L’acquisto di un’auto nuova o usata, da parte di un imprenditore o di libero professionista o di un qualunque soggetto titolare di Partita Iva, apre una serie di dubbi in merito alla fiscalità, al prezzo da applicare all’IVA ed alla valutazione della convenienza. In questa guida cerchiamo di capire meglio la normativa fiscale vigente in materia di detrazione IVA e deducibilità dei costi auto nuove e usate 2018.
Detrazione IVA auto nuove e usate: le regole vigenti nel 2018
Indice degli argomenti:
La normativa vigente, contenuta nell’art. 19-bis del D.P.R. 633/72, stabilisce la detraibilità dell’IVA sugli acquisti delle auto e sulle relative spese. Per l’anno fiscale 2018 la limitazione della detrazione IVA al 40% riguarda «tutti i veicoli a motore, […], normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 Kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto» che non vengano utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività di impresa o della professione.
Dal tenore normativo, ben si comprende, che è possibile detrarre il 40% dell’IVA sostenuta congiuntamente all’acquisto dell’automobile. Questo limite vige in quanto si ha la presunzione che l’auto risponda ad un utilizzo “promiscuo”. Cosa significa? Il veicolo viene utilizzato non meramente per scopi aziendali, ma anche per fini personali.
Occorre precisare che tale limitazione non opera per le auto ad uso esclusivo dell’attività del soggetto passivo, il quale ha la possibilità di computare integralmente in detrazione l’IVA.
L’IVA relativa alle prestazioni di servizi relative alla manutenzione, custodia e riparazione, all’acquisto di carburanti e lubrificanti è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto l’auto.
Questo regime di detraibilità forfetaria dell’IVA al 40% sull’acquisto delle auto nuove e usate, utilizzate dalle imprese o dai professionisti e dei servizi ad essi connessi, è stata concessa dall’UE (Decisione di esecuzione (UE) 2016/1982 del Consiglio, dell’8 novembre 2016) fino al 31 dicembre 2019.
La decisione dell’UE di concedere all’Italia la proroga sul mantenimento della detraibilità IVA al 40% sulle auto acquistate ed utilizzate per l’attività d’impresa o professionale consente alle imprese ed ai professionisti di fruire ancora dell’agevolazione per il prossimo triennio 2017/2019.
Per il 2018, dunque, restano in vigore le regole per i veicoli stradali a motore per trasporto persone o cose, con portata inferiore a 35 quintali e con massimo 8 posti oltre al conducente. Inoltre, per i veicoli e per le auto acquistate anche dai compro auto usate a scopi esclusivamente aziendali, beneficiano della possibilità di detrazione IVA al 100%. In questa casistica rientrano: le auto utilizzate dalle scuola guida, i taxi, il “parco auto” delle aziende noleggio o leasing.
Le auto e i veicoli stradali a motore acquistati dal datore di lavoro tramite contratti di locazione finanziaria e, utilizzati dal personale dipendente, sono considerati ad uso aziendale.
Detrazione IVA 100% e 40% sui costi di acquisto auto: come funziona?
La detrazione IVA al 100% si applica su pullman, camion, veicoli stradali a motore per trasporto di persone e/o di cose che siano pari o inferiori a 35 quintali o con almeno 8 posti + quello del conducente.
Inoltre, i veicoli oggetto di produzione o commercio da parte del contribuente o senza i quali non può svolgere l’attività (noleggiatori auto, taxi) e i trattori possono beneficiare della detrazione IVA al 100%.
Per quanto concerne la normativa vigente sulla detraibilità IVA limitata al 40% è applicabile ad auto e ai veicoli stradali a motore per trasporto persone o cose, inferiori a 35 quintali e con massimo 8 posti + quello del conducente.
L’acquisto di moto superiori a 350 cc. comporta l’indetraibilità totale dell’IVA.
Costi auto aziendale: come funziona la detrazione IVA e deducibilità ammortamenti
Ecco di seguito la normativa fiscale riguardante la detrazione IVA e la deducibilità degli ammortamenti:
Per le auto nuove e/o usate o per gli autocarri inferiori a 35 quintali ad uso promiscuo, la detrazione IVA è prevista nel limite del 40%, il costo è ammortizzabile al 20% e le spese d’impiego si deducono al 20%.
La detrazione IVA sul costo di acquisto delle auto nuove e/o usate o autocarri inferiori a 35 quintali ad uso esclusivo è al 100%. Le spese d’impiego sono deducibili al 20%. Per il professionista, la deduzione è ammessa solo per un veicolo.
Si può detrarre l’IVA al 100% sia sul costo d’acquisto degli autocarri se uguali o superiori a 35 quintali, che sugli oneri connessi (compresi i pedaggi autostradali).
Particolare dunque la posizione degli agenti di commercio che deducono le spese all’80% (anziché al 20%) e hanno un tetto massimo di spesa di 25.822,84 euro (anziché 18.075,99 euro).
Fino ad oggi l’imprenditore che acquistava carburante per autotrazione presso gli impianti stradali aveva la facoltà di utilizzare la scheda carburante ai fini della detrazione IVA, con la Legge di Bilancio 2018 dal primo luglio sarà abolita la scheda carburante.
Dal 1° luglio 2018 per i soggetti titolari di partita IVA relativamente ai mezzi aziendali sarà abolita la scheda carburante: il nuovo comma 1-bis dell’art. 164 subordina la deduzione delle spese per carburante per autotrazione al pagamento mediante moneta elettronica (carte di credito e/o di debito).
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