Iva su e-commerce: Aspetti fiscali 2019

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sull’applicazione dell’Iva sull’e-commerce, cioè il commercio di beni e servizi online. A partire dal 1 gennaio 2019 ci saranno alcune importanti novità per quanto riguarda gli aspetti fiscali che regolano l’e-commerce.

Iva su e-commerce: come si applica e problematiche attuali

Indice degli argomenti:

Se siete entrati da poco nel mondo dell’e-commerce oppure volete avviare un’attività commerciale con alla base la vendita di prodotti online, allora è bene sapere tutte le “regole del gioco”. Un aspetto fondamentale per quanto riguarda l’e-commerce è sicuramente relativo all’applicazione dell’Iva. Da questo punto di vista l’enorme espansione del mercato online ha probabilmente colto alla sprovvista i diversi Paesi, che si sono trovati davanti diversi problemi tra cui appunto la regolamentazione dell’Iva nell’e-commerce all’interno degli Stati membri dell’Unione Europea. In particolare tra le problematiche attuali c’è quello relativo al Paese verso il quale adempiere agli obblighi di Iva. Questo perché molto spesso il Paese di residenza del soggetto che sta vendendo un bene o servizio online è diverso dal Paese in cui si trova invece il soggetto che acquista il suddetto bene o servizio.

Visitando un qualsiasi sito di e-commerce si può aver accesso in un click ad articoli provenienti da tutto il mondo. Se quando ci rechiamo presso un negozio fisico in Italia sappiamo che l’Iva sarà applicata nel nostro Paese, nel caso degli acquisti effettuati online non è così semplice proprio perché il venditore e l’acquirente possono trovarsi in due Paesi differenti. Il problema dunque è: applicare l’Iva nel Paese di residenza del venditore oppure nel Paese in cui risiede il soggetto che effettua l’acquisto e dunque il pagamento? Ad oggi, per quanto riguarda il commercio elettronico di beni la risposta a questo quesito dipende in particolare dal volume delle vendite per le quali è necessario il pagamento dell’Iva. In particolare sono definite delle soglie entro le quali il venditore è tenuto a pagare l’Iva nel proprio Paese di residenza. La soglia entro la quale si paga l’Iva nel proprio Paese dipende dal Paese di destinazione della vendita stessa. In particolare tali soglie sono comprese tra i 35.000 euro e i 100.000 euro.

Nel caso in cui il volume delle vendite tramite e-commerce superi la soglia definita nel Paese di residenza dell’acquirente, allora l’applicazione dell’Iva sarà applicata nello Stato membro di residenza dell’acquirente. Per quanto riguarda invece il commercio elettronico diretto, e cioè la vendita di beni e servizi digitali che analizzeremo meglio nei prossimi paragrafi, la regolamentazione europea attuale è differente. Nel caso in cui ci sia uno scambio di servizi digitali online, l’applicazione dell’Iva sull’importo pagato dall’acquirente avverrà nel Paese membro dell’Unione Europea in cui è residente l’acquirente stesso. Ci sono diversi problemi relativi alla normativa attuale.

Questo infatti implica che chiunque deve vendere servizi digitali online a clienti residenti in Stati europei diversi dal proprio Paese di residenza dovrà necessariamente dotarsi di Partita Iva presso ognuno dei Paesi presso i quali effettua vendite. In alternativa le aziende che devono vendere all’estero hanno la possibilità di aderire al sistema MOSS (Mini One Stop Shop). Questo sistema permette a chi deve vendere un servizio a clienti residenti in altri Stati di registrarsi presso un’unica autorità e dunque di non doversi identificare presso tutti gli Stati membri verso i quali vengono effettuate le vendite.

Cos’è il commercio elettronico diretto: Aspetti fiscali e novità 2019

Dopo aver analizzato in generale le problematiche attuali relative all’applicazione dell’Iva sull’e-commerce soffermiamoci nello specifico sulle due differenti categorie di commercio online: il commercio elettronico diretto e quello indiretto. Che cos’è il commercio elettronico diretto? Come abbiamo già detto sotto questa definizione vengono racchiuse tutte le attività di commercio di beni e servizi che sono fruibili esclusivamente in forma digitale. Questo significa che non stiamo parlando dell’acquisto di vestiti, oggetti di elettronica e quant’altro che può essere effettuato visitando siti di e-commerce come Amazon, Zalando o quant’altro. Cosa rientra nel commercio elettronico diretto dunque? Tutto ciò che non prevede l’invio di un prodotto fisico ma semplicemente di un servizio fornito attraverso internet, e dunque nello specifico tutto ciò che per sua natura necessita dell’utilizzo di internet.

Vediamo nel dettaglio quali sono i prodotti che rientrano nella definizione di commercio elettronico diretto. Ad esempio troviamo la vendita di software, ma anche di immagini, articoli giornalistici di vario genere da pubblicare online e la vendita di informazioni. Inoltre rientra nel commercio elettronico diretto la vendita di siti web e di web-hosting, così come la vendita di database per la gestione di dati per la propria attività. Infine qualsiasi gioco, App, film, musica e quant’altro che può essere venduto in forma digitale rientra in questa macro-categoria dell’e-commerce. Perché è bene definire il commercio elettronico diretto? Questa suddivisione dell’e-commerce è necessaria in quanto gli aspetti fiscali da considerare sono differenti. Come abbiamo detto in precedenza, secondo la normativa attuale colui che offre un servizio digitale online ad un acquirente che risiede presso uno Stato membro differente dal proprio, dovrà necessariamente pagare l’Iva nel Paese di residenza del soggetto che ha effettuato l’acquisto.

