Imu e Tasi: pagamento Acconto entro il 16 giugno 2017

Venerdì 16 giugno scade il termine per il pagamento dell’Acconto 2017 dell’Imu e della Tasi. Norme e aliquote sono rimaste pressochè le stesse dell’anno scorso; pertanto l’importo da versare quale acconto 2017 è di regola uguale a quello versato in acconto nel 2016, a meno che non si siano verificate variazioni nelle condizioni di possesso del contribuente, tali da incidere sul computo dell’imposta dovuta per il 2017 (acquisto o vendita di immobile, acquisto o perdita delle condizioni per usufruire di un’aliquota ridotta, ecc.).

Sul sito del Comune dove è ubicato il bene immobile (si veda U.O Tributi), è possibile consultare il Regolamento comunale deliberato recante le aliquote d’imposta. Nella stessa pagina è disponibile anche il simulatore di calcolo dell’Imu/Tasi, impostato con le aliquote e detrazioni del Comune, grazie al quale è possibile calcolare direttamente l’imposta dovuta e stampare il modello F24 per il pagamento. Si ricorda che attraverso i servizi del portale del contribuente, raggiungibile dalla pagina dei servizi on line del Comune, è possibile verificare la consistenza e la rendita catastale associata ai fabbricati che risultano di proprietà del contribuente.

IMU/TASI 2017: Novità 2017

Indice degli argomenti:

Per l’anno d’imposta 2017 sono state confermate le novità introdotte con la Legge di Stabilità 2016 e quindi la IUC è rimasta sostanzialmente invariata rispetto all’anno precedente. Con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 – G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70) sono state apportate importanti variazioni alla IUC in particolare per TASI su abitazione principale ed IMU su terreni agricoli.

  • IMU su immobili concessi in comodato gratuito (comma 10): le impostazioni valide per gli anni precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile. Si tratta di una impostazione molto restrittiva in quanto limita le possibilità del comodato gratuito a pochi casi: si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili ma in tal caso uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. In più c’è la condizione che l’immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove si ha la residenza e la dimora abituale. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Cat, A1, A8 e A9).
  • IMU Terreni agricoli – esenzione per i terreni nei Comuni montani o parzialmente montani (in caso di parziale delimitazione – PD – l’esenzione vale solo per i terreni nelle zone parzialmente delimitate). Sono inoltre completamente esentati i terreni di proprietà e condotti da CD e IAP con iscrizione previdenza agricola e i terreni agricoli nelle isole minori. La detrazione di Euro 200,00 introdotta per il 2015 viene eliminata e viene eliminata l’esenzione per i terreni agricoli concessi in fitto o comodato da CD o IAP ad altri CD o IAP. Ai terreni incolti si applicano le stesse esenzioni IMU dei terreni agricoli.
  • TASI Abitazione principale: viene eliminata la TASI sull’abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l’inquilino l’immobile in locazione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat. A1, A8 e A9).
  • Esenzione IMU estesa agli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica
  • TASI Immobili Merce – art. 1, comma 14, lettera c): viene definito un valore di riferimento per la TASI sugli immobili merce (purchè non venduti o locati) con aliquota all’1 permille con facoltà per il Comune di azzerarla o aumentarla fino al 2,5 permille.
  • TASI altre abitazioni in caso di locazione: «Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all’anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell’ammontare complessivo del tributo».
  • IMU e TASI Immobili locati a canone concordato: per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.
  • Esclusione dei macchinari c.d. “imbullonati” dalla determinazione diretta delle rendite catastali del Gruppo D ed E: “Sono esclusi dalla stima diretta delle rendite catastali i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

Scadenze IMU e TASI 2017

Le scadenze di IMU e TASI sono regolamentate dalla normativa di riferimento.

Scadenze 2017:

ACCONTO IMU/TASI: 16 Giugno 2017

SALDO (*) IMU/TASI: 18 Dicembre 2017

(*) La scadenza del saldo è fissata il 16 Dicembre ma cadendo di sabato è rinviata a Lunedì 18 Dicembre.

Pagamento Modello F24: Codice tributo IMU

Per il pagamento dell’Imu/Tasi 2017 i contribuenti devono usare il modello F24; per effettuare il versamento fiscale è necessario tenere in considerazione il codice tributo specifico dall’Agenzia delle Entrate.

Per l’IMU, ecco i codici tributo da utilizzare per il modello F24:

  • abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune), 3912
  • fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario il Comune), 3913
  • terreni (destinatario il Comune) 3914
  • aree fabbricabili (destinatario il Comune) 3916
  • altri fabbricati (destinatario il Comune) 3918
  • interessi da accertamento (destinatario il Comune) da utilizzare solo in caso di accertamenti 3923
  • sanzioni da accertamento (destinatario il Comune) da utilizzare solo in caso di accertamenti 3924
  • “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO” 3925
  • “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE” 3930

Una delle regole per il pagamento Imu con modello F24 riguarda la possibilità per i contribuenti non titolari di partita Iva di pagare in contanti per importi che non superino i 2.999,00 euro. Le modalità di pagamento con modello F24 per l’acconto o il saldo Imu 2017 sono le seguenti:

  • modello F24 cartaceo in contanti (si tratta di una novità introdotta dal Decreto Legge 193/2016);
  • modello F24 ordinario o semplificato attraverso i vari servizi home banking del contribuente;
  • modello F24 ordinario o semplificato allo sportello bancario o postale attraverso addebito in conto corrente, assegni, contanti o bancomat.

 




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