Il Fisco non si ferma mai, così anche il mese di aprile 2019 risulta ricco di adempimenti e scadenze importanti per i contribuenti italiani. Scopri gli appuntamenti fiscali di aprile 2019 per PMI e liberi professionisti. Ma quali sono le principali scadenze fiscali del mese di aprile 2019? Vediamole suddivise per data.
10 Aprile 2019
Indice degli argomenti:
LIPE – Comunicazione liquidazione IVA IV° trimestre 2018: Con Dpcm 27/2/2019 pubblicato in G.U il 05/03/19 è stato prorogato dal 28 febbraio al 10 aprile 2019 l’invio dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA mensili o trimestrali del 4° trimestre 2018 (ottobre, novembre e dicembre).
15 Aprile 2019
MODELLO 730/2019 E UNICO/2019 PRECOMPILATI: l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti le dichiarazioni dei redditi modello 730 e Unico precompilati.
Il Modello 730 precompilato deve essere scaricato dopo aver chiesto le credenziali di accesso sui tre canali Agenzia Entrate (Entratel, Fisco Online) o anche sul sito dell’INPS.
Nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato è possibile visualizzare:
- il modello 730 precompilato;
- un prospetto con l’indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato;
- l’esito della liquidazione: il rimborso che sarà erogato dal sostituto d’imposta e/o le somme che saranno trattenute in busta paga. L’esito della liquidazione non è disponibile se manca un elemento essenziale, quale, ad esempio, la destinazione d’uso di un immobile;
- il modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione.
16 Aprile 2019
IVA – Fatturazione differita mese precedente:
Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti contraenti. La fattura elettronica deve contenere l’indicazione della data e del numero dei documenti cui si riferisce. Per tutte le cessioni e prestazioni di servizi effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.
IVA – Registrazione corrispettivi Associazioni senza scopo di lucro in regime agevolato in regime forfettario:
Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l’opzione per il regime fiscale agevolato di cui all’art. 1 della L. n. 398/1991 devono annotare, anche con unica registrazione, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente.
IVA – Liquidazione e versamento Iva mensile:
Versamento IVA dovuta per il mese precedente. I codici tributo da utilizzare: 6003 – 6002 Versamento IVA mensile Marzo e febbraio 2019 per soggetti mensili che conservano i registri Iva presso terzi, o si avvalgono, per l’elaborazione dei dati, di centri elettrocontabili gestiti da terzi e hanno optato per il regime previsto dall’art. 1, comma 3, DPR 100/98.
IVA – Versamento rata saldo dichiarazione iva annuale – 1° versamento effettuato entro il 18 marzo:
I contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo IVA 2018 versando la 1° rata entro il 18.03.2019 devono effettuare il versamento della 2° rata, con la maggiorazione dello 0,33% mensile a titolo di interessi. Il numero delle rate deve essere al massimo pari a 9, quindi la rateizzazione dovrà, in ogni caso, concludersi entro il mese di novembre 2019.
SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento ritenute alla fonte su provvigioni:
Versamento ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese precedente, per rapporti di agenzia, di commissione, di mediazione e di rappresentanza. CODICE TRIBUTO: 1040
SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo: Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente. CODICE TRIBUTO: 1040
26 aprile 2019
INTRASTAT – Presentazione elenchi INTRA mensili e trimestrali:
Presentazione elenchi riepilogativi Intrastat delle cessioni di beni e prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel trimestre precedente, in attuazione dell’art. 50, comma 6, D.L n. 331/1993, come modificato dal D.L 244/2016. MODALITA’: Presentazione in via telematica all’Agenzia delle Dogane, mediante il sistema telematico dogane E.D.I oppure all’Agenzia delle Entrate mediante invio telematico. Dal 1° gennaio 2018, per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi degli acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevuti sono stati aboliti ai fini fiscali, rimane invece obbligatoria la presentazione mensile, ai soli fini statistici, con riferimento a periodi mensili per i soggetti IVA per i quali l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia uguale o superiore a €. 200.000 (per l’acquisto di beni) e €. 100.000 (prestazioni di servizi), per almeno uno dei quattro trimestri precendenti.