Per quanto riguarda il commercio elettronico diretto sono previste delle importanti novità che entreranno in vigore a partire dal 1 gennaio 2019. La novità più importante è che finalmente in tutti i Paesi membri dell’UE il venditore potrà pagare l’Iva nel proprio Paese di residenza. Questo semplifica enormemente il commercio online. Questa semplificazione è valida tuttavia esclusivamente per le vendite di importi che non superano la soglia dei 10.000 euro. Tale modifica porta ad una importante riduzione dei costi per le aziende che offrono servizi di telecomunicazioni, teleradiodiffusione ed elettronici, che non saranno dunque più soggetti all’Iva dei Paesi di residenza degli acquirenti. Tale novità semplificherà inoltre la fatturazione. Se fino ad oggi era necessario seguire le regole di fatturazione, diverse per i singoli Stati membri, dal 2019 sarà molto più semplice visto che basterà attenersi alle regole di fatturazione del proprio Stato di residenza.

Inoltre tra le problematiche relative all’adesione del regime MOSS c’era l’obbligo di conservare tutta la documentazione relativa alle operazioni effettuate negli ultimi 10 anni. Considerando che il periodo di conservazione delle fatture sarà quello definito dal proprio Paese di residenza, tale periodo sarà più basso in quasi tutti gli Stati membri dell’UE. Tra le novità che riguardano il commercio elettronico diretto c’è inoltre quella che riguarda i soggetti che prestano servizi digitali di qualsiasi tipo che sono stabiliti in un Paese extra-UE ma che sono registrati ai fini Iva in un Paese membro. In questo caso dal 2019 tali soggetti potranno accedere al regime MOSS per la semplificazione dei rapporti commerciali con gli Stati UE. Infine, tra le modifiche della normativa che entreranno in vigore a partire dal 1 gennaio 2019 c’è quella che riguarda la presentazione della dichiarazione trimestrale. Tale dichiarazione doveva essere presentata il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento, mentre dal prossimo anno potrà essere presentata fino al giorno 30 del mese.

Iva su e-commerce: come cambia il commercio elettronico indiretto

Dopo aver analizzato tutti gli aspetti e le novità della normativa Iva sul commercio elettronico diretto, analizziamo il commercio elettronico indiretto. Questa seconda macro-categoria dell’e-commerce racchiude ovviamente la vendita di tutti quei beni e servizi che non rientrano nella definizione che abbiamo dato di commercio elettronico diretto. Dunque stiamo parlando in particolare di tutti quei prodotti che vengono venduti online, ma che prevedono la comunicazione da parte dell’acquirente dell’indirizzo fisico presso il quale inviare il prodotto in questione. Per quanto riguarda il pagamento questo può avvenire sia online che tramite contrassegno, ma indipendentemente da questo farà comunque parte di commercio elettronico indiretto.

In questo caso come abbiamo detto sono attualmente in vigore nei diversi Stati membri dell’UE delle soglie entro le quali il venditore sarà soggetto all’Iva del proprio Paese: tali soglie vanno dai 35.000 euro ai 100.000 euro. È bene sottolineare che a tale scopo vanno considerate le soglie fissate nel Paese in cui si sta vendendo il prodotto. Ci saranno novità sugli aspetti fiscali dell’e-commerce a partire dal 2019? Per quanto riguarda il commercio elettronico indiretto non sono previste modifiche della normativa per il prossimo anno. La direttiva dell’Unione Europea n. 2017/2455/UE oltre a definire le modifiche che verranno applicate definisce diverse date a partire dalle quali tali modifiche entreranno in vigore.

Le novità nella regolamentazione Iva del commercio elettronico indiretto entreranno in vigore solamente a partire dal 2021. In base alle informazioni contenute nella direttiva stessa possiamo comunque analizzare gli aspetti fiscali che verranno modificati. Innanzitutto, è prevista l’eliminazione delle soglie, per cui il soggetto venditore non sarà più tenuto ad identificarsi presso i singoli Stati membri presso i quali sono residenti i propri clienti. A partire dal 2021 infatti gli operatori potranno aderire al sistema MOSS, di cui abbiamo parlato in precedenza e che ad oggi è riservato a coloro che rientrano nel commercio elettronico diretto.

Tra le modifiche che verranno applicate alla regolamentazione Iva del commercio elettronico indiretto c’è quella relativa all’importazione di beni con valore commerciale che non supera i 150 euro da paesi extracomunitari. In questo caso gli operatori che effettuano vendite che non siano residenti in un Paese UE potranno nominare un intermediario che dovrà necessariamente essere residente in uno Stato UE e che adempierà agli obblighi di imposta per conto dell’operatore stesso. Tutte le modifiche della normativa UE sul commercio elettronico indiretto entreranno comunque in vigore solamente a partire dal 2021. In generale dunque le novità 2019 sugli aspetti fiscali dell’e-commerce riguarderanno esclusivamente il commercio elettronico diretto.

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