Bonus pubblicità al 30% dopo il decreto cura italia

Bonus pubblicità al 30% sull’intero investimento in base all’Articolo 98 del dl 18/2020 “Decreto Cura Italia”. A causa dell’emergenza sanitaria, il governo ha stabilito agevolazioni per l’accesso al credito d’imposta per investimenti pubblicitari incrementali effettuati o da effettuare nel 2020.

Dal 2018 è stato istituito un credito d’imposta per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni).
Per beneficiare dell’agevolazione è necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d’informazione nell’anno precedente.

Modifiche dettate dall’ articolo 98 del dl 18/2020 “Decreto Cura Italia”:

Indice degli argomenti:

  • Bonus pubblicità al 30% sull’intero investimento 2020 (e non solo sulla parte incrementale rispetto all’anno precedente) per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. La novità per le imprese che investono in pubblicità sui mezzi di informazione è contenuta nell’articolo 98 del dl 18/2020 (Decreto Cura Italia).
  • Normalmente, il bonus pubblicità è al 75% sulla parte incrementale dell’investimento rispetto all’anno precedente sulla stessa tipologia di mezzo d’informazione. Nel 2020, invece, il credito d’imposta come detto è al 30%, ma non solo sulla parte incrementale, bensì sull’intero investimento. Una diversa modulazione, insomma, che in realtà incentiva più orizzontalmente il mercato. Tecnicamente, il decreto Coronavirus modifica l’articolo 57-bis del decreto-legge 50/2017, introducendo la novità sopra riportata limitatamente al 2020.
  • La domanda di accesso al beneficio si presenta dal primo e il 30 settembre 2020, con le modalità previste negli anni scorsi (comunicazione telematica con tutti gli elementi indicati nell’articolo 5 del dpcm 90/2018).  Questa è la cosiddetta comunicazione telematica per l’accesso all’agevolazione, una sorta di “prenotazione” del bonus. La procedura prevede un secondo step, ovvero la presentazione di una dichiarazione sostitutiva degli investimenti effettuati (gennaio 2021), in base alla quale il ministero seleziona gli aventi diritto e distribuisce le risorse (pubblicando poi apposito decreto). Solo dopo che è terminato questo iter è possibile utilizzare il credito d’imposta.
  • Il bonus pubblicità è utilizzabile da imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali, sugli investimenti pubblicitari effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

Attenzione: L’ammontare complessivo dell’investimento deve superare almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati sulla stessa tipologia di mezzo d’informazione nell’anno precedente.

Questa regola resta invariata, anche con la rimodulazione del credito d’imposta al 30% sull’intero investimento.

La misura dell’agevolazione è cambiata, e si applica non più solo alla parte incrementale dell’investimento, ma all’intera somma spesa nel 2020 sullo stesso tipo di mezzo d’informazione. Ma il diritto all’agevolazione resta condizionato al fatto che gli investimenti siano incrementali di almeno l’1% rispetto all’anno prima.

I soggetti ammessi possono utilizzare il credito d’imposta, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di ammissione, in compensazione da effettuare con il modello F24 attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

Se la somma supera i 150mila euro, bisogna invece attendere la comunicazione individuale di abilitazione.

Per fruire del credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentare:

  • la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, prevista dall’articolo 5, comma 1, del D.P.C.M. n. 90 del 2018, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato  
  • la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per dichiarare, ai sensi dell’articolo  47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti di cui all’articolo 3 del D.P.C.M. n. 90 del 2018.

L’ammontare del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente è stabilito con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria (articolo 5, comma 3, del D.P.C.M. n.  90 del 2018), pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, che deve essere presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Quando presentare la comunicazione per il bonus pubblicità

La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta e la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati sono presentate al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, direttamente da parte dei soggetti abilitati o tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del D.P.R. n. 322 del 1998.

Termini di presentazione della domanda bonus pubblicità

La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta è presentata dal 1° al 31 marzo di ciascun anno.
La dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati è presentata dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo.

Puoi accedere al servizio da questo link https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Servizi/Comunicare.jsp




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