Con Risoluzione n.147/E pubblicata in data odierna, Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti dettagliati in merito alla soluzione interpretativa prospettata in materia di detrazione per lavori antisismici (cfr. articolo 16, comma 1- quater del DL n. 63 del 2013).
Quesito posto dal soggetto contribuente
Indice degli argomenti:
Con Risoluzione n.147/E pubblicata in data 29 novembre, Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti e delucidazioni in merito alla disciplina della detrazione per lavori antisismici.
Il soggetto istante nel formulare il quesito all’Amministrazione fiscale spiega che intende procedere alla ristrutturazione di un fabbricato effettuando interventi di ristrutturazione edilizia e, dato che l’immobile è ubicato in zona sismica ad alta pericolosità (zona 2), intende ottenere anche una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio presumibilmente a una classe di rischio inferiore.
Tale intervento di ristrutturazione edilizia e per lavori antisismici comporterebbe la spettanza di una detrazione dall’IRPEF pari al 70% delle spese sostenute, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a euro 96.000, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.
Il soggetto istante deve affrontare spese che rientrerebbero in una tipologia di intervento di diversa classificazione, ossia di manutenzione straordinaria e/o ordinaria, tra cui il rifacimento di impianti, di intonaci e di pavimentazioni, di ammontare non irrilevante.
Ecco la situazione esemplificata dal soggetto istante: spesa complessiva di euro 250.000, da sostenere nel corso del 2017, così suddivisa:
- euro 120.000 per interventi consistenti in opere di risanamento strutturale di mura, coperture e pavimenti, ivi compresi, quindi, interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria quali, ad esempio, intonacatura, imbiancatura e posa pavimenti;
- euro 40.000 per interventi consistenti nel rifacimento dell’impianto idraulico ed elettrico e nella sostituzione di sanitari e infissi interni;
- euro 90.000 per interventi di rifacimento di infissi esterni e dell’impianto di riscaldamento.
L’istante richiede di sapere se, in caso di scelta del contribuente, la detrazione maggiorata del 70% ovvero dell’80% (c.d. “sisma bonus“) possa essere fruita in dieci quote annuali e non in cinque.
Nella soluzione prospettata dallo stesso soggetto istante, egli ritiene di “poter usufruire della detrazione per interventi di riduzione del rischio sismico in zone ad alta pericolosità nel maggior termine di dieci anni, ordinariamente previsto per la detrazione delle spese sostenute in relazione agli interventi di recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis del TUIR, posto che il rinvio operato dalla circolare n. 29/E del 2013 lascia intendere in tal senso”.
Agenzia delle Entrate: Soluzione Detrazione per lavori antisismici
Nel formulare la soluzione interpretativa al soggetto istante, l’Agenzia delle Entrate richiama il quadro normativo contenuto all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
Lo stesso articolo dispone che sono ammessi alla detrazione gli interventi “relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari“.
I commi 1-quater e 1-quinquies del medesimo art. 16, inseriti dall’art. 1, comma 2, lett. c), n. 3), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, prevedono che qualora dagli interventi derivi una diminuzione del rischio sismico, la detrazione spetta nella misura del 70% in caso di diminuzione di una classe di rischio e nella misura dell’80% in caso di diminuzione di due classi di rischio.
Dato che il soggetto interpellante chiede all’Agenzia delle Entrate se la detrazione del 70% possa essere fruita, a discrezione del contribuente, anziché in 5 rate, in 10 rate, la norma sopra richiamata NON prevede la possibilità di scegliere il numero di rate in cui fruire del beneficio e, pertanto, il contribuente se intende avvalersi della maggiore detrazione del 70 (o dell’80) per cento dovrà necessariamente ripartire la detrazione in 5 rate.