Regime forfettario: come può accedere un dipendente

Il regime forfettario è stato modificato con la legge di Bilancio 2019. Pertanto per avere informazioni aggiornate e approfondite sull’argomento, ti invitiamo a leggere la nostra guida approfondita, sul nuovo Forfettario.

Può avvalersi del regime forfettario anche il soggetto titolare di reddito dipendete purché osserva determinati requisiti. Infatti, l’accesso al predetto regime è vincolato a determinati limiti reddituali.

In prima battuta, la lettera d) del comma 54, L. 190/2014 stabilisce che i redditi conseguiti nell’attività d’impresa, dell’arte o della professione devono essere in misura prevalente rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del TUIR, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tale verifica non risulta rilevante qualora il rapporto di lavoro è cessato o la somma dei redditi d’impresa, dell’arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l’importo di 20 mila Euro.

Quindi, stando alla suddetta disposizione, per poter aderire al regime occorre che il reddito derivante risulti prevalente rispetto a quello derivante da lavoro dipendente.

A titolo esemplificativo, un dipendente o pensionato titolare di partita IVA conseguiva redditi per un totale pari a 25 mila Euro. Egli può accedere al regime solo se il reddito da partita IVA sia superiore a 12.500 Euro.

Tale vincolo però rendeva assolutamente difficile, se non impossibile, l’accesso al regime. Per tale motivo, la Legge di Bilancio 2016 è intervenuta modificando e abolendo il predetto limite. Quindi, quest’ultimo, in definitiva, è risultato applicabile solo ed esclusivamente per l’anno 2015.

La modifica applicata dalla Legge di Stabilità 2016 ha aumentato il vincolo reddituale.  Attraverso il comma 57 della L. 190/2014 è stata aggiunta la lettera d-bis). Codesta lettera stabilisce che “i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l’importo di 30 mila Euro.” 

Pertanto, a decorrere dall’1 gennaio  2016 per accedere al regime, dipendenti e pensionati non devono superare la soglia di 30 mila Euro. Quindi la prevalenza del reddito derivante da partita IVA non è più prevista.

In caso di lavoro cessato, tale vincolo non è applicabile. Attraverso la circolare 10/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate, viene chiarito che tale limite, dalla legge di stabilità del 2016, non opera se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell’anno precedente, sempre che nel medesimo anno non sia stato percepito un reddito di pensione che, in quanto assimilato al reddito di lavoro dipendente, assume rilievo, anche autonomo, ai fini del raggiungimento della citata soglia.

Il citato limite, è rilevante, qualora nello stesso anno, il contribuente abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente ma ne abbia intrapreso uno nuovo, ancora in essere al 31 dicembre.

A titolo esemplificativo se un soggetto, per l’anno 2017, risulti titolare di reddito da lavoro dipendente percependo redditi lordi pari a 35 mila Euro:

– può avvalersi del regime forfettario, per l’anno 2018, solo se il rapporto di lavoro sia cessato nell’anno 2017;

–  se il rapporto di lavoro cessa nell’anno 2018 l’accesso non sarebbe possibile


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