Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro RISPETTO AL 14 MARZO 2020. Elenco delle variazioni del protocollo di sicurezza del 24 aprile rispetto a quanto stabilito il 14 marzo 2020.
1-INFORMAZIONE
L’azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.
2- MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA
L’ ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID-19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione.
3- MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediata- mente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti.
L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.
4- PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono regi- strati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.
5- PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.
6- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Nella declinazione delle misure del Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda, si adotteranno i DPI idonei. E’ previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal D.L. n. 9 (art. 34) in combinato con il D.L. n. 18 (art 16 c. 1).
8-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)
Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’ uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).
E’ necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, es- sere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.
Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni.
L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari.
È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di navette.
11- GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
Il lavoratore al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.
12- SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.
Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID-19.
E’ raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all’età.
Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID-19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”. (D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.
13- AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.
Ma quale è la differenza tra pulizia giornaliera e sanificazione periodica?
Con la fase 2 dell’emergenza Coronavirus e la riapertura progressiva delle attività produttive, molte aziende, molti datori di lavoro e lavoratori sono alle prese con i nuovi obblighi in materia di pulizia, sanificazione, disinfezione e uso dei DPI per il contrasto al Covid-19 negli ambienti di lavoro ed hanno diversi dubbi su come comportarsi.
Nel DPCM 26 aprile 2020 viene richiesta la sanificazione dei luoghi di lavoro, anche per le attività professionali.
Attività di pulizia e sanificazione sono obbligatorie per le attività sospese in vista della riapertura e viene concessa, previa comunicazione al Prefetto, la possibilità di accedere ai locali aziendali anche per tali attività.
Il protocollo anti contagio chiede la sanificazione periodica. Quindi mentre la pulizia deve essere giornaliera, e in alcuni casi più volte al giorno, la sanificazione deve avere carattere di periodicità.
Molti datori di lavoro si chiedono cosa significa sanificazione periodica e ogni quanto tempo deve essere fatta la sanificazione. La risposta non è indicata né nel DPCM né nel protocollo anti-contagio, in quanto tale periodicità deve essere stabilita dal datore di lavoro, nella propria valutazione dei rischi e nelle proprie valutazioni inerenti l’ottemperanza del protocollo anti-contagio.
Ossia la sanificazione periodica deve essere programmata in base all’organizzazione aziendale, al numero dei dipendenti, al tipo di attività, alla zona della sede aziendale, anche in riferimento ai dati dei contagiati presenti nella zona e quindi la diffusione del virus.
Infatti nel protocollo viene stabilito che “nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attivita’ di pulizia, e’ necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020″.
La sanificazione periodica comprende anche tastiere, schermi touch, mouse da effettuarsi con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi. Non è da confondere con la pulizia a fine turno, essendo la sanificazione un processo più articolato, ma è ragionevole pensare che tale attività debba essere con una periodicità più frequente.
Il dipendente può essere chiamato alla pulizia della propria postazione e attrezzatura di lavoro a fine giornata, ma deve essere formato e informato in tal senso (normativa a tutela della salute e sicurezza sul lavoro) e deve essere dotato di prodotti idonei, salviette usa e getta e idonei dispositivi di protezione individuale (DPI).