Sostituti con incapienza di imposta: il Modello 730/2020 senza sostituto per le difficoltà di conguaglio.
Per il periodo d’imposta 2019, l’art. 159 del Decreto Rilancio estende la possibilità di utilizzare il Modello 730 senza sostituto, anche in presenza di un sostituto tenuto ad effettuare il conguaglio.
L’estensione risponde alle difficoltà economiche del momento che potrebbero impattare sulle operazioni di conguaglio da assistenza fiscale, anche per l’insufficienza dell’ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto d’imposta.
Pertanto, la platea dei contribuenti che potrebbero presentare il Modello 730 senza l’indicazione del sostituto d’imposta, è stata ulteriormente ampliata, comprendendo anche i casi di sostituti d’imposta presenti, ma incapienti.
In questo caso, coloro che sceglieranno l’opzione senza sostituto riceveranno il credito direttamente dall’Agenzia delle Entrate, che effettuerà il rimborso non prima del 30 settembre 2020, termine ultimo di presentazione del Modello 730 ed entro i successivi 6 mesi.
In caso di debito, invece, il pagamento dovrà essere effettuato direttamente dal dichiarante, a partire dal mese di luglio e tramite il Modello F24.
Il Modello 730/2020 senza sostituto può essere utilizzato quando il contribuente:
- ha percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quello di lavoro dipendente;
- non ha un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio.
In questa casistica rientrano anche i lavoratori che risultano privi di un regolare contratto di lavoro o che non ricevono l’indennità di disoccupazione, quelli stagionali, che potrebbero non avere un sostituto d’imposta per l’erogazione dei conguagli, le colf, le badanti e i lavoratori domestici.
Attenzione! Nel caso in cui il CAF abbia già trasmesso il Modello 730 senza sostituto all’amministrazione finanziaria, il contribuente non potrà modificarlo inserendo i dati del proprio sostituto d’imposta.
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