Gestione Separata: nuove aliquote, soggetti esclusi ed inclusi

INPS ha comunicato con la circolare del 28 luglio 2017, n. 122 le nuove aliquote per gli iscritti alla Gestione Separata. La Circolare INPS ha recepito quanto disposto dall’art. 7 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e ha introdotto una serie di innovazioni rispetto l’art. 15, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
In definitiva, dal 1° luglio 2017 è dovuta un’aliquota contributiva addizionale pari allo 0,51% per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori.
Il dettato normativo sancisce: ” A decorrere dal 1º luglio 2017 la DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data. Con riguardo alla DIS-COLL riconosciuta per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º luglio 2017 non si applica la disposizione di cui al comma 2, lettera c), e i riferimenti all’anno solare contenuti nel presente articolo sono da intendersi riferiti all’anno civile“.
Anche per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un’aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento.
La Circolare esplicita i soggetti inclusi ed esclusi dalla modifica, le istruzioni contabili e le variazioni al piano dei conti con il dettaglio del nuovo conto istituito.


Nuova aliquota contributiva per gli iscritti alla Gestione Separata

Indice degli argomenti:

Dal 1 luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA, è dovuta un’aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51 per cento.
Tale aliquota, infatti, si deve addizionare a quelle attualmente in vigore pari al:
32,00%, così come stabilito dall’art. 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
0,50%, stabilita dall’art. 59, comma 16, della Legge n. 449/1997;
0,22% come disposto dall’art. 7 del Decreto Ministeriale 12 luglio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791, articolo unico, della finanziaria 2007.

Soggetti interessati dalla nuova aliquota contributiva

Per espressa previsione normativa, sono interessati dalla revisione delle aliquote contributive i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA e i cui compensi derivano da:
attività di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
tutte le collaborazioni continuative, anche a progetto, incluse le collaborazione occasionali;
dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.

Soggetti esclusi e non interessati dalla nuova aliquota contributiva

Restano esclusi dall’aumento dell’aliquota contributiva pari allo 0,51% i compensi corrisposti come:
Componenti commissioni e collegi;
Amministratori di enti locali (D.M. 25.5.2001);
Venditori porta a porta (art. 19, D. lgs 114/1998);
Rapporti occasionali autonomi (legge 326/2003 art. 44);
Associati in partecipazione (non ancora cessati);
Medici in Formazione specialistica (legge 23 dicembre 2005, n. 266, finanziaria dell’anno 2006, all’articolo 1, comma 300).

Adempimenti e versamenti

Gli adempimenti previsti a seguito della variazione dell’aliquota dello 0,51% possono essere espletati puntualmente entro il terzo mese successivo a quello di emanazione delle istruzioni applicative ed operative.
Ecco come procedere con il versamento dei contributi e con il Flusso Uniemens:
1) i versamenti del contributo, relativo ai soli soggetti interessati all’aumento della contribuzione sui compensi corrisposti a luglio, agosto e settembre 2017, possono essere effettuati entro il 16 ottobre 2017 senza aggravio di somme aggiuntive, a titolo di sanzioni civili. I contributi dovuti per i compensi erogati ai soggetti esclusi devono seguire le regole ordinarie.
2) Flusso Uniemens: nella denuncia emens devono essere indicate le aliquote di competenza e la presentazione delle denunce dei soli soggetti interessati all’aliquota del 33,23% per i mesi di luglio, agosto e settembre 2017 può essere effettuata entro il 31 ottobre 2017.




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