Previsto dalla Riforma delle professioni (Dpr 137/2012) l’obbligo di stipulare un’assicurazione RC per i professionisti italiani quali ingegneri, commercialisti, consulenti del lavoro, periti industriali, biologi e tanti altri, é entrato in vigore il 15 agosto 2013.
Secondo quanto stabilito dalla riforma “il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale”.La polizza RC tutela i clienti, coprendo gli iscritti ai rispettivi Ordini professionali dai danni provocati colposamente e personalmente.
La sottoscrizione di un’assicurazione professionale coinvolge la categoria degli ingegneri ma l’obbligatorietà considera i professionisti tecnici iscritti agli Ordini, che esercitano effettivamente la professione.Risultano esenti invece gli ingegneri dipendenti della P.A. e delle aziende private che non firmano i progetti.I dettagli sulla RC professionale sono contenuti nelle linee di indirizzo indicate dal Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Un’utile guida rivolta agli ingegneri, che ha lo scopo di chiarire alcuni degli aspetti meno chiari relativi alla copertura assicurativa della loro attività.
Ai fini dell’assunzione dell’obbligo di assicurazione, la posizione dei collaboratori e dei consulenti di studi professionali (da intendersi questi ultimi quali studi composti da uno o più titolari o come associazioni di professionisti ingegneri) varia in funzione della tipologia contrattuale che caratterizza il rapporto di collaborazione o di consulenza. Se il collaboratore risulta assunto dallo studio, con un contratto di lavoro subordinato, non avrà alcun obbligo di stipulare una polizza personale e autonoma.
Nel caso in cui il rapporto di collaborazione si instauri secondo forme contrattuali diverse, inclusa l’attività di collaborazione con P. IVA o consulenza esterna, il professionista sarà formalmente tenuto ad attivare una formale copertura assicurativa, che lo assicuri dai “danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale”.
L’incarico professionale conferito all’ingegnere da un Tribunale, e riconducibile alla fattispecie della consulenza tecnica d’ufficio resa nell’ambito di una procedura giudiziaria, risulta pienamente soggetto all’obbligo assicurativo.
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