Cos’è il bilancio e perché si redige: GUIDA UTILE

Nel definire il bilancio d’esercizio, dobbiamo richiamare le nozioni teoriche introdotte fin dagli albori della ragioneria quando, secondo una logica zappiana, il bilancio ricopriva una funzione di mettere in evidenza il reddito, inteso come variazione della ricchezza conferita dai proprietari (portatori di capitale sociale), causata dallo svolgimento della gestione aziendale.

Nel caso in cui il bilancio contabile evidenzi un risultato economico positivo (utile d’esercizio), i proprietari possono prelevare una quota di “introiti” quale remunerazione della disponibilità di capitali precedentemente conferita.

Bilancio: le funzioni

Indice degli argomenti:

Senza la redazione del documento contabile, qualsiasi prelievo di capitali operato dai soci d’impresa potrebbe “sfociare” in una mera privazione dei mezzi aziendali, ritenuti necessari e basilari per l’espletamento dell’attività di business.

Questa è la funzione universale del bilancio: documento basilare per stabilire le imposte e la tassazione gravanti sul reddito maturato durante l’esercizio contabile.

Nel definire ad hoc il bilancio di esercizio, oltre a questa primaria funzione universale, occorre per completezza associarne altre:

  • il bilancio è uno strumento informativo che permette di valutare l’operato degli amministratori aziendali ovvero di coloro che concretamente dirigono l’azienda impegnandosi con l’attività day-by-day di governo (funzione di “redde rationem” ovvero di rendere conto),
  • il bilancio come strumento di valutazione dei creditori per recuperare il proprio credito,
  • il bilancio è uno strumento dinamico, nel senso che viene utilizzato non solo per interpretare la dinamica passata ma, anche, per prospettare le possibili evoluzioni future (strumento di simulazione economico-finanziaria),
  • il bilancio è uno strumento di controllo a consuntivo dato che sintetizza in termini monetari l’andamento della gestione e consente di “riagganciarsi” a tutti gli strumenti di pianificazione aziendale (budgeting) e di analisi degli scostamenti aziendali.

Bilancio: la normativa civilistica

La normativa disciplinante la redazione del bilancio di esercizio contabile è contenuta nel Codice Civile, articoli 2423-2435 bis). Le attuali norme civilistiche, riferite alle società di capitali, rappresentano l’applicazione nel nostro Paese della IV Direttiva CEE, avvenuta con il decreto Legislativo 27 aprile 1991 n. 127, coronando un serio impegno comunitario dell’Italia verso l’armonizzazione a livello europeo delle norme di redazione dei bilanci.

Detta armonizzazione rappresenta un requisito fondamentale per consentire la comparabilità interaziendale, caratteristica gradita ai mercati finanziari, agli stakeholders e a quanti decidono di investire nel progetto imprenditoriale.

Le norme del Codice Civile sono applicabili alle società di capitali, mentre le società di persone e le imprese individuali possono fare riferimento al dettato normativo contenuto all’articolo 2426 cod. civ. che tratta dei criteri di valutazione delle poste di Stato Patrimoniale.

La disciplina civilistica è stata “ritoccata” da alcune disposizioni contenute nel Decreto 17 gennaio 2003 n.6 (c.d. “Riforma del diritto societario); inoltre, i principi contabili OIC emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili assolvono ad una funzione di interpretazione e di prassi consolidata nel tempo.

Infine, per completezza del framework normativo e contabile, i principi internazionali IASB assolvono a regole contabili obbligatorie per la redazione del bilancio consolidato da parte di società quotate sui mercati finanziari dei Paesi dell’UE, banche, assicurazioni etc.

Con l’articolo 11 del Decreto Legislativo n.38/2005 riguardante l’adozione delle regole IASB sono stati apportati cambiamenti alla normativa fiscale: il reddito imponibile viene determinato basandosi sulle risultanze del bilancio di esercizio, dopo aver apportato rettifiche aumentative o diminutive in prospetti contenuti nella dichiarazione dei redditi.

Bilancio: i Postulati

L’articolo 2423 cod. civ. disciplina i postulati ovvero i principi basilari che disciplinano la redazione di tale documento ed ascrivibili ai seguenti:

  • utilità del bilancio d’esercizio per i destinatari e completezza dell’informazione,
  • prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali,
  • comprensibilità (chiarezza),
  • neutralità (imparzialità): incompatibilità delle finalità del bilancio di esercizio con l’inclusione delle valutazioni prospettiche dell’investitore e della determinazione del reddito fiscale,
  • prudenza,
  • periodicità della misurazione del risultato economico e del patrimonio aziendale,
  • comparabilità,
  • omogeneità,
  • continuità (costanza) di applicazione dei principi contabili ed in particolare dei criteri di valutazione,
  • competenza,
  • significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio,
  • il costo storico come criterio base delle valutazioni di bilancio dell’impresa in funzionamento,
  • conformità del complessivo procedimento di formazione del bilancio ai corretti principi contabili,
  • funzione informativa e completezza della nota integrativa e delle altre informazioni necessarie,
  • verificabilità dell’informazione.

Bilancio: i Prospetti contabili

Come già anticipato il Bilancio contabile è, ai sensi dell’articolo 2423 cod. civ. costituito dai seguenti documenti:

  1. Lo Stato Patrimoniale;
  2. Il Conto Economico;
  3. La nota integrativa;
  4. La Relazione sulla Gestione;
  5. Il Rendiconto Finanziario.

Nei prossimi articoli SCR News proporrà delle guide speciali dedicate allo studio dello Stato Patrimoniale, Conto Economico e Analisi di Bilancio. 




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