Comunicazione Dati fattura (Spesometro 2 semestre 2017)

Premessa normativa

Il D.L. n. 193/2016 ha introdotto l’obbligo della comunicazione trimestrale dei dati delle fatture attive e passive. La comunicazione “Dati fattura” prevede che dal 2017 i soggetti passivi IVA debbano trasmettere telematicamente i dati delle fatture emesse, delle fatture ricevute e registrate ai sensi dell’articolo 25 del D.P.R. n. 633/1972, delle bollette doganali e delle note di variazione. Tutte le fatture andranno inviate in forma analitica.

Nella circolare 1/E del 7 febbraio 2017, l’Agenzia fornisce chiarimenti anche in ordine allo “spesometro”, vale a dire all’obbligo della comunicazione – entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, dei dati delle fatture emesse e ricevute (quest’ultime se registrate), previsto dall’articolo 21 del Dl 78/2010, come modificato dal decreto fiscale collegato alla manovra di bilancio 2017 (Dl 193/2016).

In particolare, l’Agenzia precisa che:

  • i chiarimenti forniti in ordine ai Dati fattura per la trasmissione telematica opzionale valgono anche per assolvere l’obbligo dello spesometro;
  • i contribuenti che non hanno esercitato l’opzione per la trasmissione telematica possono sfruttare il Sistema di interscambio per emettere o ricevere fatture elettroniche; in tal caso, i “dati delle fatture emesse e ricevute” sono acquisiti dall’Agenzia delle Entrate (nel caso in cui non tutte le fatture emesse e ricevute transitino tramite il Sid, il contribuente invierà i dati relativi alle altre fatture – o anche quelli relativi a tutte le fatture, se ciò risulta più agevole – con la trasmissione dei dati fatture).

Comunicazione Dati fattura (Spesometro 2 semestre 2017)

Indice degli argomenti:

Soggetti obbligati: Tutti i soggetti passivi IVA

Soggetti esonerati

  • Soggetti che si avvalgono del regime forfettario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014, e i contribuenti minimi di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011;
  • i produttori agricoli in regime di esonero di cui all’art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972 situati nelle zone montane di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 601/1973;

Operazioni da comunicare:

  • Le fatture emesse, indipendentemente dalla loro registrazione (comprese quindi, per esempio, quelle annotate o da annotare nel registro dei corrispettivi, di cui all’art. 24 del D.P.R. n. 633/1972);
  • Le fatture ricevute e bollette doganali, registrate ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972, ivi comprese le fatture ricevute da soggetti che si avvalgono del regime forfetario o in regime di vantaggio;
  • Note di variazione delle fatture emesse e ricevute. 2 I dati da comunicare per ciascuna fattura emessa o ricevuta, sono:
  • Dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni
  • Data e numero della fattura
  • Tipo documento
  • Base imponibile
  • Aliquota applicata
  • Imposta
  • Tipologia di operazione.

 Operazioni escluse: Non sono da comunicare:

  • i dati scontrini, ricevute fiscali o schede carburante.
  • I dati delle fatture elettroniche, emesse e ricevute, che sono transitate mediante il Sistema di Interscambio (SdI).

Nel caso in cui non tutte le fatture emesse e ricevute transitino dallo SdI il contribuente potrà limitarsi a inviare telematicamente i dati delle altre fatture, oppure, nel caso fosse per lui più comodo, potrà inviare comunque i dati relativi a tutte le fatture, comprese quelle elettroniche.

Termini e modalità di presentazione

La presentazione va effettuata in via telematica entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati (canale SDI).

 Scadenze Anno 2017:

  • primo semestre, dopo le varie proroghe, la scadenza è stata il 16/10/2017
  • 2 semestre , dopo le proroghe giorno 6 aprile 2018;

Scadenze 2018

1 trimestre 31/5/2018

2 trimestre 30/09/2018 (01/10/2018) perché di sabato) 1 semestre 2018 per scelta 30/09/2018 (01/10/2018) perché di sabato)

3 trimestre 30/11/2018 4 trimestre 28/02/2019 2 semestre 2018 per scelta 28/2/2019

Modalità di invio

La norma prevede che tale comunicazione si possa inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate attraverso due canali di trasmissione:

  • il sito Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate, autenticandosi con le credenziali Entratel o Fsconline, la CNS abilitata ai servizi telematici o le credenziali Spid ed effettuando il caricamento manuale del file;
  • lo SdI, avvalendosi di un sistema automatizzato di trasmissione, proprio o di terzi, che sia accreditato. Si precisa che non è possibile inviare i file tramite la piattaforma “Desktop Telematico”.

Novità 2018

Le novità possono essere così sintetizzate:

  • riduzione dei dati da comunicare, relativamente al cliente /fornitore;
  • ripristino dell’invio dei dati relativi al c.d. “documento riepilogativo” per le fatture di importo inferiore a € 300;
  • proroga della seconda rata trimestrale dal 16/09 al 30/09 Con il DL. 148/2017 convertito in Legge 172/2017 G.U. 284 del 05/12/2017 Art. 1–ter comma 2, con riferimento all’adempimento comunicativo di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: a) è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale limitando gli stessi alla partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni, o al codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni, alla data e al numero della fattura, alla base imponibile, all’aliquota applicata e all’imposta nonché’ alla tipologia dell’operazione ai fini dell’IVA nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura; b) in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente ai sensi dell’articolo 6, commi 1 e 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati del documento riepilogativo. I dati da trasmettere comprendono almeno la partita IVA del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive, la partita IVA del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive, la data e il numero del documento riepilogativo, nonché’ l’ammontare imponibile complessivo e l’ammontare dell’imposta complessiva distinti secondo l’aliquota applicata
  • Questo adempimento potrebbe scomparire con l’introduzione della fattura elettronica 2019 obbligatoria

Per dubbi o chiarimenti specifici potrete contattarci tramite il servizio di consulenza dedicata, oppure per curiosità tramite i commenti all’articolo.



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