Oggi 16 dicembre 2016 è il termine fissato per versare la seconda rata IMU e TASI 2016 per chi avesse optato di onorare l’adempimento del tributo in due rate di pari importo, la cui prima rata è stata pagata entro il 16 giugno. Il pagamento va effettuato con modello F24 utilizzando i codici tributo disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Sono tenuti al pagamento della seconda rata IMU e Tasi 2016 tutti i proprietari di immobili diversi dall’abitazione principale, ossia quella in cui hanno stabilito la propria residenza. Entro la data odierna dovranno versare la seconda rata IMU e Tasi anche i proprietari di abitazioni di lusso, anche nel caso di immobile adibito a prima casa. Sono considerate abitazioni di lusso quelle classificate nelle categorie catastali 1, A8 e A9. Per coloro che detenessero case in locazione, l’IMU è dovuta esclusivamente dal proprietario dell’immobile; la seconda rata della Tasi, invece, deve essere pagata anche dall’inquilino se non risiede nell’immobile locato. L’affittuario deve onorare ed adempiere pagare una percentuale stabilita da regolamento comunale tra il 10% e il 30% dell’ammontare complessivo dell’imposta. La parte rimanente deve essere onorata dal proprietario dell’immobile ad uso locativo.
I cittadini italiani residenti all’estero, ovvero coloro che sono iscritti all’AIRE, sono tenuti al pagamento di IMU e Tasi 2016, con l’eccezione di chi percepisce una pensione pagata dallo stato di residenza, possiedono un immobile non di lusso o l’immobile non è affittato o concesso in comodato
Per quanto concerne le esenzioni dal pagamento IMU e TASI 2016 la scadenza della seconda rata IMU e TASI, fissata per venerdì 16 dicembre 2016, non si applica ai proprietari di immobili adibiti a prima casa, a meno che non si tratti di immobili di lusso. Inoltre, sono assimilate ad abitazione principale gli immobili non locati di proprietà di anziani o soggetti disabili residenti in istituti di ricovero. L’esenzione si applica anche alle pertinenze dell’abitazione principale:
- box auto, categoria catastale C-6
- tettoie magazzini, categoria catastale C-7
- locali di sgombero e cantine, categoria catastale 8C/2.
Non sono tenuti all’adempimento della seconda rata IMU 2016 in quanto esenti:
- le cooperative edilizie titolari di unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari o destinate a studenti universitari soci assegnatari,
- gli assegnatari di alloggi sociali,
- le forze armate proprietari di immobili non locati,
- soggetti proprietari di ex tetto coniugale assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio con provvedimento del giudice.
Per quanto concerne le riduzioni, per gli immobili locati a canone concordato è prevista una riduzione del 25% della Tasi. In sintesi:
- il proprietario locatore deve pagare l’80% della tassa ridotta al 75%,
- l’inquilino che risiede nell’immobile non sarà tenuto al pagamento,
- l’inquilino che non risiede nell’immobile pagherà il 20% calcolato sul 75% dell’imposta.
Per gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito a soggetti con grado di parentela di primo grado è prevista una riduzione del 50% della base imponibile dell’IMU e della Tasi.
Per il computo di IMU e Tasi è necessario tenere in considerazione le seguenti voci:
- rivalutazione della rendita catastale di ciascun immobile per cui è dovuta l’imposta del 5%,
- moltiplicazione della rendita rivalutata per il coefficiente di ciascun immobile,
- moltiplicazione del risultato di cui sopra per le aliquote IMU e Tasi deliberate da ciascun Comune (cfr. Regolamento comunale).
I coefficienti da applicare sono:
- 160 per gli immobili da A/1 a A/11 (escluso A/10) e per le categorie C/2, C/6, C7: abitazioni signorili, civili, economiche, popolari, ultrapopolari, rurali, villini, ville, castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici, alloggi tipici dei luoghi, magazzini e locali di deposito, stalle, scuderie, tettoie
- 140 per le categorie da B1 a B8 e per le categorie C/3, C/4, C/5: collegi e convitti, case di cura e ospedali non a scopo di lucro, prigioni e riformatori, uffici pubblici, scuole e laboratori, biblioteche, musei, gallerie, accademie, circoli, laboratori per arti e mestieri, fabbricati e locali per esercizi sportivi non a scopo di lucro, stabilimenti balneari
- 80 per gli immobili di categoria A10 e D5: uffici o studi privati, istituti di credito, cambio e assicurazioni
- 65 per gli immobili di categoria D che comprendono i fabbricati impiegati in attività con fini di lucro
- 55 per categoria C/1, negozi e botteghe
Il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) ha elaborato e pubblicato sul sito le FAQ ad alcune domande frequentemente ricorrenti che occorre consultare in dettaglio.