Come vengono tassati gli utili distribuiti dalle SRL nel 2019

La Legge di Bilancio 2018 ha modificato sensibilmente la tassazione dei dividendi degli utili prodotti dalle srl e percepiti dalle persone fisiche che non operano in regime d’impresa. La modifica riguarda la partecipazione qualificate e non dei soci e gli amministratori della srl, ad esempio. Per questi soggetti, tale riforma, prevede un trattamento fiscale uguale sia per partecipazioni qualificate che per quelle non qualificate; entrambe, infatti, vengono tassate attraverso una ritenuta a titolo di imposta del 26%.

Cosa si intende per partecipazione qualificata e non nelle SRL?

Indice degli argomenti:

Innanzitutto, prima di proseguire con il trattamento fiscale, vediamo cosa sono e perché vengono distinte due tipologie di partecipazioni.

Quando si parla di partecipazioni qualificate si intende ogni partecipazione al capitale sociale o al patrimonio della società di capitali che garantisce una percentuale:

  • di diritti di voto, maggiore al 2% o al 20%, da esercitare durante l’assemblea ordinaria;
  • o una partecipazione al capitale sociale o patrimonio, appunto, maggiore al 5% o al 25%, a seconda che si tratti di titoli che vengono negoziati all’interno di mercati, però regolamentati, o altre altre partecipazioni.

Quando si parla, invece, di partecipazioni non qualificate, si intende quelle partecipazioni cui soglia è pari o addirittura inferiore alla percentuale delle partecipazioni qualificate, quindi:

  • minore del 2 o del 20% per quanto riguarda il diritto di voto esercitabile in assemblea;
  • minore del 5 o del 25% per quanto riguarda la partecipazione al capitale sociale o al patrimonio della società.

Come funziona la tassazione dei dividendi in Italia?

Fatta la predetta distinzione, andiamo ora a vedere come funziona la tassazione dei dividendi in Italia.

Con la Legge di Bilancio, la tassazione dei dividendi percepiti da soci persone fisiche, quindi soggetti privati che non agiscono in regime d’impresa, viene riformulata. Infatti, sia i titolari di partecipazioni qualificate che non qualificate subiscono la stessa tassazione.

Dall’1 gennaio 2018, infatti, le società di capitali ed enti non commerciali, operano una ritenuta a titolo d’imposta pari al 26% degli utili erogati ai propri soci persone fisiche, residenti nel territorio italiano e titolari di partecipazioni qualificate e non qualificate.

Tali dividendi, capisci bene che, non vanno più a finire all’interno della dichiarazione dei redditi, perché già tassati, a titolo definitivo, dalla citata ritenuta pagata dalla società.

Nota bene – Attenzione, questo solo se NON si agisce in regime d’impresa, altrimenti devono essere dichiarati.

Tassazione diversa per categoria di soggetti

Andiamo ora a vedere come funziona la tassazione tenuto conto del soggetto che riceve il dividendo, perché a seconda della categoria, varia l’imposizione fiscale.

Pertanto, se si tratta di:

  • persone fisiche che agiscono non in regime di impresa, come detto, viene applicata ritenuta a titolo di imposta del 26%;
  • persone fisiche operanti in regime d’impresa e società di persona subiscono la tassazione IRPEF, che è progressiva in base allo scaglione di appartenenza. La tassazione non va a colpire tutto il dividendo, ma solo una parte, ovvero: base imponibile del 58,14%, quindi esenzione del 41,86%;
  • società di capitali ed altri soggetti IRES subiscono una tassazione, appunto IRES, non su tutto il dividendo ma solo su una parte, ovvero: base imponibile pari al 5%, quindi esenzione del 95%.

Facciamo un esempio pratico per renderti ancora più chiara la modalità di tassazione dei dividendi erogati a persone fisiche a partire dal 2018, indipendentemente che questi siano titolari di partecipazioni qualificate e non.

Supponiamo una srl con un utile lordo pari a 100mila Euro sul quale devono essere versate:

  • IRES al 24%, quindi 24mila Euro;
  • IRAP al 3,9% quindi 3.900 Euro.

L’utile netto, in questo caso, è pari 72.100 Euro.

Con la nuova tassazione al 26%, su un dividendo supponiamo di 72.100 Euro, qualora si tratta di persona fisica non operante in regime d’impresa, la società in questione pagherebbe, perché come abbiamo detto non vanno a confluire nel reddito del soggetto percipiente, una ritenuta pari a 18.746 Euro.

