Per favorire la ripresa economico finanziaria del Paese è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 8 aprile 2020 il decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020) che introduce misure urgenti, per una valore pari a 400 miliardi di euro, in materia di accesso al credito per imprese e professionisti, supporto all’export e alcune misure fiscali. Noi ci soffermeremo sul commento di quest’ultime.
Sospensione versamenti per imprese e lavoratori autonomi con sede o domicilio nel territorio dello Stato (Articolo 18)
Indice degli argomenti:
La sospensione dei versamenti di contributi previdenziali e assistenziali, oltre iva e ritenute alla fonte, è possibile, solo per le aziende che abbiano avuto un calo di fatturato nel mese di marzo/aprile 2020 pari almeno al 33% rispetto al fatturato realizzato negli stessi mesi dell’anno 2019. La diminuzione dovrà essere di almeno il 50% per aziende con ricavi superiori al 50%.
I versamenti sospesi, potranno essere eseguiti nel mese di giugno (entro il 30 giugno) o in massimo 5 rate di pari importo.
Non effettuazione delle ritenute d’acconto su redditi di lavoro autonomo, altri redditi e provvigioni (Articolo 19)
Fino al 31 maggio e dal 17 marzo, è possibile non applicare la ritenuta d’acconto, per i soggetti residenti in Italia che nel 2019 hanno conseguito ricavi o compensi inferiori a 400.000 euro. Le ritenute non operate, dovranno essere versate dal percipiente, senza sanzioni e interessi entro il 31 luglio o in 5 rate mensili di pari importo.
Riduzione degli acconti IRPEF, IRES e IRAP dovuti per l’anno 2020 (Articolo 20)
Gli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, non sono dovuti interessi e sanzioni, nel caso in cui siano stati versati con il metodo previsionale e ci sia stato un versamento pari almeno all’80 per cento delle somme dovute.
Rimessione in termini per i versamenti in scadenza il 16 marzo 2020 (Articolo 21)
Tutti i contribuenti che avevano versamenti in scadenza il 16 marzo, e che erano stati oggetto di proroga al 20 marzo, hanno la possibilità di pagare entro il 16 aprile senza sanzioni o interessi.
Proroga dei termini di consegna e trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020 (Articolo 22)
Le certificazioni uniche, in scadenza originaria al 31 marzo, possono essere redatte e consegnate ai percepienti entro il 30 aprile 2020, senza applicazione di alcuna sanzione.
Proroga della validità dei certificati di cui all’articolo 17‐bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (c.d. DURF) (Articolo 23)
i certificati di regolarità fiscale, rilasciati dall’Agenzia delle entrate entro il 20 febbraio, avranno la validità fino al 30 giugno 2020.
Sospensione dei termini per ottenere i requisiti richiesti per le agevolazioni «prima casa» (Articolo 24)
Tutti i contribuenti, beneficiari delle agevolazioni previste per acquisto prima casa, potranno mantenere le agevolazioni, in quanto vengono sospesi i termini dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020.
Assistenza fiscale a distanza per il modello 730 (Articolo 25)
Per la presentazione telematica del modello 730 periodo d’imposta 2019, i lavoratori dipendenti o pensionati, potranno inviare delega e scansione del proprio documento di riconoscimento, in maniera telematica, per evitare che sia necessario, recarsi fisicamente negli uffici.
Semplificazione del versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche (Articolo 26)
Vengono spostate le date di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Se l’importo da versare è inferiore a 250 euro, si può traslare il versamento, dal 20 aprile 2020 al 20 luglio 2020, o al 20 ottobre 2020 ( fino al raggiungimento o superamento della soglia di 250 euro).
Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole (Articolo 27)
Per agevolare la cessione gratuita di farmaci, il valore normale del farmaco ceduto, non concorre alla formazioni di ricavi imponibili.
Credito d’imposta per spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione e sicurezza (Articolo 30)
Al fine di contrastare la diffusione dell’epidemia COVID-19, verrà concesso un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute nel 2020, per la sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione e sicurezza.