mesi ed una nuova domanda può essere presentata solo se sono trascorsi sei mesi dalla data di cessazione del godimento della prestazione; in questo secondo caso la durata è di 12 mesi.


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