Tassazione transitoria degli utili percepiti da persone fisiche

Preso atto della tassazione generale, è opportuno fare un’attenta analisi, degli utili percepiti dai soggetti persone fisiche che non agiscono in regime d’impresa, per quanto concerne le partecipazioni qualificate.

Nella fattispecie, infatti, viene stabilita una disciplina transitoria, alle riserve di utili formati dalla società fino al 31 dicembre 2019, a patto che la distribuzione di questi venga effettuata attraverso delibere assembleari adottate durante il periodo che intercorre tra l’1 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022.

Prima della riforma del 2018, per dividendi percepiti da persone fisiche, che non operano in regime d’impresa, titolari di partecipazioni qualificate, concorrono alla formazione del reddito del soggetto ricevente nella misura del:

  • 40%, qualora gli utili sono stati prodotti fino al 2007;
  • 49,72%, qualora gli utili sono stati prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
  • 58,14%, per tutti gli utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso e fino al 31 dicembre 2016.

Ricordiamo, che le partecipazioni vengono considerate  qualificate citate in anteprima.

Tenuto conto che, la distribuzione degli utili è preceduta dall’adozione di una delibera assembleare specifica, quest’ultima, fino al 2022, è tenuta a stabilire se gli utili o le riserve, dalla quale si attinge per essere distribuiti sono stati prodotti  fino al 2007 o al 2016 o al 2017 o successivamente.

Perché è da queste date che poi viene stabilita la tassazione, quindi se adottare quella post riforma o ante riforma, per le persone fisiche private non operanti in regime d’impresa.

Come avviene la distribuzione degli utili nelle SRL?

Avendo visto come devono essere tassati, andiamo ora a vedere la procedura da seguire per la distribuzione degli utili. Per effettuare la distribuzione è necessario registrare il verbale di registrazione entro 20 giorni dalla data dell’atto, dietro il pagamento dell’imposta di registro nella misura fissa di 200 Euro.

Fatto ciò, è necessario seguire il seguente iter procedurale:

  • stampare sul libro delle decisioni dei soci per le S.r.l. e sul libro dei verbali di assemblea per le S.p.a. il verbale relativo alla deliberazione di distribuzione degli utili o riserve, a seconda di cosa si tratta;
  • preparare 2 copie del predetto, firmare in originale ed applicare, su ogni copia, una marca da bollo di 16 Euro per ogni quattro facciate o 100 righi;
  • fare il versamento dell’imposta di registro pari a 200 Euro, entro 20 giorni a decorrere dalla data del verbale di delibera, attraverso il modello F23 indicando il codice “109 T – Imposta di registro per atti, contratti verbali e denunce” e la causale “RP”;
  • presentare all’Agenzia delle Entrate, entro 20 giorni a decorrere dalla data del verbale di delibera, la ricevuta del pagamento e le copie del verbale per poter ottenere, così, la registrazione della delibera assembleare di distribuzione degli utili.

Fatto ciò, si può procedere con la distribuzione e, in base ai soggetti riceventi, nonché alla data di riferimento degli utili o riserve, stabilire la tipologia di tassazione da applicare.

Riepilogo sulla tassazione Utili distribuiti SRL

La Legge n. 205/2017 (cd. Legge di Bilancio 2018) ha modificato la tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche non in regime di impresa, rendendo omogeneo il trattamento delle partecipazioni ‘qualificate’ e ‘non qualificate’, ed assoggettando entrambe ad una ritenuta a titolo di imposta del 26%. Per gli utili conseguiti a partire dal 2018 e distribuiti a partire dal 2019 sono pertanto previste le seguenti regole:

a) Persone fisiche non in regime di impresa: ritenuta a titolo di imposta del 26%. In tale ipotesi i dividendi non confluiranno nella dichiarazione dei redditi della persona fisica, essendo tassati a titolo definitivo.
b) Società di persone e persone fisiche operanti in regime di impresa (ditte individuali): tassazione progressiva Irpef sulla base imponibile del 58,14% (ovvero, esenzione del 41,86%). Su tale base imponibile si applicheranno le ordinarie aliquote previste per i soggetti IRPEF.
c) Società di capitali ed altri soggetti IRES: base imponibile pari al 5% (ovvero, esenzione del 95%).

Per le società a responsabilità limitata con soci persone fisiche non in regime di impresa, vale la pena verificare la convenienza di optare per la tassazione del reddito per trasparenza.

La tassazione per trasparenza consiste nella possibilità di trasferire l’imposizione del reddito d’impresa sui soci, in proporzione alle quote di partecipazione; conseguentemente la successiva distribuzione dell’utile ai soci non verrebbe tassata in capo al percipiente.




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