Modelli intrastat: novità per il 2018

Novità sul modello Intrastat 2018. Cosa cambia e chi è obbligato a presentarlo?

In attuazione dell’articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, come modificato dall’art. 13, comma 4-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, con il provvedimento n. 194409 del 25 settembre 2017 dell’Agenzia delle Entrate, sono stati rese pubbliche le disposizioni relative alla semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti in relazione agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (c.d. “Intrastat”).

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dalla data dell’1 gennaio 2018, di cui comma 4-quinquies dell’art. 13 del decreto-legge n. 244/2016, come convertito dalla legge n. 17/2017.

La principale novità riguarda l’eliminazione dell’obbligo di comunicazione trimestrale degli acquisti intracomunitari di beni e servizi.

Resta fermo, però, l’obbligo di di presentazione dei modelli Intrastat facenti riferimento all’ultimo trimestre 2017 e al mese di dicembre 2017, da presentare entro il 25 gennaio 2018.

Sempre entro il 25 gennaio 2018 sussiste l’obbligo di inviare eventuali rettifiche dei periodi precedenti.

A seguire le novità dei modelli Intra relativi alle operazioni passive per l’anno 2018:

  • Modello INTRA 2bis, trasmissione mensile solo ai fini statistici quando l’ammontare complessivo per l’acquisto di beni sia uguale o superiore 200 mila Euro per per almeno uno dei quattro trimestri precedenti;
  • Modello INTRA 2quater, trasmissione mensile solo ai fini statistici quando l’ammontare complessivo per l’acquisto di servizi sia uguale o superiore a 100 mila Euro  per almeno uno dei quattro trimestri precedenti.

Per quanto riguarda i modelli Intra relativi alle operazioni attive, le novità sono le seguenti:

  • Modello INTRA 1bis, trasmissione mensile, qualora l’ammontare realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, di cessioni intracomunitarie di beni sia uguale o superiore a 100 mila Euro.
  • Modello INTRA 1quarter, a cambiare, per il predetto modello è solo la semplificazione nella ricerca del corretto Codice servizio.

La nuova normativa prevede che la verifica del superamento della soglia si effettuata distintamente per ogni categoria di operazioni. Le soglie operano in ogni caso in maniera indipendente: il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni.

Pertanto, qualora si superi la soglia su una determinata categoria, questa non va ad incidere sulle altre tre categorie di operazioni.

Se un soggetto passivo, nel corso di un trimestre, ha realizzato acquisti intracomunitari di beni pari a 300 mila Euro e, nel medesimo periodo, ha ricevuto servizi intracomunitari per 1o mila Euro, sarà tenuto a presentare mensilmente l’elenco riepilogativo dei soli acquisti intracomunitari di beni, e non quello dei servizi intracomunitari ricevuti.

La finalità delle nuove disposizioni sono di:

  • evitare chevi siano delle eventuali duplicazioni che andranno a carico del contribuente IVA;
  • adeguarsi al sistema europeo e, quindi, ridurre il carico di dati da inviare all’Amministrazione.



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