Con l’entrata in vigore della fatturazione, conseguentemente, è stato eliminato lo spesometro. Questo perché, attraverso il Sistema di Interscambio, l’Agenzia delle Entrate è già in possesso dei dati relative le fatture emesse e ricevute di qualsiasi partita IVA (quelli obbligati). Per le operazioni con l’estero, ovvero con soggetti passivi non stabiliti in Italia, è divenuto necessario creare un nuovo modello di comunicazione: l’esterometro.
Prima di spiegare cosa sia e come funziona l’esterometro è opportuno sottolineare cosa si intende per soggetti passivi non stabiliti in Italia. Si tratta di coloro che effettuano operazioni in Italia ma non sono in possesso di una partita IVA nemmeno mediante un loro rappresentante fiscale.
Che cos’è l’esterometro
Indice degli argomenti:
L’esterometro è una comunicazione, entrata in vigore dall’1 gennaio 2019, da inviare all’Agenzia delle Entrate dove vengono riportate tutte le operazione attive e passive effettuate con soggetti non residenti nel territorio italiano.
Deve essere effettuata telematicamente entro e non oltre l’ultimo giorno successivo di effettuazione dell’operazione, quindi quando il documento viene emesso o ricevuto.
Quindi se effettui un’operazione con un soggetto stabilito in Belgio, quindi non residente in Italia e nemmeno fiscalmente riconosciuto, ovvero non identificato, sei tenuto ad emettere o ricevere la fattura, in base all’operazione in questione, e poi inviare i dati all’Agenzia delle Entrate, mediante tale comunicazione.
Soggetti obbligati
Ad essere obbligati alla comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere sono tutti gli operatori IVA che effettuano delle operazioni di cessione di beni o prodotti e di prestazioni effettuate, quindi ricevute, con soggetti che non sono stabiliti nel territorio dello Stato italiano.
L’esterometro deve essere inviato da tutti i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti nello Stato italiano, ma la stessa comunicazione dovrà toccare anche quelle operazioni effettuate nei confronti dei soggetti identificati.
Non vi è obbligo di trasmissione qualora tu abbia comprovato l’operazione transfrontaliera mediante bolletta doganale o ancora meglio con la fattura elettronica, sia emesse che ricevute, in quanto tutti i dati sono già in mano all’Agenzia delle Entrate grazie al transito degli stessi all’interno del Sistema di Interscambio.
Soggetti esclusi
Come per tanti altri adempimenti, anche per l’esterometro vi sono dei soggetti che non sono tenuti ad inviare la presente comunicazione. Infatti, anche se la legge non si esprime in maniera netta, è presumibile che i soggetti aderenti al regime di vantaggio e quelli aderenti al regime forfettario sono esonerati dalla nuova comunicazione.
Quindi, si ritiene che tutti i soggetti che sono esonerati dalla fatturazione elettronica, conseguentemente sono esclusi dall’invio dell’esterometro, ovvero:
- soggetti in regime di vantaggio;
- soggetti in regime forfettario;
- piccoli imprenditori agricoli in regime di esonero;
- Associazioni sportive dilettantistiche in regime agevolato no profit, con proventi raggiunti nel periodo d’imposta precedente non superiori a 65mila Euro nell’ambito dell’attività commerciale;
- soggetti obbligati all’invio dei dati fatture al Sistema Tessera Sanitaria.
I dati da comunicare
Dopo aver visto chi deve effettuare tale comunicazione, andiamo ora a vedere quali sono i dati che devono essere comunicati, relativi alle operazioni cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non residenti, non stabiliti, quindi anche non identificati.
Secondo quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate in merito alle suddette operazioni dovrai andare a comunicare i seguenti dati, ovvero:
- dati identificativi del cedente/prestatore;
- dati identificativi del cessionario/committente;
- data del documento che attesti l’avvenuta operazione;
- data di registrazione (questo solo per i documenti ricevuti e le inerenti note di variazione);
- numero del documento, base imponibile, aliquota IVA applicata. Dove l’operazione non è soggetto all’annotazione dell’imposta sul documento, deve essere comunicata la tipologia di operazione.
Esterometro 2019: quali fatture comunicare
Sono incluse nell’obbligo dell’invio Esterometro:
- le fatture emesse verso soggetti comunitari non stabiliti anche se identificati ai fini IVA in Italia, per i quali non è stata emessa fattura elettronica tramite SdI;
- le fatture ricevute da soggetti comunitari non stabiliti;
- le fatture emesse per servizi generici verso soggetti extracomunitari per cui non è stata emessa la fattura elettronica e per le quali non c’è una bolletta doganale;
- le autofatture per servizi ricevuti da soggetti extracomunitari;
- le autofatture per acquisti di beni provenienti da magazzini italiani di fornitori extraUe.
