INPS: stop dal 22 marzo ai Voucher Baby Sitting

Con l’abrogazione dei voucher realizzata dal decreto n.25 del 2017 di fatto non possono più essere utilizzati neanche i voucher garantiti dall’Inps per godere del Bonus Baby Sitting, misura alternativa al congedo parentale, se non richiesti entro il 17 marzo, data dell’entrata in vigore del decreto. Come comunicato in data 21 marzo, sarà possibile utilizzare i “buoni lavoro”, aboliti con Decreto Legge n. 25 del 17 marzo 2017, fino al 31 dicembre 2017. Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto legge 17 marzo 2017, n. 25 recante “Disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti” (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 64 del 17-3-2017) non è più consentito l’acquisto di “buoni lavoro” (voucher).

Fino al 31 dicembre 2017 sarà possibile utilizzare i “buoni lavoro” acquistati alla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 25 del 17 marzo 2017 sulla Gazzetta Ufficiale.

L’abrogazione dei voucher lavoro porta con sé la conseguenza dello stop al godimento per le mamme del Bonus Baby Sitting: infatti, dal 22 marzo inon è più possibile richiedere i voucher Baby Sitting per le lavoratrici dipendenti pubbliche e private e autonome. L’Inps spiega che “Ciò è dovuto, in seguito, all’abolizione dei voucher stessi determinata dal Decreto Legge 25 del 17 marzo 2017″. L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ricorda “che è ancora possibile, in presenza di fondi, richiedere il beneficio nella modalità di contributo asilo nido”. Nei prossimi giorni l’istituto fornirà dettagli maggiori per tutti coloro ai quali la richiesta è stata accolta o hanno fatto domanda prima del 22 marzo.

L’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n.92, ha introdotto in via sperimentale, per il triennio 2013 – 2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità ed entro gli undici mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, voucher per l’acquisto di servizi di Baby Sitting, ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di sei mesi. Tale beneficio è stato prorogato anche per l’anno 2016 ed esteso alle lavoratrici autonome dall’art.1, commi 282 e 283, della legge 28 dicembre 2015, n.208 (c.d. legge di stabilità) e, quindi, sino al 2018 dall’ultima legge di bilancio.

Il governo ha comunque intenzione di «rimettere mano» alla disciplina delle prestazioni occasionali studiando nuovi strumenti che soddisfino le esigenze diverse tra loro delle famiglie e delle imprese: “Siamo intenzionati a rimettere mano alla situazione con un’ottica diversa», ha detto il Ministro Poletti, “le famiglie sono un soggetto diverso dalle imprese, per le famiglie serve uno strumento per i lavoretti, mentre all’impresa serve uno strumento agile e veloce che sia alla luce del sole e che tuteli sia l’impresa che il lavoratore. La nostra intenzione è di farlo velocemente discutendo con i rappresentanti delle imprese, piccole grandi e medie, e dei lavoratori, per dare una buona risposta a un problema che esiste, invece di una risposta che veniva giudicata come non buona». Poletti ha ribadito che l’uso dei voucher nel “periodo transitorio va effettuato nel rispetto delle norme previgenti”.




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