Cessioni congiunte di beni con differenti aliquote IVA. L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 56/E/2017, ribadisce che l’aliquota IVA ridotta si può applicare alle cessioni dei soli beni per i quali la stessa è prevista. Pertanto la cessione congiunta di beni per i quali è prevista l’applicazione di un’aliquota IVA ridotta, con altri beni per i quali tale aliquota ridotta non è invece prevista, comporta l’applicazione dell’aliquota ordinaria sul complessivo prezzo di cessione, e ciò indipendentemente dalla prevalenza dei primi rispetto ai secondi. Il principio affermato è generale e, come tale, indifferente alle modalità commerciali utilizzate per la vendita. Vediamo tutto nel dettaglio.
Cessione congiunta di beni con aliquote diverse: quale aliquota IVA applicare?
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Spesso capita che nell’ effettuare una vendita di beni, vi siano diversi prodotti aventi un’aliquota diversa, ma che devono essere venduti tutti insieme, dando vita ad una cessione di beni congiunta. In questi casi sorge il problema del trattamento dell’IVA.
Ma cos’è la cessione congiunta? Parliamo di cessione congiunta nel momento in cui diversi prodotti devono essere ceduti assieme, conseguentemente ad un unico prezzo complessivo. Un esempio di ciò può essere il cesto natalizio, ovvero un prodotto che all’interno contiene numerose tipologie di bene e, conseguentemente, aliquote IVA diverse.
Come dicevamo, nel caso di specie la domanda che ogni venditore si pone è: “quale aliquota IVA devo applicare?” Perché essendoci numerosi aliquote bisogna stabilire quale bisogna applicare al prezzo complessivo. Se cerchi una risposta a questa domanda la troverai nel prosieguo del presente articolo.
Andiamo a vedere, ora, come bisogna comportarsi in questi casi perché vi sono diverse disposizioni sia dell’Agenzia delle Entrate che sentenze della Cassazione che non sono particolarmente allineate con le normative europee, ma in linea di massima molto vicine tra loro.
Cessioni congiunte di beni con differenti aliquote IVA
La prassi generale vuole che, quando si tratta di effettuare una cessione congiunta di beni con differenti aliquote IVA, secondo quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate, l’applicazione dell’aliquota ridotta è possibile applicarla solo ed esclusivamente per quei beni per i quali viene stabilita la riduzione.
Conseguentemente nella cessione congiunta di beni ove è prevista la riduzione dell’aliquota IVA, insieme ad altri beni cui applicazione della riduzione non è prevista, indipendentemente se prevale il primo o il secondo gruppo di beni, viene applicata l’aliquota ordinaria sul prezzo complessivo della cessione. Questo è il principio generale, indipendentemente dalla modalità commercializzata utilizzati per la vendita stabilito dall’Agenzia delle Entrate dopo aver risposto ad un quesito su questo argomento.
Andremo ora più nei dettagli, attraverso un quesito posto all’Agenzia che fa riferimento ad una richiesta di parere in merito al trattamento dell’IVA relativo alla cessione di un pacchetto di piante aromatiche.
Innanzitutto andiamo a stabilire cosa indica il termine pianta aromatica. Vengono definite piante aromatiche tutte quelle piante che contengono sostanze di odore gradevole, aromi e ricchi di oli essenziali. Sono delle piante che crescono spontaneamente in natura ma possono anche essere coltivate, in particolar modo quelle arboree, erbacee o arbusti.
L’aroma posseduta da queste piante la puoi trovare sia all’interno della pianta che in ogni parte della stessa. Oppure in particolari zone di essa, ad esempio nel pepe, la trovi all’interno del seme; oppure nelle foglie, come succedere per il tè, o nelle radici, come nel caso dell’aglio.
Le piante aromatiche, come ben sai, sono tantissime e, come sono molteplici nella loro tipologia tante sono le aliquote IVA applicabili.
Infatti, abbiamo il timo che è assoggettato all’aliquota ordinaria del 10%, il rosmarino al 5% e la salvia addirittura del 4%.
Parere Agenzia delle Entrate sulla cessione congiunta di beni
Nel quesito posto all’Agenzia delle Entrate, si trattava di piante aromatiche dal carattere fresco, quindi non secche e neppure soggette a determinate lavorazioni, né prima né dopo. Quindi si trattava di piante aromatiche al naturale che venivano confezionate o in buste trasparenti o in vaschette contenenti una vasta varietà di aromi, caratterizzati dalla presenza di rametti freschi, quali:
- rosmarino, salvia ed allora, dove le prime due piante sia in termini di peso che di valore erano maggiori rispetto all’alloro;
- salvia e rosmarino, dove non si segnalava alcuna prevalenza né dell’uno che dell’altro prodotto;
- timo e di origano, dove non si segnalava alcuna prevalenza né dell’uno che dell’altro prodotto.
