Scade il 18 dicembre (perché il 16 dicembre, data di scadenza originaria, cade di sabato) il termine ultimo per il versamento del saldo IMU e TASI per l’anno 2017 ma è possibile pagare anche dopo questa data usando l’istituto del Ravvedimento operoso.
Dall’1 gennaio 2016, è prevista ai sensi dell’art. 13 comma 3 del DL 201 del 2011 una riduzione del 50%, a partire sulla base imponibile sia di IMU che di TASI per gli immobili ceduti in comodato da genitori a figli, purché il predetto immobile sia destinato ad abitazione principale. La cessione deve avvenire solo ed esclusivamente da soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli (comodatari).
Requisiti per avere la riduzione IMU al 50%
Indice degli argomenti:
Non è possibile usufruire dell’agevolazione qualora la cessione dell’immobile avvenga da zio a nipote o da nonno a nipote.
Sono esclusi da questa agevolazione gli immobili di categoria A/1,A/8 e A/9, definiti immobili di maggior pregio.
Per usufruire dell’agevolazione è necessario rispettare i seguenti requisiti:
- il contratto sia registrato entro 20 giorni dalla data dell’atto;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia;
- il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
L’agevolazione è applicabile anchese il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione di immobili abitativi definiti di lusso:A/1,A/8 e A/9.
Pertanto, secondo le indicazioni della Risoluzione N. 1/DF del 2016, si evince non solo l’immobile concesso in comodato ma anche quello destinato dal comodante a propria abitazione principale non deve essere classificato come immobile di lusso.
Chiarimenti sulla Riduzione IMU immobili concessi in comodato
La risoluzione, inoltre, fornisce i seguenti chiarimenti in merito alla possibilità di godere dell’agevolazione:
- La risoluzione stabilisce che il possesso di un altro immobile che non sia destinato a uso abitativo non impedisce il riconoscimento dell’agevolazione in trattazione.
- Viene previsto l’applicazione dell’agevolazione anche per il possesso delle pertinenze, in quanto le stesse non possono considerarsi immobili ad uso abitativo. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.
- Il possesso di un fabbricato rurale sebbene abitativo non preclude l’accesso all’agevolazione, poiché è considerato, dallo stesso Legislatore, strumentale all’esercizio dell’agricoltura e non abitativo.
- Qualora due coniugi possiedono in comproprietà al 50% un immobile concesso in comodato al figlio e il marito possiede un altro immobile ad uso abitativo in un comune diverso da quello del primo immobile, l’agevolazione si applica solo con riferimento alla quota di possesso della moglie, mentre il marito non potrà godere di tale agevolazione, in quanto possiede due immobili.
Il venir meno di una sola di esse determina la perdita dell’agevolazione stessa.
Non è possibile usufruire dell’agevolazione qualora il comodante risulta proprietario di tre abitazioni.
Altre cause di non applicabilità della riduzione:
- se i due immobili ad uso abitativo si trovano in due comuni diversi non si può applicare la riduzione;
- se si risiede nel Comune A e l’immobile è situato nel Comune B (diverso dal Comune A) non si può applicare la riduzione;
- se si risiede all’estero non si può applicare la riduzione;
- se l’immobile dato in comodato non viene utilizzato come abitazione principale del comodatario non si può applicare la riduzione;
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni relativi alla riduzione del 50%, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU.