Saldo IMU TASI: quando il fabbricato è rurale

Manca poco alla scadenza del saldo IMU TASI 2017. Sono previste anche per quest’anno delle agevolazioni per quanto riguarda i fabbricati di carattere rurale.

E’ opportuno distinguere due categorie di fabbricati rurali:

  • fabbricati rurali strumentali all’attività agricola (categoria catastale D\10);
  • fabbricati rurali ad uso abitativo (categoria catastale A\6).

Quando un fabbricato è identificabile come fabbricato rurale strumentale all’attività agricola? Per essere strumentale all’attività, oltre ad essere accatastato con con la categoria D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), deve soddisfare i seguenti requisiti:

  • edifici atti a proteggere le piante (serre);
  • edifici atti alla conservazione di prodotti agricoli;
  • depositi agricoli e edifici per le macchine agricole;
  • edifici destinati all’allevamento e al ricovero degli animali;
  • edifici dedicati per l’agriturismo;
  • abitazioni dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato, a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
  • edifici atti alle persone addette all’attività di alpeggio in zone di montagna;
  • ufficio ad uso dell’azienda agricola;
  • edifici dedicati alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi;
  • edifici atti all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso.

Ai fini IMU, in base alla normativa stabilita dalla Legge di Stabilità 2014, se soddisfa i requisiti sopracitati è prevista l’esenzione totale. Ai fini TASI, invece, non è prevista alcuna esenzione. La Legge di Stabilità, in questo caso, ha stabilito che l’aliquota non può superare l’1 per mille. E’ fatto salvo ai comuni di poterla diminuire o azzerarla del tutto.

Quando un fabbricato è identificabile come fabbricato rurale ad uso abitativo? Per essere identificabile come uso abitativo deve soddisfare i seguenti requisiti:

  • il fabbricato  deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto  di  proprietà  o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall’affittuario  del  terreno  stesso  o  dal  soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l’immobile è asservito o dai familiari conviventi  a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o  da  soggetti  titolari  di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito  di attività svolta in agricoltura o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;
  • l’immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti dipendenti esercitanti  attività  agricole  nell’azienda  a  tempo indeterminato  o  a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento ovvero dalle persone addette all’attività di alpeggio in zone di montagna;
  • il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore  a  000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni  con  attribuzione  di  reddito  agrario. Qualora sul terreno siano  praticate  colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra  coltura  intensiva,  ovvero  il  terreno  è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio  1994,  n. 97, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati;
  • il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce  il  fondo  deve  risultare superiore alla metà del suo reddito  complessivo,  determinato  senza  far  confluire  in  esso i trattamenti  pensionistici  corrisposti a seguito di attività svolta in    Se  il  terreno  è  ubicato  in comune considerato montano  ai  sensi  della  citata  legge n. 97 del 1994, il volume di affari  derivante  da  attività agricole del soggetto che conduce il fondo   deve  risultare  superiore  ad  un  quarto  del  suo  reddito complessivo,   determinato   secondo   la  disposizione  del  periodo precedente.  Il  volume  d’affari  dei soggetti che non presentano la dichiarazione  ai  fini  dell’IVA  si  presume pari al limite massimo previsto  per  l’esonero  dall’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
  • i fabbricati  ad  uso  abitativo, che hanno le caratteristiche delle  unità immobiliari  urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8,  ovvero  le  caratteristiche  di  lusso previste dal decreto del Ministro  dei  lavori  pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell’articolo  13  della  legge  2  luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale    218  del  27 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali.

In questo caso, sia ai fini IMU che ai fini TASI, valgono le regole ordinarie. Quindi, si può essere esente da IMU qualora il fabbricato non appartenga alla categoria catastale di lusso.




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