Con il secondo quesito si chiedeva quale fosse l’aliquota IVA da applicare qualora si volesse optare per la cessione di vasi contenenti più piante aromatiche, non vendibili separatamente e non destinate ad uso ornamentale ma solo alimentare.
I vasi di due tipi con le relative combinazioni erano:
- Vasi tipo A: un vaso di basilico, uno di salvia, uno di rosmarino e uno di alloro, con prevalenza in valore di basilico, salvia e rosmarino rispetto all’alloro;
- Vasi di tipo B: un vaso di menta, uno di salvia, uno di rosmarino e uno di alloro, con prevalenza in valore di salvia e rosmarino rispetto a menta e alloro.
Prima di stabilire l’aliquota IVA è necessario fare un accertamento circa la composizione e la qualifica delle piante ai fini doganali. Accertamento da chiedere Direzione Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli utenti, Ufficio per la Tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli.
Nel caso di specie non era assolutamente necessario in quanto era già prevista l’applicazione dell’IVA al 5%. Poiché l’aliquota è una, l’intera confezione deve essere assoggettata ad aliquota del 5%.
Studiando il caso in esame si giunge alla conclusione che indipendentemente alla prevalenza o meno di un determinato prodotto rispetto ad un altro, quindi con la presenza di varie aliquote, l’intera confezione deve essere assoggettata ad aliquota ordinaria del 22%.
Seppur abbiamo parlato di un caso specifico, è bene sottolineare che l’applicazione dell’aliquota ridotta si calcolo solo nei casi in cui è prevista.
Quindi, indipendentemente dalla modalità di vendita, ovvero nel caso è prevista l’applicazione di differenti aliquote vengono ceduti in forma indistinta in un unico contenitore e nel caso in cui vengono ceduti in confezioni composte da più piante, l’aliquota da applicare è sempre quella ordinaria.
Questa interpretazione si pensava potesse andare in contrasto con un altro parere dove il tema erano i cesti natalizi e pasquali, dove si rendeva necessaria prima la definizione dell’elenco analitico dei prodotti all’interno del cesto, poi no. In pratica bastava inserire il prezzo complessivo indicando cosa c’era dentro ma senza una reale distinzione analitica.
Aliquota IVA applicabile in caso di cessione di un intero fabbricato
A confermare la tesi dell’Agenzia è anche una sentenza delle Corte di Cassazione. In questo caso, il tema dell’applicazione dell’IVA non riguardava piante aromatiche o confezionamenti di genere alimentari.
Nel caso di specie, viene affrontata l’operazione di cessione di un immobile cielo-terra avvenuta tra due società che operavano nel settore immobiliare. L’immobile cielo terra viene definito come quell’immobile che va dalla terra al cielo, quindi una costruzione assolutamente indipendente.
L’immobile era composto in due parti:
- una parte immobili strumentali ai quali veniva applicata l’aliquota del 20%;
- una parte classificata come “case di abitazione non di lusso” applicando un’aliquota del 10%.
Visto che l’immobile veniva considerato, complessivamente, destinato ad un utilizzo soprattutto strumentale, veniva esclusa la possibilità di poter applicare l’aliquota agevolata riferita alla parte destinata ad uso abitativo.
L’aliquota versata non sarebbe quella giusta, stabilita dalla normativa. Pertanto la Corte sentenziava che la società ricorrente era tenuta a versare la restante IVA mancante applicando la differenza tra l’aliquota applicata al tempo del 20% e quella del 10% applicata alla società cedente.
Questo perché la cessione non veniva effettuata con più atti di cessione, ma avveniva tutto attraverso un unico atto e comprovato all’interno di un’unica fattura. Pertanto l’aliquota da applicare è quella ordinaria.
Per poter applicare due aliquote diverse, le due società, avrebbero dovuto effettuare la cessione con più atti e più fatture, per quanto sono per parti dell’immobile e le rispettive aliquote IVA.
Alla luce di tutto ciò, qualsiasi cessione di beni congiunti, in cui vi sussistono più aliquote IVA, ma la cessione avviene ad un prezzo complessivo, che racchiude tutti i beni ceduti, l’aliquota da applicare è sempre quella ordinaria.
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