30 aprile 2019
DICHIARAZIONE IVA 2019:
Presentazione della Dichiarazione Iva 2019 relativa all’anno d’imposta 2018 da parte di soggetti esercenti attività d’impresa ovvero attività artistiche o professionali titolari di partita IVA obbligati a presentare la dichiarazione IVA.
La dichiarazione è da presentare esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati.
RICHIESTA RIMBORSO O COMPENSAZIONE CREDITO IVA INFRANNUALE:
I soggetti Iva per i quali sussistono i presupposti di legge per chiedere i rimborsi infrannuali possono presentare la richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale (Modello IVA TR). MODALITA’: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati.
SPESOMETRO 2° SEMESTRE o IV TRIMESTRE 2018:
I Soggetti passivi che non hanno optato per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute, e delle relative variazioni, da effettuare con il Sistema di Interscambio sono tenuti a comunicare i dati delle fatture emesse e ricevute nel 2° semestre o nel 4° trimestre solare del 2018. Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati.
ESTEROMETRO 2019 – Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute soggetti UE/extraUE nei mesi di gennaio e febbraio
Le operazioni con l’estero sono escluse dall’obbligo di fatturazione elettronica ma è stato introdotto un nuovo adempimento, il c.d. esterometro, per comunicare le operazioni effettuate da e verso operatori non residenti. Per evitare l’esterometro si può optare per la fatturazione elettronica delle operazioni attive verso l’estero.
Le operazioni da includere nella comunicazione sono:
- fatture emesse verso soggetti comunitari non stabiliti, anche se identificati ai fini IVA in Italia, per i quali non è stata emessa fattura elettronica tramite SdI;
- fatture emesse per servizi generici verso soggetti extracomunitari, per cui non è stata emessa la fattura elettronica e per le quali non c’è una bolletta doganale;
- fatture ricevute da soggetti comunitari non stabiliti;
- autofatture per servizi ricevuti da soggetti extracomunitari;
- autofatture per acquisti di beni provenienti da magazzini italiani di fornitori extraUe.
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati.
DEFINIZIONE AGEVOLATA “SALDO E STRALCIO” CARTELLE: Le persone fisiche che si trovano in situazione di grave e comprovata difficoltà economica, così come previsto dall’art. 1, commi 184 e 185, della Legge n. 145/2018, se l’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare non è superiore a 20.000,00 euro (art. 1, comma 186, Legge n.145/2018) oppure, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione, sia stata aperta la procedura di liquidazione di cui all’articolo 14-ter della Legge n. 3/2012 (art. 1, comma 188, Legge n. 145/2018) possono presentare la domanda di definizione per estinzione dei carichi rientranti nell’ambito applicativo dell’art. 1, commi 184 e 185, della Legge n. 145/2018, affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.
Per aderire al “Saldo e stralcio” è necessario presentare, entro il 30 aprile 2019, il Modello SA-ST alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, o presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia).
DEFINIZIONE AGEVOLATA “ROTTAMAZIONE TER”
Possono fruire dei benefici previsti dalla “rottamazione ter” i contribuenti con debiti affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Fanno eccezione i singoli debiti, affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, di importo residuo fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni): tutti questi saranno annullati d’ufficio, senza dover presentare alcuna domanda e senza costi per il contribuente.
Chi decide di aderire, come nelle rottamazioni precedenti, non dovrà pagare le sanzioni e gli interessi di mora o le maggiorazioni previste, ma “solo” la cifra base. Il beneficiario potrà scegliere se versare il dovuto in un’unica soluzione o se dividere la somma in 18 rate ripartite in 5 anni.Per aderire alla “Rottamazione Ter” è necessario presentare, entro il 30 aprile 2019, apposita domanda alla casella pec dellaDirezione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, o presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate- Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia).