Mutuo per le giovani coppie: agevolazioni per l’anno 2017

Sei un giovane under 35 anni intenzionato a mettere su casa e famiglia? Vuoi acquistare un bene immobile per costruire il tuo sogno ed il tuo nido familiare? Sei nella guida giusta dato che, anche per tutto il 2017, è stato riconfermato il Fondo di Garanzia Under 35 anni. Questa misura è stata istituita per i soggetti under 35 anni dal Governo con l’obiettivo di fornire alle giovani coppie un valido sostegno economico per l’acquisto della prima casa. Infatti, nonostante il calo dei tassi d’interesse e la contrazione dei prezzi degli immobili, per la maggior parte delle nuove generazioni l’acquisto della prima casa continua ad essere un vero miraggio.

Il Fondo è volto alla concessione di garanzie nella misura massima del 50% della quota capitale di mutui ipotecari, di ammontare non superiore a 250mila euro, per l’acquisto di immobili, non di lusso, da adibire ad abitazione principale del mutuatario. Con una dotazione finanziaria di circa 650 milioni di euro, il Fondo Garanzia rappresenta un importante strumento di accesso al credito per la casa a favore dei cittadini, oltre che un immediato impulso alla crescita economica del Paese, attraverso il rilancio del settore immobiliare anche sotto il profilo dell’efficienza energetica. Esso surroga ed amplia il raggio d’azione del vecchio fondo “Giovani Coppie”, ora non più attivo; secondo le nuove disposizioni normative, possono fare richiesta delle nuove garanzie tutti coloro che, alla data di presentazione della domanda di mutuo ipotecario, non siano proprietari di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli acquisiti per successione mortis causa, anche in comunione con altri successori ed in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.

Il Protocollo siglato con ABI fissa tempi certi per l’operatività del Fondo: le Banche/Intermediari finanziari convenzionati hanno trenta giorni lavorativi, dal momento della loro adesione all’iniziativa, per erogare il servizio ai consumatore creditizi. I consumatori del credito interessati possono presentare le domande di accesso al Fondo direttamente alla Banca/Intermediario finanziario cui si richiede il mutuo ipotecario, utilizzando la modulistica che disponibile sul sito del Dipartimento del Tesoro, sul sito della Consap e sui siti di tutte le Banche/Intermediari finanziari aderenti.

Come sancito dalla normativa, il Fondo rilascia garanzie, a prima richiesta, nella misura massima del 50% della quota capitale su mutui ipotecari o su portafogli di mutui connessi all’acquisto e a interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica di immobili adibiti ad abitazione principale.

Sono ammissibili alla garanzia del Fondo “i mutui ipotecari erogati da banche o intermediari finanziari:

  • di ammontare non superiore a 250 mila euro;
  • destinati all’acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale, anche con accollo da frazionamento, non rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 o con caratteristiche di lusso, e a interventi di acquisto e ristrutturazione ed accrescimento dell’efficienza energetica”.

Le banche e tutti i soggetti erogatori si impegnano a non richiedere ai mutuatari garanzie aggiuntive (di natura non assicurativa), nel rispetto dei limiti consentiti, oltre all’ipoteca sull’immobile. All’atto di ammissione della garanzia, in presenza di più domande pervenute nella stessa giornata, il gestore del Fondo attribuisce priorità a i mutui erogati a:

  • giovani coppie: nuclei familiari costituiti da almeno due anni, coniugati o conviventi more uxorio, con uno dei componenti con età inferiore ai trentacinque anni;
  • nucleo mono-genitoriale con figli minori: persona singola non coniugata, separata, divorziata o vedova con almeno un figlio convivente minore;
  • giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all’articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
  • conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari.

Per i mutui ipotecari ai quali viene assegnata priorità, il limite massimo del tasso effettivo globale (Teg) applicabile ai mutui ipotecari, viene posto pari al tasso effettivo globale medio sui mutui, rilevato dalla pubblicazione trimestrale del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Legge antiusura).




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