Quando inviare l’esterometro
L’esterometro deve essere inviato telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro l’ultimo giorno del mese successivo alla data della fattura emessa o dalla data di ricezione della fattura che attesti l’avvenuta operazione.
Molto importante è la data di registrazione delle fattura perché viene considerata fondamentale per la liquidazione dell’IVA, infatti, “per data di ricezione si intende la data di registrazione dell’operazione i fini della liquidazione dell’Iva”.
Prendiamo il caso di una fattura di un fornitore francese datata 31 gennaio 2019 registrata il 20 febbraio 2019. Dovrai effettuare l’invio della comunicazione, per non essere sanzionato, per la presente operazione entro il 31 marzo 2019.
Il file che deve essere trasmesso deve essere firmato digitalmente dal soggetto responsabile dell’invio, che può essere il soggetto obbligato oppure un il suo delegato. Può essere trasmesso mediante un sistema di trasmissione:
- dei dati che si basa su un protocollo FTP;
- di cooperazione applicativa su internet, con servizio esposto tramite modello web service;
- del servizio “Fatture e Corrispettivi” accessibile direttamente dal portale dell’Agenzia delle Entrate entrando con le proprie credenziali Entratel, Fisconline, SPID.
Qualora venga utilizzato l’ultimo sistema è obbligatorio apporre il sigillo elettronico da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Ecco le scadenze mese per mese per l’invio del cosiddetto Esterometro.
Operazioni | Scadenza invio |
Gennaio 2019 | 30 aprile 2019 proroga |
Febbraio 2019 | 30 aprile 2019 proroga |
Marzo 2019 | 30 aprile 2019 proroga |
Aprile 2019 | 31 maggio 2019 |
Maggio 2019 | 30 giugno 2019 |
Giugno 2019 | 31 luglio 2019 |
Luglio 2019 | 31 agosto 2019 |
Agosto 2019 | 30 settembre 2019 |
Settembre 2019 | 31 ottobre 2019 |
Ottobre 2019 | 30 novembre 2019 |
Novembre 2019 | 31 dicembre 2019 |
Dicembre 2019 | 31 gennaio 2020 |
Sanzioni per omessa o errata comunicazione
Dal momento in cui la comunicazione è omessa o errata sono previste delle sanzioni amministrative: 2 Euro per ogni fattura, per un limite massimo di 1.000 Euro per ciascun trimestre.
È prevista la riduzione della sanzione al 50%, quando la comunicazione viene trasmessa entro 15 giorni dalla scadenza oppure viene corretta entro sempre restando su quel termine. Quindi 500 Euro massimo a trimestre.
Come evitare l’invio dell’esterometro
Nel momento in cui l’operazione con il soggetto non residente in Italia è comprovata da bolletta doganale oppure da fattura elettronica, puoi evitare di inviare la predetta comunicazione dei dati.
Dal momento in cui decidi di optare per la fatturazione elettronica, nel predisporre la stessa dovrai valorizzare:
- il campo “Codice Destinatario” con un codice convenzionale: “XXXXXXX”;
- il campo “Codice Fiscale” inserendo la partita IVA comunitaria.
Se l’operazione avviene con soggetti extra UE, dovrai valorizzare il campo “Codice fiscale” attraverso il predetto codice: “OO 99999999999”.
Quindi, qualora tu emetti una fattura verso un soggetto non residente e segui tutta la procedura prevista per la fatturazione con soggetti passivi italiani, sarai esonerato dalla trasmissione telematica dell’esterometro.
Purtroppo, per quanto concerne la il ciclo passivo, quindi le fattura ricevute dal un soggetto non residente, evitare l’invio della comunicazione per gli acquisti transfrontalieri è impossibile, almeno per ora. Perché, molto probabilmente, in futuro, potrai regolarizzare questo tipo di operazioni attraverso l’autofattura elettronica facendola viaggiare all’interno del Sistema di Interscambio.
E gli Intrastat rimaranno obbligatori?
L’introduzione del nuovo obbligo di comunicazione, infine, per le operazioni transfrontaliere che possono essere classificate anche come operazioni intracomunitarie, non è ancora prevista alcuna eliminazione della comunicazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi, effettuati e ricevuti.Quindi gli elenchi Intrastat anche per il 2019, devono essere comunicati, in attesa di un intervento normativo che racchiudo in un unico adempimento: esterometro e Intrastat.
Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli: